COSTI DEI CONTROLLI: gravano sull'Amministrazione e non sul controllato
[color=red][b]Consiglio di Stato Sez. V n. 3354 del 26 luglio 2016
[/b][/color]Acque. Attività di controllo analitico e imputazione dei costi al soggetto controllato
[i]L'art. 128, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, non prevede in alcun modo che i costi della relativa attività dio controllo debbano pesare sul soggetto controllato, atteso che i costi connessi all'espletamento di un'attività istituzionale non possono che gravare sull'amministrazione competente all'esercizio della relativa funzione, trattandosi di attività espressamente riservata all'autorità competente (art. 128, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006) e comunque di attività connotata da evidente finalità pubblica. La necessità di un'espressa previsione di legge per derogare a tale principio generale si evince anche dall'art. 29-decies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce l'onere dei controlli sul rispetto delle prescrizioni AIA al soggetto controllato; tale disposizione, che attiene agli impianti soggetti ad AIA, impianti dai quali i depuratori di acque reflue urbane sono espressamente esclusi, ex All. VIII, parte II, d.lgs. n. 152 del 2006 (dopo il correttivo apportato con d.lgs. n. 46 del 2014) è resa necessaria proprio per consentire una deroga alla regola generale, risolvendosi altrimenti in una disposizione inutile.[/i]
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