Se un tatuatore collabora occasionalmente con centri estetici/palestre, senza ricorrere ad affitto di cabina, deve presentare SCIA per ciascuno dei centri estetici presso i quali svolge l'attività? E' obbligato ad avere partita IVA anche se la fatturazione al cliente viene fatta dal titolare del centro estetico?
riferimento id:36089La questione può essere letta in diversi modi.
Se la prestazione è fatta a nome del titolare del centro estetico ed è il titolare che riscuote la contro-prestazione in denaro, allora i problemi, a parere mio, sono solo giuslavoristici. In sintesi, il tatuatore sarebbe un dipendente e in quanto tale è inquadrabile in una delle diverse tipologie legali previste per il lavoro subordinato. Ci sono tipologie contrattuali legittime per la situazione descritta? A questa domanda può rispendere il loro commercialista (lavoro occasionale, voucher, ecc.). All’amministrazione comunale poco importa, controllerà che il dipendente abbia i requisiti professionali per svolgere il lavoro di tatuatore.
Se il tatuatore, al contrario, lavora in quel luogo senza nessun contratto (né per lavoratore subordinato né come affitto temporaneo di cosa produttiva) allora potrebbe configurarsi come attività abusiva: tizio ha avviato in esercizio congiunto un’attività di impresa o di esercizio autonomo senza titolo abilitativo.
In realtà non è tutto così semplice: la Camera di Commercio non consente l'apertura della partita IVA se non viene presentata al Comune la scia di avvio attività.
Ma quale utilità avrebbe la scia se non riferibile ad una specifica sede operativa? Potrebbe l'asl accogliere la pratica?
In realtà non è tutto così semplice: la Camera di Commercio non consente l'apertura della partita IVA se non viene presentata al Comune la scia di avvio attività.
Ma quale utilità avrebbe la scia se non riferibile ad una specifica sede operativa? Potrebbe l'asl accogliere la pratica?
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CCIAA e ASL non possono sindacare la necessità o meno della SCIA.
Una attività potrebbe anche svolgersi su più postazioni determinate (fermo il divieto dell'itinerante) senza avere una sede fissa. In ogni sede dovrà avere i requisiti sanitari minimi ed ASL in caso di vigilanza deve verificarli.
OCCORRE stare attenti a non assecondare ogni richiesta o rifiuto di ENTI ESTERNI che non hanno alcuyn titolo a decidere cosa deve fare il Comune.