Data: 2016-09-18 16:53:04

ASCENSORI - parere del CdS sul nuovo regolamento che modifica il DPR 162/1999

ASCENSORI - parere del CdS sul nuovo regolamento che modifica il DPR 162/1999

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[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. CONSULTIVA ATTI NORMATIVI – parere 6 settembre 2016 n. 1852[/b][/color]

Numero 01852/2016 e data 06/09/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2016

NUMERO AFFARE 01516/2016

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 246564 del 29/07/2016 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto.

L’atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce che “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.

Precisamente, il regolamento è volto a dare attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.

L’Amministrazione richiedente premette, dunque, un’illustrazione del quadro generale della direttiva relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori.

La direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, il cui termine di recepimento scade il 19 aprile 2016, è nata sulla base della constatazione che la precedente analoga direttiva 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, aveva subito nel tempo sostanziali modificazioni e altre se ne rendevano necessarie.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli ascensori, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso andava considerato relativamente agli effetti prodotti sul quadro normativo europeo in materia di ascensori dalla decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa.

Inoltre, l’esperienza aveva dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 95/16/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non erano sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l’Unione. È risultato quindi indispensabile stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

L’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

La direttiva si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli operatori economici sono responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato ascensori e mettere a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori solo se conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Il fabbricante e l’installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante o dell’installatore.

È necessario garantire che i componenti di sicurezza per ascensori provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi ai requisiti previsti dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali componenti di sicurezza per ascensori. La direttiva ha pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni stabilite e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Gli importatori si devono assicurare che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All’atto dell’immissione di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, ogni importatore deve indicare sul componente in questione il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non consentano tale indicazione.

Il distributore mette un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità.

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un componente di sicurezza per ascensori in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato come fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione.

La garanzia della tracciabilità dei componenti di sicurezza per ascensori lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della direttiva per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non sono però tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro un componente di sicurezza per ascensori o ai quali essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.

Relativamente agli ascensori ed ai loro componenti di sicurezza la direttiva si limita a formulare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Per agevolare la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti, viene conferita la presunzione di conformità agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli ascensori immessi nel mercato o i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, sono state previste procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, le procedure di valutazione della conformità sono scelte tra questi moduli.

Gli installatori o i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisce le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori.

La marcatura CE, che indica la conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato, secondo procedure che richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la direttiva detta le norme specifiche che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella direttiva, ma per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

Il sistema previsto a tal fine dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, poiché l’accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità. L’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, è considerato dalla direttiva lo strumento preferibile per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. I componenti di sicurezza per ascensori sono considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali la procedura di salvaguardia attuale, al fine di migliorarne l’efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri, è completata con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione a ascensori o componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o eventualmente la sicurezza dei beni. Ciò può consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali ascensori e componenti di sicurezza per ascensori.

Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non sono previsti ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi ai componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

La direttiva risulta estremamente dettagliata, sicché gli spazi lasciati alla discrezionalità degli Stati membri in sede di recepimento sono minimi e sintetizzabili nei seguenti profili.

a) Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva: prevede che “La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva”. Non si tratta di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla base della legislazione vigente attraverso il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativa agli ascensori in servizio. In particolare l’art. 11, comma 1 di detto decreto stabilisce che “Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato”. In definitiva, la facoltà riconosciuta dalla nuova direttiva risulta essere già stata esercitata.

b) Articolo 7, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 10, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 17, comma 2, della direttiva: prevedono che informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri implicitamente, che gli Stati membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che le relativa richiesta sia precisata dall’autorità di controllo. Nello schema di regolamento è stata in tutti questi casi confermata l’opzione prescrivendo l’utilizzo della lingua italiana.

c) Articolo 21, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 4, della direttiva: nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 (secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo accreditamento o mediante procedura “rafforzata” che garantisca i medesimi requisiti), confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l’articolo 21 della direttiva prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Per contro, gli articoli 27 e 28 prevedono che “qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni” e che “qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento (…), l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni”. L’opzione è stata confermata quanto al ricorso all’accreditamento come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre soluzioni alternative ipotizzate in quanto è stata confermata la scelta nazionale, già in atto sin dal 2011 ai sensi del citato regolamento europeo, di basare le notifiche nazionali sull’accreditamento;

d) Allegato I, punto 2.2, della direttiva: prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere accordo preventivo al ricorso ad altri mezzi appropriati, alternativi a quelli normalmente previsti, per evitare il rischio di schiacciamento quando la cabina viene a trovarsi nelle posizioni estreme. L’opzione era prevista già nel testo originario della precedente direttiva ed era stata esercitata già con il primo testo del DPR n. 162 del 1999, e recentemente meglio precisata con il nuovo articolo 17-bis del predetto regolamento introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8. L’esercizio dell’opzione resta confermato in tali termini.

CONSIDERATO

Trattandosi un regolamento delegato di attuazione di una direttiva UE occorre anzitutto verificarne la base formale.

La direttiva 2014/33/UE rifonde ed abroga la direttiva 95/16/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, adottato in base agli articoli 5 e 32 unitamente all’allegato C della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria per il 1995-1997).

Per il recepimento della direttiva in questione non è stata introdotta una nuova disposizione nella legge di delegazione europea 2014 atta a delegificare la materia, in quanto l’articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce già che le modificazioni delle direttive (nel caso di materia già delegificata) vengono attuate con le medesime modalità delle precedenti.

A tale possibilità fa eccezione l’ipotesi di cui all’articolo 35 comma 6 della citata legge n. 234 del 2012, che imporrebbe specifiche disposizioni normative nella legge di delegazione europea di riferimento, non sussistente nel presente caso, poiché non si prevedono nuovi organi o strutture amministrative né nuove spese o minori entrate.

Per il recepimento della Direttiva sono state quindi proposte essenzialmente integrazioni e modifiche al regolamento vigente in materia, e cioè al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l’impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Tale scelta appare legittima, poiché l’articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 2341 stabilisce:

“1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell’Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee”.

La direttiva 2014/33/UE modifica – attraverso il meccanismo della sostituzione – quella precedente, per la quale esisteva apposita norma di autorizzazione all’attuazione regolamentare. Ciò comporta che sia soddisfatto il duplice requisito previsto dalla disposizione appena citata perché l’attuazione possa avvenire con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’unico articolo della direttiva 2014/33/UE che non può essere compiutamente attuato con tale strumento regolamentare, in virtù della riserva di legge vigente in materia, è il 43, secondo cui “Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi”e “Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive”.

Infatti nel regolamento sono stati unicamente introdotte prescrizioni per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi e di ritiri delle notifiche e sospensioni e revoche delle autorizzazioni per gli organismi di valutazione della conformità che dovessero violare le disposizioni ad esse applicabili e perdere i requisiti prescritti, rinviando la disciplina di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie o anche penali a un intervento legislativo, previsto dalla legge annuale di delegazione europea 2015.

Parimenti legittima, ed anzi opportuna, è la scelta di procedere all’attuazione tramite la tecnica della novella al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. A tal riguardo per la maggior parte degli articoli del decreto, quando non si tratti di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, la sostituzione del testo è la soluzione più coerente con il principio di semplificazione normativa, consentendo detta operazione di allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate e di armonizzare maggiormente anche nell’ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

Lo schema di regolamento governativo, consta di cinque articoli e di un allegato (a sua volta articolato in 12 allegati).

In via generale va rilevato che nella formulazione del testo normativo si è adottato il criterio di non modificare il lessico utilizzato dalla direttiva, al fine di non dar adito a dubbi interpretativi; tale principio vale anche per la locuzione “requisiti essenziali di salute e sicurezza”,lessicalmente imprecisa, poiché i requisiti riguardano la tutela della salute, non la salute in sé considerata. L’opzione può essere condivisa, atteso che le disposizioni analitiche delle direttive UE devono essere trasposte in modo il più possibile conforme al testo, e senza apportare modifiche che non siano indispensabili per la comprensione del precetto.

Sul piano sostanziale, gli obiettivi che il regolamento si pone, in coerenza con il descritto quadro europeo, sono classificabili in due aree.

In primo luogo – e non può non avere priorità – quella inerente alla sicurezza degli edifici, declinabile in tre profili:

– il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza degli ascensori non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un’efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;

– la tutela della salute e dell’incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione della manutenzione e dell’utilizzo degli impianti di ascensore;

– una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano protagonisti nella realizzazione di un mercato sicuro.

In secondo luogo quella inerente allo sviluppo del mercato, declinabile in due profili, a breve e medio periodo:

– migliorare il funzionamento del mercato e accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore;

– migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori non conformi alle norme di sicurezza.

Il regolamento, invece, non interviene con riguardo alla sicurezza degli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999, ossia all’attuazione della prima direttiva comunitaria.

In Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all’attuazione (nel 1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all’epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva. Tali ascensori quindi, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza garantito dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva. Poiché la durata di un impianto di ascensori va ben oltre i venti anni, non può neppure ipotizzarsi che il problema si risolva naturalmente con il completarsi nel medio periodo di un autonomo processo di sostituzione di tutti gli impianti più vecchi. Facendo riferimento solo ai requisiti la cui carenza è più rilevante e, sulla base dell’esperienza, maggiormente collegata ad incidenti, è stato stimato che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da un’inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all’adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina.

Formalmente la scelta di non intervento è legittima, poiché la materia è disciplinata non dalla direttiva cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma con la raccomandazione europea 95/216/CE, che è atto non vincolante.

Nella relazione AIR si chiarisce che l’Italia, sfruttando l’occasione offerta dalla direttiva, ha avviato la relativa analisi di impatto, concludendo circa la necessità di approfondire la tematica, rinviando l’intervento a un autonomo atto normativo, con lo scopo di determinare un ulteriore significativo abbattimento del già limitato numero di infortuni a utenti nel nostro Paese, infortuni spesso collegati proprio ai requisiti essenziali di sicurezza non presenti, e ad oggi non dovuti, per gli ascensori più vecchi.

Trattandosi di materia attinente all’incolumità pubblica, il Consiglio di Stato, pur non potendo censurare la scelta di rinvio, segnala al Governo l’esigenza di provvedere con urgenza, poiché, al di là dei dati statistici, comunque non tranquillizzanti, vi è un’esigenza – particolarmente avvertita nell’attuale fase storica – di sicurezza a tutti i livelli da parte della comunità nazionale, il cui soddisfacimento ha un impatto fondamentale sul rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Né è il caso di correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un’ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza.

Ciò posto, con riferimento alle singole disposizioni si evidenzia quanto segue.

Art. 1.

Le modifiche apportate dall’art. 1 sono – con le eccezioni prima indicate relative alle opzioni lasciate agli Stati membri – meramente riproduttive delle disposizioni della direttiva e, in taluni casi, delle disposizioni del precedente regolamento.

L’unica osservazione di carattere sostanziale riguarda il comma 1, lettera b) nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 4 al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 16, stabilendo che “Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione o le relative norme nazionali di attuazione”.

La disposizione applica il principio di specialità alla materia in esame, ma non si comprende come possa ravvisarsi un rapporto di specialità tra una normativa che disciplina gli ascensori ed i componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori ed un’altra normativa: l’oggetto della prima è già specifico. Probabilmente si intende fare riferimento a normative che riguardino particolari tipologie di edifici o particolari tipologie di rischio, ma allora questo andrebbe chiarito, onde evitare dubbi ermeneutici. Inoltre, l’Amministrazione dovrebbe chiarire in che modo una normativa UE e, a maggior ragione, la normativa italiana di attuazione, possano essere temporaneamente inapplicabili, sì da rendere comunque applicabile medio tempore il regolamento in esame.

Art. 2.

Le modifiche apportate dall’art. 2 rispondono essenzialmente a esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni del testo, e soprattutto per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e non di derivazione europea, ma perfettamente compatibili con le norme dell’Unione europea. Si tratta di disposizioni che in gran parte si muovono nell’ambito della facoltà per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva all’articolo 3, comma 3, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.

L’unica osservazione sostanziale riguarda la lettera i), che modifica il comma 1 dell’articolo 15 e introduce, dopo il comma 2, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia, fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari, delle commissioni d’esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell’abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. L’Amministrazione riferisce che tale soppressione ha determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di tali abilitazioni, con riflessi negativi sui servizi di manutenzione e sulle stesse possibilità occupazionali che ne conseguono. La soluzione ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d’esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. È introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l’esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione prefettizia il numero contenuto delle richieste non giustifichi l’organizzazione di una sessione d’esame entro un tempo ragionevole. Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza.

Per quanto l’esigenza possa essere meritevole e la soluzione attendibile, la norma è chiaramente priva di base legale, poiché non rientra né nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo. L’assenza di una base legale non può essere sanata da considerazioni di carattere sistematico, atteso che la disposizione, oltre a disporre l’abrogazione di alcune norme regolamentari, istituisce un nuovo organismo collegiale, non previsto da fonti primarie, in conflitto con la legislazione vigente in materia.

Art. 3.

La disposizione prevede l’adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, e cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe, e le relative modalità di versamento, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e sono aggiornate almeno ogni due anni. Tale disposizione, pur non essendo attuativa della direttiva, si collega all’articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in cui introduce l’articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed all’articolo 1, comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

Il comma 1 e il comma 2 contengono le nuove disposizioni transitorie. Recependo l’articolo 44 della direttiva, è previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, componenti di sicurezza per ascensori che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la nuova direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 95/16/CE.

I distributori possono quindi fornire componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato, vale a dire utilizzare gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

La disposizione riproduce una scelta effettuata in sede europea, come tale non discutibile. Essa, tuttavia, fa risaltare la segnalata lacuna in ordine agli impianti realizzati anteriormente all’applicazione della direttiva 95/16/CE.

Art. 5.

L’articolo 5 contiene la rituale clausola di invarianza finanziaria. Con tale disposizione si dispone, a conferma e rafforzamento di quanto già implicito nel contenuto delle predette nuove norme, che dall’attuazione delle disposizioni del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In realtà, per comprendere come un intervento di tale ampiezza possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è essenziale quanto osservato nella relazione tecnico-finanziaria, cui si rinvia.

Allegato A.

Contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. I 12 nuovi allegati, parzialmente corrispondenti nel contenuto a quelli sostituiti, sostanzialmente riproducono gli allegati alla nuova direttiva, di cui rispettano anche la numerazione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco Bellomo Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

riferimento id:36080

Data: 2016-09-18 16:54:18

Re:ASCENSORI - parere del CdS sul nuovo regolamento che modifica il DPR 162/1999

[color=red][b]SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162, PER L’ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2014/33/UE RELATIVA AGLI ASCENSORI ED AI COMPONENTI DI
SICUREZZA DEGLI ASCENSORI NONCHÉ PER L’ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI.[/b][/color]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 5 e 32 nonché l’allegato C;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare
l’articolo 35, comma 2, secondo periodo;
Vista la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di
sicurezza per ascensori (rifusione);
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare
l’articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che
anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle
modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa
licenza di esercizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per
la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione
2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi
nonché della relativa licenza di esercizio;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno
2016;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del ……………;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ………;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, per gli affari regionali e le autonomie,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
il seguente regolamento:
ART. 1
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della
direttiva 2014/33/UE)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: “Regolamento recante norme per
l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza
degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori”;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
" ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in
servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi
senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata
di una persona all’interno del supporto del carico.
2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati
nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento
dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le
rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente
all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente
regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione o dalle
relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di
applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena
diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione o le relative norme nazionali di
attuazione.”;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
" ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per.
a) «ascensore»: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un
supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è
superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
b) «supporto del carico»: la parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per
sollevarle o abbassarle;
c) «ascensore modello»: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica
come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I
negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che
utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;
d) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un componente di sicurezza per
ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
e) «immissione sul mercato»;
1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per
ascensori; oppure
2) la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) «installatore»: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della
progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato
dell’ascensore;
g) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per
ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome
o marchio commerciale;
h) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha
ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a
suo nome in relazione a compiti specificati;
i) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato
dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
l) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di
sicurezza per ascensori;
m) «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato,
l’importatore e il distributore;
n) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un
componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
o) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del
regolamento (UE) n. 1025/2012;
p) «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del
regolamento (CE) n. 765/2008;
r) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui
all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
s) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti
essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un
componente di sicurezza per ascensori;
t) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di
valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) «richiamo»: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo
smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un
componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di
un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione
dell’installatore o dell’utilizzatore finale;
v) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un
componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
z) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica
che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede
l’apposizione;
bb) «montacarichi»: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25
kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide
rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui
inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose,
inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del
supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
cc) «modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione», in
particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del
quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e
di altri componenti principali.”;
d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
" ART. 3
(Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in
servizio)
1. Le autorità competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale,
l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul
mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento.
2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, è consentita l’esibizione di
ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi al presente
regolamento, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono
conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati
resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire
la protezione delle persone.
3. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e
messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed
utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.
4. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere
messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti
a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del
presente regolamento.”;
e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
" ART. 4
(Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali
sono installati gli ascensori)
1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute
e di sicurezza previsti all’allegato I.
2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai
requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui
quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
3. La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si
comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per
garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.
4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non
contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla
sicurezza dell’ascensore.”;
f) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
" ART. 4-bis
(Obblighi degli installatori)
1. All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia
stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali
di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la
pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 6-bis. Qualora la
conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata
dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE
assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.
3. L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del
caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è
stato immesso sul mercato.
4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli
installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli
ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.
5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo,
della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.
6. Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati.
L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le
informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore
finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui
all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori
finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come
pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul
mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l’ascensore presenti un
rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti
degli Stati membri in cui hanno immesso l’ascensore sul mercato, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorità nazionale
competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato
cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’ascensore al presente
regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con
tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli
ascensori da essi immessi sul mercato.
ART. 4-ter
(Obblighi dei fabbricanti)
1. All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 4,
comma 2.
2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la
procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 6. Qualora la conformità
di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza
applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di
conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e
appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se
del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la
produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente
conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle
modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è
dichiarata la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario
in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti,
per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del
componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i
componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per
ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale
monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso
sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro
elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del
componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano
fornite sull’etichetta di cui all’articolo 7, comma 2.
6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia
possibile, sull’etichetta di cui all’articolo 7, comma 2, il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere
contattati. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per
l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato
dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente
compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul
mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono
essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per
ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di
sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il
componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo
a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente,
forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o
elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori al
presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.
Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.
ART. 4-quater
(Rappresentanti autorizzati)
1. Il fabbricante o l’installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante
autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 1, o all’articolo 4-ter, comma 1, e
l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 4-bis, comma 2, o all’articolo
4-ter, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante
o dall’installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i
seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità
UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualità del
fabbricante o dell’installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla
data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l’ascensore è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale
autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei
componenti di sicurezza per ascensori o dell’ascensore;
c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o
dall’ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.
ART. 4-quinquies
(Obblighi degli importatori)
1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.
2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della
conformità di cui all’articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e
sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 5 e 6. L’importatore,
se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme
all’articolo 4, comma 2, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a
quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori
presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia
possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza
per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio
registrato e l’indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative
al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utente finale e le autorità di
vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato
dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente
compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a
disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la
loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la
sua conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 4, comma 2.
6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di
sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori,
eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione
sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i
richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli
stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per
ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di
sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il
componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo
a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per dieci anni dall’immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli
importatori conservano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della
dichiarazione di conformità UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su
richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente,
forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o
elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori,
in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità,
su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di
sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.
ART. 4-sexies
(Obblighi dei distributori)
1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente
regolamento.
2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di
conformità UE, dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni di cui all’allegato I,
punto 6.1, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i
componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua
italiana, e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4-
ter, commi 5 e 6, e all’articolo 4-quinquies, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di
ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 4, comma 2,
non mette il componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando non
sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio,
il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore, nonché il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I distributori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la
loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la
sua conformità all’articolo 4, comma 2.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per
ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si
assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente
di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il
componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo
a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente,
forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o
elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori.
Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato.
ART. 4-septies
(Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori)
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è
soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 4-ter quando immette sul mercato un
componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica
un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale da poterne
condizionare la conformità al presente regolamento.
ART. 4-octies
(Identificazione degli operatori economici)
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano
richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per
ascensori;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per
ascensori.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo
comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente di sicurezza per
ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per
ascensori.”;
g) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
" ART. 5
(Presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori)
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di
cui all’allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.”;
h) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
" ART. 6
(Procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza per ascensori)
1. I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di
valutazione della conformità:
a) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di
cui all’allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il controllo per
campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX;
b) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di
cui all’allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformità al tipo basata sulla garanzia della
qualità del prodotto conformemente all’allegato VI;
c) conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui all’allegato VII.”;
i) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
" ART. 6-bis
(Procedure di valutazione della conformità degli ascensori)
1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto
all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B:
1) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di
cui all’allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per
ascensori di cui all’allegato XII.
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in
conformità all’allegato XI:
1) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di
cui all’allegato X;
3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per
ascensori di cui all’allegato XII.
c) la conformità basata sulla verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;
d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto per ascensori
di cui all’allegato XI.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione
e della fabbricazione dell’ascensore e la persona responsabile dell’installazione e della prova
dell’ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le
informazioni necessari affinché quest’ultima possa garantire che l’ascensore venga installato e
sottoposto a prova correttamente e in sicurezza.
3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi,
tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.
4. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una
serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
ART. 6-ter
(Dichiarazione di conformità UE)
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all’allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato II, contiene gli
elementi specificati nei pertinenti allegati da V a XII ed è continuamente aggiornata. Essa è
tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’ascensore o il
componente di sicurezza per ascensori è immesso o messo a disposizione sul mercato e, per gli
ascensori ed i componenti di sicurezza per ascensori immessi o messi a disposizione sul mercato
italiano, in lingua italiana.
3. Se all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano più atti dell’Unione
che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di
conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi
degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la
conformità del componente di sicurezza per ascensori e l’installatore si assume la responsabilità
della conformità dell’ascensore ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.”
l) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
" ART. 7
(Marcatura CE)
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008.
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore
e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se ciò non è possibile, su un’etichetta
fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE è apposta sull’ascensore o sul
componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato.
3. La marcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo
notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della
conformità:
a) l’esame finale di cui all’allegato V;
b) la verifica dell’unità di cui all’allegato VIII;
c) la garanzia della qualità di cui agli allegati X, XI o XII.
4. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di
identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti
procedure di valutazione della conformità:
a) la garanzia della qualità del prodotto di cui all’allegato VI;
b) la garanzia totale di qualità di cui all’allegato VII;
c) la conformità al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori
di cui all’allegato IX.
5. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in
base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure
dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di
identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che
indichi un rischio o un impiego particolare.
6. Le autorità di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8 si avvalgono dei meccanismi esistenti
per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono
le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.”;
m) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
" ART. 8
(Vigilanza del mercato e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori
che entrano nel mercato dell’Unione)
1. Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l’articolo 15, paragrafo
3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le funzioni di
controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si avvalgono per gli accertamenti di
carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dei competenti organi tecnici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli Infortuni sul lavoro (INAIL).
4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che un ascensore o un componente di sicurezza
per ascensori, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza,
ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.”;
n) dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:
" ART. 8-bis
(Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che
presentano rischi)
1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8 abbiano motivi sufficienti per
ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dal presente
regolamento presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o, se del caso, per la
sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per
ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A
tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza
del mercato.
2. Se all’esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un ascensore non rispetta le
prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede
tempestivamente all’installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere
l’ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla
natura del rischio, a seconda dei casi.
3. Se all’esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un componente di sicurezza per
ascensori non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo
economico chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le
misure correttive appropriate al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori
conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un
termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
4. Le autorità di vigilanza del mercato informano l’organismo notificato competente delle
valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui ai commi 2 e 3.
6. Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, il Ministero
dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della
valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.
7. L’operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei
confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha
immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
8. Qualora l’installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al
comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per
limitare o proibire l’immissione sul mercato nazionale o l’utilizzo dell’ascensore interessato,
oppure per ritirarlo dal mercato. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del
termine entro cui è possibile ricorrere.
9. Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il
periodo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune
misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del
componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo. La misura è
adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
10. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri circa le misure di cui ai commi 8 e 9. Il Ministero dello sviluppo economico
comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità.
11. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 10, includono tutti i particolari
disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’ascensore o del componente di
sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e
dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti
espressi dagli operatori economici interessati. In particolare, il Ministero dello sviluppo
economico indica se l’inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento; oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 5, che conferiscono la presunzione
di conformità.
12. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell’articolo 38 della
direttiva 2014/33/UE è stata avviata dall’autorità di un altro Stato membro, informa
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte
le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità dell’ascensore o del componente di
sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle
sue obiezioni.
13. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attività,
sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorità di altri Stati membri che
qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro
o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato
membro, tale misura è ritenuta giustificata.
14. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure
restrittive in relazione all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori per i quali le
relative misure provvisorie siano state ritenute giustificate, quale il suo ritiro dal mercato.
15. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell’ascensore o del componente di sicurezza per
ascensori interessato ad altra prescrizione o limitazione alla loro installazione e circolazione
adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario,
dell’installatore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
ART. 8-ter
(Procedura di salvaguardia dell’Unione)
1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione
svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all’articolo 8-bis, commi
7, 8 e 9, o delle analoghe procedure svolte dalle autorità competenti degli altri Stati membri,
vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la
Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell’Unione. Il
Ministero dello sviluppo economico cura l’esecuzione delle conseguenti decisioni della
Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa a un ascensore è ritenuta giustificata, il Ministero dello
sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che l’immissione sul mercato
o l’utilizzo dell’ascensore non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l’ascensore sia
ritirato dal mercato. Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è
ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari a
garantire il ritiro dal mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme. Il
Ministero dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la misura
adottata dall’Italia è considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione
nazionale alla procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la
misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’ascensore o del componente
di sicurezza per ascensori viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui
all’articolo 8-bis, comma 10, lettera b), del presente regolamento.
ART. 8-quater
(Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi)
1. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un
ascensore, pur conforme al presente regolamento, presenta un rischio per la salute o la sicurezza
delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero dello sviluppo economico chiede
all’installatore di far sì che tale ascensore non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei
casi, richiamato dal mercato o che ne venga limitato o proibito l’utilizzo entro un periodo di
tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un
componente di sicurezza per ascensori, pur conforme al presente regolamento, presenti un
rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero
dello sviluppo economico chiede all’operatore economico interessato di provvedere affinché tale
componente di sicurezza per ascensori, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti
più tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal
mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del
rischio.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’operatore economico garantisce che siano prese misure
correttive nei confronti di tutti gli ascensori o di tutti i componenti di sicurezza per ascensori
interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione. Il Ministero
dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali
informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari
all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro
origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la
natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l’attuazione degli atti di
esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall’articolo 40, paragrafo 4,
della direttiva attuata con il presente regolamento.
ART. 8-quinquies
(Non conformità formale)
1. Fatto salvo l’articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle
seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non
conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n.
765/2008 o dell’articolo 7 del presente regolamento;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione
dell’articolo 7 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’articolo 7;
d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
f) la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI
non è disponibile o è incompleta;
g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo
dell’installatore, del fabbricante o dell’importatore non è stato indicato conformemente
all’articolo 4-bis, comma 6, all’articolo 4-ter, comma 6, o all’articolo 4-quinquies, comma 3;
h) le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza
per ascensori non sono state indicate conformemente all’articolo 4-bis, comma 5, o all’articolo
4-ter, comma 5;
i) l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti
di cui all’articolo 4-bis, comma 7, o all’articolo 4-ter, comma 7, o tali documenti non
soddisfano i requisiti applicabili.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico
adotta le adeguate misure per limitare o vietare l’utilizzo dell’ascensore o per ritirarlo dal
mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per
ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato, e ne informa il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.”;
o) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
" ART. 9
(Notifica ed autorità di notifica)
1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi
autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del
presente regolamento il Ministero dello sviluppo economico è designato quale autorità di notifica
nazionale responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la
valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli
organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 9-ter.
2. L’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 1 ai fini
dell’autorizzazione e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti
ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall’organismo unico nazionale di
accreditamento individuato ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed è
rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell’organismo corredata dal relativo
certificato di accreditamento.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi
rapporti fra l’organismo unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita
convenzione o protocollo di intesa, senza oneri per i Ministeri interessati. L’organismo nazionale
di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed
adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilità per i compiti svolti
dall’organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella qualità di autorità di notifica, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’attività di autorizzazione, nonché l’organismo
nazionale di accreditamento, ai fini dell’attività di valutazione e controllo, organizzano e
gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della
conformità;
b) in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle proprie attività;
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della
conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la
valutazione;
d) non offrendo e non effettuando attività eseguite dagli organismi di valutazione della
conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata
esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure
adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il
controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.”;
p) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
" ART. 9-bis
(Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità)
1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di
cui ai commi da 2 a 11.
2. L’organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di
uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente
dall’organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori oggetto di
valutazione. Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione
professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella
fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di
sicurezza per ascensori che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione
che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla
valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né
l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della
manutenzione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua
valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso degli ascensori
o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che sono necessari per il funzionamento
dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali ascensori o componenti di
sicurezza per ascensori per scopi privati. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di
informazioni tecniche fra il fabbricante o l’installatore e l’organismo. L’organismo di
valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della
conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella
costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di
tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, né rappresentano i soggetti impegnati in
tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro
indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della
conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
L’organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei
suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle
sue attività di valutazione della conformità.
5. L’organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di
valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza
tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo,
soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro
attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attività.
6. L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di
valutazione della conformità assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e per cui è stato
notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e
sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità
e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali è
stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità dispone:
a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i
compiti di valutazione della conformità;
b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione
della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo
notificato dalle altre attività;
c) delle procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di
un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della
tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in
modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della
conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile
dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione
della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e
un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni
pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione e della pertinente legislazione
nazionale;
d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni
sono state eseguite.
8. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione
della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per
la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fino
all’adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del
Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto
professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma
degli allegati da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei
confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti
di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione
pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori
istituito dalla Commissione europea a norma dell’articolo 36 della direttiva attuata con il
presente regolamento, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della
conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti
amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate
o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni
di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.
ART. 9-ter
(Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati)
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della
conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le
prescrizioni di cui all’articolo 9-bis e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo
economico e l’organismo nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da
subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del
cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e
dell’organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione
delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma
degli allegati da IV a XII.
ART. 9-quater
(Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche)
1. L’organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta
domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di
valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità
degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di
essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo
nazionale di accreditamento che attesta che l’organismo di valutazione della conformità è
conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 9-bis.
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione
della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 9-bis e notifica tali organismi
alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica
elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul
proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della
conformità.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, la
procedura o le procedure di valutazione della conformità e gli ascensori o i componenti di
sicurezza per ascensori interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
5. L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono
sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane
dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente
regolamento.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di
eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in
altro modo è accertato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui
all’articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, sentito
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei
casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di
tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività
dell’organismo notificato, Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall’organismo
nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale
organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione
delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi
o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o
sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il
Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le
informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza
dell’organismo notificato in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo
notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure
correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e,
all’occorrenza, ritirare la notifica.
ART. 9-quinquies
(Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni)
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle
procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 6 e 6-bis.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui
per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro
attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’ascensore o del componente di
sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la
conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di
cui al presente regolamento o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche
non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o
fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al
rilascio di un certificato o di un’approvazione riscontri che un ascensore o un componente di
sicurezza per ascensori non è più conforme chiede all’installatore o al fabbricante di prendere le
misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo
notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
6. Ferma la tutela giurisdizionale avverso le decisioni degli organismi notificati, contro i
medesimi provvedimenti può essere espletata la procedura di revisione, regolata con proprio
regolamento dall’organismo nazionale di accreditamento.
ART. 9-sexies
(Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati))
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l’organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di
un’approvazione;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del
mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro
notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva
attuata con il presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità coprono il
medesimo tipo di ascensori o i medesimi componenti di sicurezza per ascensori, informazioni
pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni
della conformità.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al
sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati istituito dalla Commissione
europea a norma della direttiva attuata con il presente regolamento ed ai lavori del relativo
gruppo settoriale di organismi notificati.”;
q) l’articolo 10 è abrogato;
r) all’articolo 11, prima del comma 1, è anteposto il seguente:
“ 1. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone
allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche
degli ascensori rispetto a quanto disposto dal Capo I del presente regolamento e nell’osservanza
della legislazione dell’Unione europea.”;
s) gli allegati da I a XIV sono sostituiti dagli allegati da I a XII di cui all’allegato A al presente
regolamento.
ART. 2
(Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 2, le parole: “10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta
giorni”;
b) all’articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: “6, comma 5” sono sostituite dalle
seguenti: “4-bis, comma 2”;
c) all’articolo 12, comma 2, lettera d), le parole: “6, comma 5” sono sostituite dalle seguenti:
“4-bis, comma 2”;
d) all’articolo 12, comma 2, lettera e), le parole: “la manutenzione dell’impianto” sono sostituite
dalle seguenti: “la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico”;
e) all’articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“ 2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il termine di sessanta
giorni, la documentazione di cui al comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di
attivazione dell’impianto.”;
f) all’articolo 12, comma 4, le parole: “lettera m)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera cc)”;
g) all’articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: “di cui all’allegato VI o X” sono sostituite dalle
seguenti: “di cui all’allegato V o VIII”;
h) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale verifica straordinaria deve
evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l’esito
negativo della precedente verifica.”;
2) al comma 3 le parole: “lettera m)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera cc)”;
i) all’articolo 15, il secondo periodo del comma 1 è abrogato e dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
“ 1-bis. Il certificato di abilitazione è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal
Prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita
commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in
possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di
laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall’ARPA, ove le disposizioni regionali di
attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze di cui all’articolo 13, comma
1. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. All’esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione,
compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun
compenso.
1-ter. La data e la sede delle sessioni d’esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del
capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute,
previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che
raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate
al rilascio del certificato di abilitazione.
1-quater. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767 del 1951.”
l) all’articolo 15, comma 2, le parole: “anche da personale di custodia istruito per questo
scopo” sono sostituite dalle seguenti: “anche da personale di custodia o altro personale
competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo
scopo”;
m) all’articolo 15, comma 3, le parole: “Il manutentore, provvede, periodicamente, secondo le
esigenze dell’impianto:” sono sostituite dalle seguenti: “Il manutentore, al fine di garantire
la corretta funzionalità dell’impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle
esigenze dell’impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:”;
n) all’articolo 16, comma 1, le parole: “6, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “4-bis,
comma 2”;
o) l’articolo 18 è abrogato.
ART. 3
(Disposizioni tariffarie)
1. Alle attività di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in cui
introduce l’articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle
attività di valutazione della conformità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), nella parte in cui
modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad
esclusione delle attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante
tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli
operatori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e
le relative modalità di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività.
ART. 4
(Disposizioni finali)
1. E’ consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di
componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva
95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato
prima del 20 aprile 2016.
2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a
norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data
sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento.
3. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente
alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle
disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nel settore disciplinato dal presente regolamento.
5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla
direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo
quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a
quest’ultima direttiva.
ART. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1, lettera r))
“ALLEGATO I
(articolo 2, comma 1, lettera c))
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per
l’ascensore o per il componente di sicurezza per ascensori in questione sussiste il rischio
corrispondente allorché esso viene utilizzato alle condizioni previste dall’installatore o dal
fabbricante.
2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel regolamento sono inderogabili. Tuttavia,
tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere
raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore o il componente di sicurezza
per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante e l’installatore hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare
tutti i rischi che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo
presente tale analisi.
1. Considerazioni generali
1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si
applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) attuata
con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. In ogni caso, si applicano i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva
2006/42/CE.
1.2. Supporto del carico
Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere
progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero
massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.
Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina
deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue
caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti
gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.
1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi
terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di
sicurezza globale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle
condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due
funi o catene indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali
funi o catene non devono avere né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro
fissaggio o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto
l’ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva.
Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di
azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di
regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la
stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario.
Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda
cabina.
1.5.2. L’installatore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non
siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere
opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere comuni o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:
a) sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all’ascensore;
b) l’alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico;
c) i movimenti dell’ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di
comando a sicurezza intrinseca;
d) un guasto all’impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.
2. Rischi per le persone al di fuori della cabina
2.1. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l’accesso al volume percorso dalla
cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una
persona si trovi in tale volume, l’utilizzo normale dell’ascensore deve essere reso impossibile.
2.2. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento
quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le
posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, in base alla facoltà lasciata agli Stati membri dalla direttiva
attuata con il presente regolamento, è consentito mediante accordo preventivo secondo le
procedure di cui all’articolo 17-bis, in particolare in edifici già esistenti, prevedere altri mezzi
appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l’entrata e l’uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano
aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:
a) un movimento della cabina azionato volontariamente o involontariamente se non sono
chiuse e bloccate tutte le porte di piano;
b) l’apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di
piano prevista a tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi
nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.
3. Rischi per le persone nella cabina
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi
pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte
delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare
alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le
porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se
esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di interruzione dell’alimentazione di energia o di guasto dei componenti, l’ascensore
deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi
movimenti incontrollati.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli
elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla
velocità massima prevista dall’installatore. L’arresto dovuto all’azione di detto dispositivo
non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di
carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della
cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli
ammortizzatori completamente compressi.
Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di
azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al punto 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento
soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.
4. Altri rischi
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l’insieme di esse, devono
essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando devono contribuire alla protezione dell’edificio contro l’incendio, le porte di piano,
incluse quelle che comprendono parti vetrate, devono presentare un’adeguata resistenza al
fuoco in termini di integrità e di proprietà relative all’isolamento (non propagazione della
fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di
collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone
imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di
ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del
macchinario supera quella massima prevista dall’installatore, essi possano terminare i
movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un’aerazione sufficiente ai
passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un’illuminazione sufficiente durante l’uso o quando una porta è
aperta; inoltre deve esistere un’illuminazione di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al punto 4.5 e l’illuminazione di emergenza di cui al punto 4.8
devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di normale
alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il
normale svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e
costruito in modo che si possa evitarne l’arresto ad alcuni piani e consentire il controllo
preferenziale dell’ascensore da parte delle squadre di soccorso.
5. Marcatura
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3
dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente
indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che
possono prendervi posto.
5.2. Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano
liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili
nella cabina.
6. Istruzioni
6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato III devono essere corredati di
istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi:
a) il montaggio;
b) i collegamenti;
c) la regolazione;
d) la manutenzione.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i
seguenti documenti:
a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché
alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di
soccorso di cui al punto 4.4;
b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche
periodiche.
ALLEGATO II
(articolo 6-ter, comma 2)
A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I
COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
La dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i
seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie,
eventuale numero di serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per
ascensori è possibile includere un’immagine;
d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non
risulti evidente dalla descrizione;
e) anno di fabbricazione del componente di sicurezza per ascensori;
f) tutte le disposizioni pertinenti che il componente di sicurezza per ascensori soddisfa;
g) una dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori alla
pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate utilizzate;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato
che ha effettuato l’esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui
all’allegato IV, parte A e all’allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo
rilasciato da detto organismo notificato;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato
che ha effettuato la valutazione della conformità al tipo mediante controlli a campione dei
componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IX;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualità applicato dal fabbricante conformemente alle procedure
di valutazione della conformità di cui agli allegati VI o VII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del
suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.
B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI
ASCENSORI
La dichiarazione di conformità UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa
lingua delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al
quale l’ascensore è installato;
d) anno di installazione dell’ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l’ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di
armonizzazione dell’Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato
che ha effettuato l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e
riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato
che ha effettuato la verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato
che ha effettuato l’esame finale per gli ascensori di cui all’allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato
che ha approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dall’installatore conformemente
alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del
suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.
ALLEGATO III
(articolo 1, comma 2)
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o
movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
i) a caratteristica non lineare, o
ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come
dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
ALLEGATO IV
(articolo 6, comma 1, lettera a) e articolo 6-bis, comma 1, lettera a))
ESAME UE DEL TIPO PER GLI ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA PER
ASCENSORI
(Modulo B)
A. Esame ue del tipo di componenti di sicurezza per ascensori
1. L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un
organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori,
nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori
rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’allegato I e che
permetterà all’ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni.
2. La domanda di esame UE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante
autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo, nonché il luogo di
fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
c) la documentazione tecnica;
d) un campione rappresentativo del componente di sicurezza per ascensori o l’indicazione del
luogo in cui può essere esaminato. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se
necessari per effettuare il programma di prove;
e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico.
Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche
tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate
pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro
laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.
3. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità del componente di sicurezza per
ascensori alle condizioni di cui al punto 1 e comprende un’analisi e una valutazione adeguate
dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se
necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del
componente di sicurezza per ascensori.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di
impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l’energia) e le condizioni (in
particolare ambiente a rischio di esplosione, intemperie);
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del
componente di sicurezza per ascensori;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state
applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per garantire che il
componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1, compreso un
elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale
delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
f) le relazioni sulle prove effettuate;
g) un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza per ascensori;
h) le disposizioni adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti
di sicurezza per ascensori di serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato.
4. L’organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto
tecnico del componente di sicurezza per ascensori;
b) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;
c) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente a tale
documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle
disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati
progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto
di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate
correttamente;
e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state
applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal
fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che il componente di
sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1.
L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e
le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle
autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o
parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.
5. Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori risulta conforme alle condizioni di cui al
punto 1, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale
certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame UE del tipo,
le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione del tipo
approvato.
Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione
che permetta di valutare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati al
tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori non soddisfa le condizioni di cui al punto
1, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di
tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati
e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni
dalla data di emissione di tale certificato.
6. L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e
valuta se il tipo approvato non soddisfa più le condizioni di cui al punto 1. Esso decide se tale
progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il
fabbricante.
7. Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al
certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano
influire sulla conformità del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al
punto 1 o sulle condizioni di validità del certificato di esame UE del tipo.
L’organismo notificato esamina la modifica e comunica al richiedente se il certificato di
esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove.
L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o
richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo i casi.
8. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame
UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o
su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di notifica l’elenco di tali certificati e degli
eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del
tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
9. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta,
copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli
Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati
degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.
10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni
dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
11. Rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 2 ed
adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 10, purché siano specificati nel mandato.
B. Esame ue del tipo degli ascensori
1. L’esame UE del tipo degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità
con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello o di un
ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante, nonché verifica e certifica
che il progetto tecnico dell’ascensore modello o dell’ascensore rispetta le prescrizioni
essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I ad esso applicabili.
L’esame UE del tipo di un ascensore include l’esame di un campione rappresentativo di un
ascensore completo.
2. La domanda di esame UE del tipo è presentata dall’installatore o dal suo rappresentante
autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore; e se la domanda è presentata dal suo rappresentante
autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
c) la documentazione tecnica;
d) l’indicazione del luogo in cui l’ascensore campione può essere esaminato. Quest’ultimo deve
comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);
e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico.
Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche
tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate
pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio dell’installatore oppure da un altro
laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore.
3. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell’ascensore modello che indichi chiaramente tutte le varianti consentite;
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento
dell’ascensore;
d) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza considerati;
e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state
applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali di salute e di sicurezza del regolamento, compreso un elenco delle altre
pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme
armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
f) una copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza per ascensori
incorporati nell’ascensore;
g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;
h) le relazioni sulle prove effettuate;
i) un esemplare delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2;
j) le disposizioni adottate durante l’installazione per garantire la conformità dell’ascensore di
serie ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
4. L’organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica e le prove a sostegno per valutare l’adeguatezza del
progetto tecnico dell’ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna
estensione o variante;
b) concorda con l’installatore il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;
c) verifica che l’ascensore campione sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione
tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni
applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati
conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove l’installatore abbia scelto
di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate
correttamente;
e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state
applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate
dall’installatore applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti
requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento.
5. L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le
prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità
di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di
esso, solo con l’accordo dell’installatore.
6. Qualora il tipo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I
applicabili all’ascensore interessato, l’organismo notificato rilascia un certificato di esame UE
del tipo all’installatore. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo dell’installatore, le
conclusioni dell’esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati
necessari per l’identificazione tipo approvato.
Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione
che permetta di valutare, in occasione dell’ispezione finale, la conformità degli ascensori al
tipo approvato.
Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I,
l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale
decisione l’installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati
e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni
dalla data di emissione di tale certificato.
7. L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e
valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di
cui all’allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso
affermativo l’organismo notificato ne informa l’installatore.
8. L’installatore informa l’organismo notificato di tutte le modifiche al tipo approvato, comprese le
modifiche non specificate nella documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire
sulla conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato
I o sulle condizioni di validità del certificato di esame UE del tipo.
L’organismo notificato esamina la modifica e comunica all’installatore se il certificato di
esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove.
L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o
richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, a seconda dei casi.
9. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame
UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o
su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di notifica l’elenco di tali certificati e degli
eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del
tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati.
10. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta,
copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli
Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati
degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.
11. L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE
del tipo, compresi i suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci
anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.
12. Rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato dell’installatore può presentare la domanda di cui al punto 2 ed
adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 11, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO V
(articolo 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1))
ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI
1. L’esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo
notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o
progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali
di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché l’ascensore installato sia conforme ai
requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e a uno dei seguenti:
a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo;
b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità conformemente
all’allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non è interamente
conforme alle norme armonizzate.
3. Esame finale
L’organismo notificato scelto dall’installatore effettua l’esame finale dell’ascensore da
immettere sul mercato per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili previsti all’allegato I.
3.1. L’installatore presenta una domanda di esame finale a un unico organismo notificato di sua
scelta e fornisce i seguenti documenti all’organismo notificato:
a) il progetto d’insieme dell’ascensore;
b) i disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di
comando;
c) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I;
d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato.
L’organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non
necessari per la verifica della conformità dell’ascensore.
Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o prove equivalenti,
sono eseguiti per verificare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili previsti all’allegato I.
3.2. Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti:
a) l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l’ascensore sia conforme al tipo
approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all’allegato IV, parte
B;
b) l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l’ascensore sia conforme
all’ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato conformemente
all’allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al
certificato di esame UE del progetto.
3.3. Le prove dell’ascensore comprendono almeno:
a) funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del
montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa,
bloccaggi ecc.);
b) funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon
funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.
Il carico nominale è quello indicato al punto 5 dell’allegato I.
Dopo tali prove, l’organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o
deterioramenti che possano compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.
4. Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I,
l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della
marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, e rilascia un certificato di esame finale
recante gli esami e le prove eseguiti.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2
dell’allegato I.
Se rifiuta di rilasciare il certificato di esame finale, l’organismo notificato motiva
dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per
richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore si rivolge al medesimo organismo
notificato.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilità
dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a
lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
5.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una
copia della dichiarazione di conformità UE e del certificato di esame finale a disposizione
delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul
mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità
competenti su richiesta.
6. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia del certificato di esame
finale.
7. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1 e56 possono essere adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché
siano specificati nel mandato.
ALLEGATO VI
(articolo 6, comma 1, lettera b))
CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL
PRODOTTO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
(Modulo E)
1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza
per ascensori è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui un organismo
notificato valuta il sistema di qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di
sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo descritto nel
certificato di esame UE del tipo, soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e siano
idonei, se correttamente installati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di soddisfare tali
requisiti.
2. Obblighi del fabbricante
Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’esame finale e le prove da eseguire
sui componenti di sicurezza per ascensori come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla
sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per i componenti di
sicurezza per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
c) l’indirizzo del luogo in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza
per ascensori;
d) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
e) la documentazione relativa al sistema di qualità;
f) la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una
copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di qualità, ciascun componente di sicurezza per ascensori viene
esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate
pertinenti, o prove equivalenti, per verificare che soddisfi le condizioni di cui al punto 1. Tutti
i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in
materia di qualità dei prodotti;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità; e
e) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
3.3. L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti
di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di
qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato del
controllo deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione della
tecnologia degli ascensori interessata e che conosca i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all’allegato I.
Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1,
lettera f), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni
applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei
componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.
La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del
controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve tenere informato l’organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di
qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità
modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova
verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del
controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempie correttamente gli a derivanti dal
sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai
locali dove si eseguono l’esame finale e le prove e al deposito fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature,
le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso i locali del
fabbricante in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per
ascensori.
L’organismo notificato può procedere o far procedere in tale occasione, se necessario, a prove
atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui
al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di
sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di
sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui
è stata compilata.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di
sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f);
b) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai
punti 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco
delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi
di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere
adempiti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante,
purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO VII
(articolo 6, comma 1, lettera c))
CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ DEI
COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
(Modulo H)
1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori è
la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema
di qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano
progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti applicabili
di cui all’allegato I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente installati di
soddisfare tali requisiti.
2. Obblighi del fabbricante
Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione,
dell’esame finale e delle prove dei componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto
specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo
notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) l’indirizzo del luogo in cui i componenti di sicurezza per ascensori sono progettati,
fabbricati, esaminati e sottoposti a prova;
c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
d) la documentazione tecnica descritta al punto 3 dell’allegato IV, parte A, di un modello di
ciascuna categoria di componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
e) la documentazione relativa al sistema di qualità;
f) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle
condizioni di cui al punto 1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure
e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità totale deve consentire
un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del
personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e,
qualora le relative norme armonizzate non siano applicate o non siano applicate
integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano
state rispettate le condizioni di cui al punto 1;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi
sistematici per la progettazione dei componenti di sicurezza per ascensori;
d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della
qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con
indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta
in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui
al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità
conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo
incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli
ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui
all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1,
lettera d), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la
conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante e, ove opportuno, al suo rappresentante
autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di
qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di
qualità continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova
verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del
controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia correttamente agli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai
locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia di
progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;
c) la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;
d) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia di
fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione
sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone il marchio CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al
punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza
per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di
sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui
è stata compilata.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di
sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, primo comma;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai
punti 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco
delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi
di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei
supplementi, nonché la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante,
purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO VIII
(articolo 6-bis, comma 1, lettera c))
CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ PER GLI ASCENSORI
(Modulo G)
1. La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con
cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
2.1. L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo
controllo garantiscano la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2.2. L’installatore presenta la domanda di verifica dell’unità a un unico organismo notificato di sua
scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) il luogo in cui è installato l’ascensore;
c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
d) la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica consente di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all’allegato I.
La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell’ascensore;
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento
dell’ascensore;
d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;
e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state
applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre
pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme
armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori
incorporati nell’ascensore;
g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;
h) le relazioni sulle prove effettuate;
i) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
4. Verifica
L’organismo notificato scelto dall’installatore esamina la documentazione tecnica e
l’ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove
equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza
applicabili di cui all’allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3
dell’allegato V.
Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I,
l’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo alle prove effettuate.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2
dell’allegato I.
Se rifiuta di rilasciare il certificato di conformità, l’organismo notificato motiva
dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per
richiedere nuovamente la verifica dell’unità, l’installatore si rivolge al medesimo organismo
notificato.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
del certificato di conformità.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità
dell’organismo notificato di cui al punto 2.2, il numero d’identificazione di quest’ultimo a
lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
5.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una
copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione
di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di conformità
insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato
immesso sul mercato.
7. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 2.2 e 6 possono essere adempiuti
dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché
siano specificati nel mandato.
ALLEGATO IX
(articolo 6, comma 1, lettera a))
CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE DEI COMPONENTI DI
SICUREZZA PER ASCENSORI
(Modulo C 2)
1. La conformità al tipo con controllo per campione è la parte della procedura di valutazione della
conformità con cui un organismo notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per
ascensori per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del
tipo, che soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e che consentiranno
all’ascensore nel quale siano correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo
controllo garantiscano la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori prodotti alle
condizioni di cui al punto 1.
3. Il fabbricante presenta una domanda di controllo per campione a un unico organismo notificato di
sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;
d) l’indirizzo del luogo in cui possono essere prelevati i campioni dei componenti di sicurezza
per ascensori.
4. L’organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sui componenti di sicurezza per
ascensori a intervalli casuali. Si esamina un adeguato campione dei componenti di sicurezza
per ascensori finali, prelevato in loco dall’organismo notificato, e si effettuano prove
appropriate stabilite dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre
pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dei componenti di sicurezza per
ascensori alle condizioni di cui al punto 1. Laddove uno o più componenti di sicurezza per
ascensori esaminati non siano conformi, l’organismo notificato adotta le opportune misure.
Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza per ascensori saranno
decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura,
tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza per ascensori.
L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità al tipo riguardo agli esami e alle
prove effettuati.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
del certificato di conformità al tipo.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui
al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza
per ascensori conforme alle condizioni di cui al punto 1.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di
sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui
è stata compilata.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante
autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante, purché siano specificati nel
mandato. Il rappresentante autorizzato non può adempiere agli obblighi incombenti al
fabbricante a norma del punto 2.
ALLEGATO X
(articolo 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2))
CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL
PRODOTTO PER GLI ASCENSORI
(Modulo E)
1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura
di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità del
prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel
certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un
sistema di qualità totale approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema di qualità approvato per l’esame finale e le prove da eseguire
sull’ascensore come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per gli ascensori
interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;
c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato.
3.2. Nel quadro del sistema di qualità, ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono
effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti,
per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui
all’allegato I.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in
materia di qualità del prodotto;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell’immissione sul mercato, tra cui
almeno le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V;
d) dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
e) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
3.3. L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti
di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di
qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella
valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei
locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.
La decisione viene notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del
controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.4.1. L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di
qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema.
3.4.2. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità
modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova
verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo
rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della
marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Ai fini della valutazione l’installatore consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di
installazione, ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature,
le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce all’installatore una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso i cantieri allestiti per
l’installazione dell’ascensore.
In tali occasioni, l’organismo notificato può procedere o far procedere, se necessario, a prove
atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità e dell’ascensore. Esso deve
fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione
sulle stesse.
5. L’installatore, per dieci anni a decorrere dall’ultima data di immissione sul mercato
dell’ascensore, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e
ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei
sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di
tale autorità l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi
di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilità
dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a
lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una
copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione
di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore,
purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO XI
(articolo 6-bis, comma 1, lettera b))
CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ PIÙ ESAME DEL
PROGETTO PER GLI ASCENSORI
(Modulo H1)
1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità più l’esame del progetto degli ascensori è la
procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di
qualità di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli
ascensori soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato
I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione,
del montaggio, dell’installazione, dell’esame finale e delle prove degli ascensori, secondo
quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
L’adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere stata esaminata
conformemente al punto 3.3.
3. Sistema di qualità
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare, segnatamente quelle che
consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell’ascensore;
c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
d) la documentazione tecnica descritta all’allegato IV, parte B, punto 3;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all’allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati
dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità
deve consentire un’interpretazione uniforme dei programmi di qualità, schemi, manuali e
registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del
personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e,
qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse
altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali
di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi
sistematici per la progettazione degli ascensori;
d) degli esami e delle prove che saranno effettuati all’atto dell’accettazione degli
approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;
e) delle relative tecniche, dei relativi processi e interventi sistematici di montaggio,
installazione, controllo e garanzia della qualità che saranno utilizzati;
f) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di
installazione: vano, posizionamento del motore ecc.), durante e dopo l’installazione (tra cui
almeno le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V);
g) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
h) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta
in materia di progettazione e del prodotto e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. Esame del progetto
3.3.1. Se il progetto non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l’organismo notificato
verifica se è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I e, in
caso affermativo, rilascia un certificato di esame UE del progetto all’installatore,
precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare il progetto approvato.
3.3.2. Se il progetto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad esso applicabili di
cui all’allegato I, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del
progetto e informa di tale decisione l’installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente
riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori
indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa l’installatore.
3.3.3. L’installatore tiene informato l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame
UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la
conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I o alle condizioni
di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di
un supplemento al certificato di esame UE del progetto, da parte dell’organismo notificato che
ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto.
3.3.4. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di
esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di notifica l’elenco di tali
certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del
progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a
restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su
richiesta, copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione
tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato.
3.3.5. L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame
UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per
dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.
3.4. Verifica del sistema di qualità
L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui
al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità
conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella
valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei
locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1,
lettera d), al fine di verificare la capacità dell’installatore di individuare i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la
conformità dell’ascensore a tali norme.
La decisione viene notificata all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante
autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.5. L’installatore deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di
qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di
qualità continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova
verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo
rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della
marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. L’installatore deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai
locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità totale;
b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione,
come i risultati di analisi, calcoli, prove;
c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di accettazione degli
approvvigionamenti e installazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce all’installatore una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore o
presso il cantiere allestito per l’installazione dell’ascensore, procedendo o facendo procedere
in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema
di qualità. Esso deve fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte
prove, una relazione sulle stesse.
5. L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell’ascensore:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, quarto comma, e ai
punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni delle decisioni
dei sistemi di qualità totale rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua
disposizione l’elenco delle approvazioni delle decisioni respinte, sospese o altrimenti
sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi
di qualità da esso respinte, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei
supplementi, nonché la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilità
dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a
lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una
copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione
di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 e 7 possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità
dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO XII
(articolo 6-bis, comma 1, lettera a), numero 3))
CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLA
PRODUZIONE DEGLI ASCENSORI
(Modulo D)
1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori è la
parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta
il sistema di qualità della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati
siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore
progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualità approvato conformemente
all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui
all’allegato I.
2. OBBLIGHI DELL’INSTALLATORE
L’installatore applica un sistema approvato di qualità per la fabbricazione, il montaggio,
l’installazione, l’esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, secondo quanto
specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. SISTEMA DI QUALITÀ
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;
c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro
organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute
e di sicurezza ad essi applicabili di cui all’allegato I.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del
personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei
processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l’installazione;
d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità
dell’ascensore e se il sistema di qualità della produzione funziona efficacemente.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui
al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità
conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella
valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al
cantiere allestito per l’installazione.
La decisione è notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del
controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.4.1. L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di
qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema.
3.4.2. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di
qualità continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova
verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo
rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone, o fa apporre, il suo numero identificativo accanto alla
marcatura CE ai sensi degli articoli 18 e 19.
4. SORVEGLIANZA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO NOTIFICATO
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Ai fini della valutazione l’installatore consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di
fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione prova e deposito e gli fornisce ogni utile
informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature,
le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore
mantenga e applichi il sistema della qualità e fornisce all’installatore una relazione sui
controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce all’installatore una relazione sulla
visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell’ascensore:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e
ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le decisioni delle
approvazioni dei sistemi di qualità della produzione rilasciate o ritirate e, periodicamente o su
richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate,
sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi
di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilità
dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a
lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una
copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci
anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione
di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e7 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore,
purché siano specificati nel mandato.”.

riferimento id:36080

Data: 2016-09-22 06:02:16

Re:ASCENSORI - parere del CdS sul nuovo regolamento che modifica il DPR 162/1999

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori Testo rilevante ai fini del SEE

[img]http://eur-lex.europa.eu/images/n/eurlex-logo.png[/img]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0033

[size=14pt][b]************************[/b][/size]
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XIII – Normativa Tecnica e Sicurezza e conformità dei prodotti
Divisione XIV – Organismi notificati e sistemi di accreditamento

mise.AAOO PIT.Registro Ufficiale. U. 0079499 . 21-03-2016

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_79499_21-03-2016.pdf

[size=14pt][b]************************[/b][/size]
Governo
TABELLA DI CONCORDANZA
per il recepimento della direttiva 2014/33/UE
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_concordanza_19.pdf

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_ascensori.pdf

[size=14pt][b]************************[/b][/size]
Nuovi controlli per la sicurezza degli ascensori in condominio. Ecco cosa prevede realmente lo schema di decreto.
http://www.condominioweb.com/controlli-sulla-sicurezza-degli-ascensori-condominiali-nuove-regole.12446

ASCENSORI E COMPONENTI DI SICUREZZA, DIRETTIVA UE
http://www.confcommercioverona.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2991:ascensori-e-componenti-di-sicurezza-attuazione-della-direttiva-ue&catid=2459&Itemid=21

[size=14pt][b]************************[/b][/size]
Conferenza Stato Regioni
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_054638_REP.%2093%20CU%20PUNTO%203%20ODG.pdf

riferimento id:36080
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