Data: 2012-02-14 12:18:54

parafarmacia

:Dciao,
vorrei sapere se una ditta individuale che esercita l'attività di commercio al dettaglio di vicinato, possa creare all'interno del locale un apposito reparto per aprire una parafarmacia, designando allo scopo un soggetto in possesso di laurea in farmacia. In caso positivo, mi devo far dichiarare il tipo di contratto di lavoro stipulato?
La mia richiesta è perlopiù una conferma, in quanto non trovo nella norma alcun tipo di ostacolo a quanto sopra.
ringrazio

riferimento id:3611

Data: 2012-02-14 16:17:14

Re:parafarmacia

Non è un dato che devi far dichiarare nella comunicazione che l’esercente deve effettuare al ministero della salute e alla regione. Questa comunicazione assorbe anche la valenza della comunicazione di affidamento di reparto (se affidato a terzi) e ai sensi della legge regionale deve essere inviata anche al Comune e alla ASL competente per territorio.


nuove disposizioni da comunicare all’interessato:

[b]Nel "Monti 2" , DL n. 1/2012 all’art. 11, comma 10 viene disposto (nota l’errore: [u]art. 8[/u] comma 1 del dl 223/06. In verità è l’art. 5):[/b]
L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del
personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.


[b]ecco l’art. 32, comma 2 del "Monti 1" (DL 201/2011)[/b]
Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto
dell'area  commerciale,  da  strutture  in  grado  di  garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

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