Il TAR Lazio accogliendo il ricorso proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza ha annullato gli articoli del R.R. 8/2015 limitatamente alle tipologie
in oggetto.
L'Agenzia Regionale del Turismo ha trasmesso la nota che allego comunicando che le SCIA con inizio attività dal 14.06.2016 non possono essere assentite
e suggerendo di emettere provvedimenti di "sospensione" di tali pratiche!!!!
Aspetto un commento.
Grazie
Avevamo segnalato la sentenza:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34747.0
Abbiamo letto la nota della Regione che, sotto il profilo giuridico è INQUALIFICABILE.
Sostenere che esista un "vuoto normativo" a fronte di una declaratoria di illegittimità di un regolamento regionale lascia a bocca aperta considerando che:
1) l'annullamento riguarda la disposizione di attuazione (regolamento) e non la legge regionale, che continua a disciplinare la materia
2) semmai si deve discutere della reviviscenza della precedente normativa
3) in ogni caso il VUOTO sarebbe colmato dalla normativa nazionale
SUGGERIRE poi di sospendere SINE DIE in attesa che la Regione riesca ad emanare un regolamento legittimo .... è ancor di più sorprendente, mentre al limite del "NO COMMENT" suggerire ai Comuni di inibire le attività in essere e future.
Ferma la responsabilità di ciascuno ... suggeriamo di non tener conto di quanto indicato nella nota in commento che, ricordiamo NON ESONERA DA RESPONSABILITA' l'operatore Comunale che dovesse darvi seguito (essendo un atto non vincolante per gli Enti Locali).
Chiunque voglia intervenire è benvenuto!
La nota si base su una logica opposta ai principi giuridici che stanno alla base dell'esercizio delle attività produttive in generale
riferimento id:36120
La nota si base su una logica opposta ai principi giuridici che stanno alla base dell'esercizio delle attività produttive in generale
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Ci sono costituzionalisti, ancora in vita, che si stanno rivoltando nella tomba di fronte a tale affronto alle basi del diritto amministrativo ....
Stravolgere principi costituzionali, delle leggi fondamentali del diritto amministrativo e di specifiche disposizioni, SENZA CITARE UNA NORMA VIGENTE ma rinviando ad una ipotetica norma regolamentare (ripeto, per di più regolamentare) futura ... è il top.