Faccio seguito al precedente POST "scia lavanderia a gettone" nel quale veniva risposto "NO, di per sè stesso la lavanderia non deve presentare niente."
Premesso che in molte lavanderie il sapone e altro materiale non è compreso nel lavaggio permettendo al cliente di portarsi il proprio materiale oppure di procurarselo nei locali.
La mia domanda è:
Se nella lavanderia è presente un distributore automatico di sapone, ammorbidente, candeggina e buste per il bucato, venduto solo in confezioni mono dose per uso esclusivo con le lavatrici e asciugatrici self-Service.
Questo distributore è da considerarsi come una attività commerciale e quindi si rende necessaria SCIA al comune ?
Grazie
Non ho visitato il post precedente, comunque a mio parere è necessario presentare la scia anche perché l’attività comporta un consumo ed uno scarico idrico importante. A tal fine bisogna verificare se l’attività genera acque assimilate alle acque reflue domestiche di cui al d.p.r. 227/2011.
Per quanto attiene alla vendita di detersivi la tendenza generale è di consentire alle attività di servizio di vendere o comunque cedere alla clientela prodotti e beni accessori inerenti ai servizi effettuati senza formalità particolari, sempre se trattasi di attività marginale (come nel caso in specie). Diversamente nella scia va indicata anche l’attività commerciale a mezzo apparecchi automatici.
Non ho visitato il post precedente, comunque a mio parere è necessario presentare la scia anche perché lattività comporta un consumo ed uno scarico idrico importante. A tal fine bisogna verificare se lattività genera acque assimilate alle acque reflue domestiche di cui al d.p.r. 227/2011.
Per quanto attiene alla vendita di detersivi la tendenza generale è di consentire alle attività di servizio di vendere o comunque cedere alla clientela prodotti e beni accessori inerenti ai servizi effettuati senza formalità particolari, sempre se trattasi di attività marginale (come nel caso in specie). Diversamente nella scia va indicata anche lattività commerciale a mezzo apparecchi automatici.
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Ammesso che la Lavanderia ha macchinari con capacità inf. 100KG, quindi gli scarichi sono assimilati a quelli domestici e quindi non si presenta SCIA.
Resta il dubbio per il distributore automatico perchè L.R.T 28 del 2005, vedi art 65 3 63,
[size=8pt][i]Art. 63 - Esercizio dell'attività (47)
1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (139) ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione.[/i]
[i]Art. 65 - Distributori automatici
1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l' articolo 63 .[/i][/size]
Lei scrive: "[i]la tendenza generale è di consentire ...[/i]"
In provincia di FI la tendenza è di inquadrarli come attività commerciali, quindi contestano la mancata SCIA. Lei è a conoscenza di altri casi precedenti o sentenze?
Su questo argomento mi piacerebbe conoscere anche il parere dal Dott.Simone Chiarelli che ha già risposto in altre occasioni a domande sullo stesso argomento.
Grazie.
in attesa del parere di Chiarelli ribadisco che la scia per l'esercizio di lavanderia a gettoni è dovuta. se la lavanderia tretterà non più di 100 kg/g dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico per acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. l'ente gestore, valutata la potenzialità delle macchine, rilascerà l'autorizzazione specifica. per il commercio dei prodotti a mezzo distributore automatico, nel dubbio lo segnalerà nella scia. tenga presente comunque che nelle varie discipline, sia a livello nazionale che regionale, relative ad attività di servizio, per esempio ad estetisti ed acconciatori, è consentita la vendita in forma residuale dei prodotti attinenti il servizio.
riferimento id:3613
Faccio seguito al precedente POST "scia lavanderia a gettone" nel quale veniva risposto "NO, di per sè stesso la lavanderia non deve presentare niente."
Premesso che in molte lavanderie il sapone e altro materiale non è compreso nel lavaggio permettendo al cliente di portarsi il proprio materiale oppure di procurarselo nei locali.
La mia domanda è:
Se nella lavanderia è presente un distributore automatico di sapone, ammorbidente, candeggina e buste per il bucato, venduto solo in confezioni mono dose per uso esclusivo con le lavatrici e asciugatrici self-Service.
Questo distributore è da considerarsi come una attività commerciale e quindi si rende necessaria SCIA al comune ?
Grazie
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In estrema sintesi:
1) la lavanderia IN QUANTO TALE non deve presentare niente per aprire
2) se ha scarichi, emissioni ecc... dovrà avere le relative autorizzazioni (spesso non necessarie)
3) se vende prodotti con distributori automatici a mio avviso deve fare la scia di vendita mediante distributore automatico (se invece il prodotto fosse compreso nel prezzo del lavaggio, es. pago 5 ed ho in omaggio il sapone con 1 gettone, non deve fare niente)
Da ricerche effettuate risulta la seguente RISOLUZIONE del Ministero dello sviluppo econocmico:
Risoluzione del 13.02.2009 prot. n. 13892
Oggetto : Commercio al minuto tramite distributori automatici [b]Si fa riferimento alla nota, con la quale codesto Comune evidenzia il caso di una “ lavanderia self-service ” all’interno della quale “ è collocato un distributore di
detersivo, ammorbidente e buste riponi biancheria,” che consente ai clienti del servizio la possibilità di acquisto del detersivo nel caso gli stessi ne risultino sprovvisti.[/b]Al riguardo codesto Comune chiede se debba applicarsi l’art. 17 del d.lgs. 31.3.1998, n. 114 “o se tale forma di vendita possa essere considerata come attività integrativa della prestazione di servizio offerta dalle lavanderie e, pertanto, non soggetta agli
obblighi previsti dal richiamato decreto”.
A tale proposito la scrivente, premesso che non esistono “attività” di vendita che possono considerarsi ”integrative” di altre attività legittimamente esercitate, ritiene che la questione posta, a prescindere dagli automatismi utilizzati o meno per espletare l’attività, rimane anche in questo caso quella di capire se i limiti e le modalità con cui tali attività è concretamente espletata la fanno rientrare in una prestazione d’opera o di servizio o in un’attività di vendita, e che una prestazione di servizio può rimanere tale infatti, anche se nel prezzo del servizio siano separatamente considerati i costi dei materiali utilizzati per la prestazione stessa. Ciò premesso [b]si può ritenere che la fornitura del detersivo e di altri materiali di lavaggio utilizzato per effettuare la prestazione di lavanderia, si possa considerare funzionale a tale attività se la connessione risulti evidente. A titolo esemplificativo tale connessione appare evidente se il detersivo
acquistato mediante il distributore automatico è in confezione monodose correlata alla tipologia di lavaggio, ed esclusivamente utilizzato all’interno dell’esercizio, e non è invece fornito con modalità che concretizzano la vendita per asporto[/b].In tale ultimo caso infatti si applicherebbero le disposizioni di cui all’art. 17 del citato decreto n. 114, atteso che l’attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari mediante distributori automatici è in ogni caso soggetta a tali disposizioni.
Poiché gli adempimenti previsti in tal caso non sono particolarmente gravosi, potrebbe comunque essere suggerito anche nei casi dubbi di attenersi a tale procedura.
La presente nota è inviata alla Regione competente per territorio, con preghiera di far conoscere anche alla scrivente, eventuali determinazioni contrarie.
IL DIRETTORE GENERALE
Quindi a seguito di questa RISOLUZIONE la conclusione dovrebbe esssere che non serve SCIA!
Mi conferma?
Grazie e Buon lavoro.
Ciao, conosco la risoluzione che però, con formulazione meno diretta, conferma quanto ti ho detto nella mia risposta in quanto esclude l'applicabilità della disciplina sul commercio nel caso in cui " [color=red]la fornitura del detersivo e di altri materiali di lavaggio utilizzato per effettuare la prestazione di lavanderia, si possa considerare funzionale a tale attività se la connessione risulti evidente. A titolo esemplificativo tale connessione appare evidente se il detersivo acquistato mediante il distributore automatico è in confezione monodose correlata alla tipologia di lavaggio, ed esclusivamente utilizzato all’interno dell’esercizio, e non è invece fornito con modalità che concretizzano la vendita per asporto[/color]". Secondo me ciò si verifica se, pagando il lavaggio si ha, compreso nel prezzo il detersivo e non se si può acquistare il detersivo separatamente dal lavaggio.
Inoltre tengo a precisare che le risoluzioni ministeriali costituiscono mere opinioni, non aventi natura normativa (quindi non vincolanti per gli organi di vigilanza e gli enti locali).
Quindi suggerisco di presentare comunque la SCIA.
[color=blue]Ovviamente, in caso di contestazione da parte degli organi di vigilanza la risoluzione può costituire un elemento escludente l'elemento soggettivo e quindi può portare alla archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico (ma questo non significa che l'interpretazione in esso contenuta sia corretta).[/color]
Mi accorgo ora che il titolo del mio POST è sbagliato, sarebbe stato più corretto SCIA LAVANDERIA SELF SERVICE perchè tecnicamente queste attività non utilizzano più i gettoni ma una o più CASSE ELETTRONICHE che erogano il servizio e i prodotti.
Ma alla fine indipendentemente dalla tecnoplogia che si utilizza per fornire acqua e sapone,
- CAMBIA MONETE che eroga un gettone che include lavaggio con sapone
- CAMBIA MONETE che eroga più gettoni, X gettoni per servizio e Y gettoni per sapone
- CASSA A per lavatrici e CASSA B per distributore di sapone
si eroga sempre lo stesso un servizio ed è propio questo quello scrive nella risoluzione il ministero.
[i]Ovviamente, in caso di contestazione da parte degli organi di vigilanza la risoluzione può costituire un elemento escludente l'elemento soggettivo e quindi può portare alla archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico (ma questo non significa che l'interpretazione in esso contenuta sia corretta).[/i]
La contestazione per mancata scia prevede sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2500 a euro 15000 e alla chiusura immediata dell'esercizio, quantificabili in euro 5000.
Mi auguro che in caso di contestazione, le amministrazioni tengano in considerazione una cosi autorevole opinione...
Ringrazio molto delle sue preziose risposte.
[size=14pt][color=red][b]Nuove norme sulla SCIA ed i CONTROLLI (L. 241/1990) - in vigore dal 28/8/2015[/b][/color][/size]
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
[color=red][b]note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015[/b][/color]
Art. 6 - Autotutela amministrativa
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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28301.0[/size]