Data: 2016-09-20 19:43:22

Impianti pubblicitari

Il comune ha revocato la concessione per l'installazione e lo sfruttamento degli impianti pubblicitari. La ditta che prima era concessionaria e' stata sanzionata per l'art. 23 del codice della strada i cui verbali sono stati impugnati davanti al Prefetto che non ha deciso ancora i ricorsi. La ditta non rimuove gli impianti e continua ad utilizzarli per la sua pubblicità. Cosa fare per interrompere il tutto? Occorre emettere una ordiananza di rimozione degli impianti? Chi lo deve fare? È meglio attendere l'esito dei ricorsi? Per gli introiti che ancora continuano a percepire?

riferimento id:36134

Data: 2016-09-21 06:08:57

Re:Impianti pubblicitari


Il comune ha revocato la concessione per l'installazione e lo sfruttamento degli impianti pubblicitari. La ditta che prima era concessionaria e' stata sanzionata per l'art. 23 del codice della strada i cui verbali sono stati impugnati davanti al Prefetto che non ha deciso ancora i ricorsi. La ditta non rimuove gli impianti e continua ad utilizzarli per la sua pubblicità. Cosa fare per interrompere il tutto? Occorre emettere una ordiananza di rimozione degli impianti? Chi lo deve fare? È meglio attendere l'esito dei ricorsi? Per gli introiti che ancora continuano a percepire?
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Se la ditta ha impugnato solo i VERBALI allora non si discute del fatto che l'attuale occupazione, VENUTA MENO LA CONCESSIONE, risulta sine titulo.
Anche se la ditta ottenesse annullamento dal Prefetto e poi dal giudice di pace ciò riguarderebbe SOLO la sanzione pecuniaria.
Quindi l'occupazione è abusiva.

Ciò detto, se ritenete che vi siano ragioni di viabilità, sicurezza, esigenze urgenti di lavori pubblici ... allora CONTINGIBILE ED URGENTE, date 10 giorni e se non rimuovono andate con le ruspe.
Nel frattempo tutto ciò che incassano lo fanno illecitamente .... ed a mio avviso vi sono margini per ritenere che tali entrate spettino al Comune (come spetterebbero in caso di gestione diretta).
Per ora non me ne occuperei, intanto fate rimuovere .... per le somme valutate se fare causa civile.

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