:Dciao,
vorrei sapere se una ditta individuale che esercita l'attività di commercio al dettaglio di vicinato, possa creare all'interno del locale un apposito reparto per aprire una parafarmacia, designando allo scopo un soggetto in possesso di laurea in farmacia. In caso positivo, mi devo far dichiarare il tipo di contratto di lavoro stipulato?
La mia richiesta è perlopiù una conferma, in quanto non trovo nella norma alcun tipo di ostacolo a quanto sopra.
ringrazio
Non è un dato che devi far dichiarare nella comunicazione che l’esercente deve effettuare al ministero della salute e alla regione. Questa comunicazione assorbe anche la valenza della comunicazione di affidamento di reparto (se affidato a terzi) e ai sensi della legge regionale deve essere inviata anche al Comune e alla ASL competente per territorio.
nuove disposizioni da comunicare all’interessato:
[b]Nel "Monti 2" , DL n. 1/2012 all’art. 11, comma 10 viene disposto (nota l’errore: [u]art. 8[/u] comma 1 del dl 223/06. In verità è l’art. 5):[/b]
L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del
personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
[b]ecco l’art. 32, comma 2 del "Monti 1" (DL 201/2011)[/b]
Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto
dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.