Data: 2016-09-17 14:29:13

Sanzione amministrativa e pagamento in misura ridotta

A L'esercente un pubblico esercizio gli viene contestata la violazione delle norme al cds per la mancata predisposizione di strumentazione alcool test nel locale dove l'attività e' protratta oltre la mezzanotte.  La sanzione in misura ridotta prevede il pagamento di euro 400 (terzo del max).
Si chiede se il soggetto possa presentare alla Prefettura (organo competente a ricevere tifoso e scritti difendivi), ai sensi della L 689/81, istanza per il pagamento della sanzione nel minimo edittale e quali potrebbero essere tali motivazioni. Ci sono dei moduli standard?

riferimento id:36074

Data: 2016-09-18 06:32:24

Re:Sanzione amministrativa e pagamento in misura ridotta


A L'esercente un pubblico esercizio gli viene contestata la violazione delle norme al cds per la mancata predisposizione di strumentazione alcool test nel locale dove l'attività e' protratta oltre la mezzanotte.  La sanzione in misura ridotta prevede il pagamento di euro 400 (terzo del max).
Si chiede se il soggetto possa presentare alla Prefettura (organo competente a ricevere tifoso e scritti difendivi), ai sensi della L 689/81, istanza per il pagamento della sanzione nel minimo edittale e quali potrebbero essere tali motivazioni. Ci sono dei moduli standard?
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PRECISAZIONE: la violazione a cui si fa riferimento NON è contenuta nel codice della strada ma in un decrteto-legge (prima) ed in una legge poi che, unitamente alla modifica di alcune disposizioni del CDS, introducono autonomi obblighi e un regime sanzionatorio specifico.
Ciò implica che il REGIME SANZIONATORIO della violazione in commento (come chiaramente evidenziato in questa scheda informativa http://www.prefettura.it/roma/contenuti/16565.htm) non è quello proprio del codice della strada, bensì quello della LEGGE 689/1981 con competenza, quale autorità competente, del PREFETTO.

Questo significa che, come correttamente indicato, l'entità del pagamento in misura ridotta è di 400 euro (un terzo del massimo) e non del minimo edittale come correttamente indicato in questi prontuari:

http://www.saporiregionali.it/legislazione_commercio/Prontuario_violazioni_amministrative_sugli_esercizi_pubblici_di_somministrazione:_prontuario_2012.html

https://books.google.it/books?id=xNvnkbUPgloC&pg=PA334&lpg=PA334&dq=prontuario+sanzioni+etilometro+somministrazione&source=bl&ots=HllmlXs6lk&sig=eydq7hXSkBiaVRIwY7ZWsFv_Fhg&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjF47i_oZjPAhUBDiwKHWCSDx0Q6AEIKTAC#v=onepage&q=prontuario%20sanzioni%20etilometro%20somministrazione&f=false

Ciò precisato, poichè il regime è quello proprio della L. 689, ne deriva che il VERBALE DI ACCERTAMENTO non è nè diventa titolo esecutivo.
Se l'interessato paga in misura ridotta il procedimento si estingue, altrimenti l'organo accertatore deve inviare RAPPORTO INFORMATIVO al Prefetto il quale adotterà ordinanza ingiunzione stabilendo la sanzione in un range che va dal MINIMO AL MASSIMO tenendo conto dei criteri dell'art. 11 della L. 689/1981, anche eventualmente avvalendosi degli SCRITTI DIFENSIVI che l'interessato può proporre.

NON ESISTE una modulistica standard per gli scritti difensivi, quindi potete suggerire all'interessato di trasmetterli via PEC alla Prefettura competente con allegato verbale e ogni eventuale osservazione utile


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[b]L. 29/07/2010, n. 120
[/b]Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Art. 54. (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)
In vigore dal 13 agosto 2010
1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


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[b]D.L. 03/08/2007, n. 117
[/b]Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180.
6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (12).
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto (13).
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo (14).
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (15).
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 (16).
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2 (17) (18).
(12) L'originario comma 2, già modificato dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, è stato così sostituito, con gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 54, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(13) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 54, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(14) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 54, L. 29 luglio 2010, n. 120. Per i limiti di applicabilità del presente comma vedi il comma 2 del suddetto art. 54.
(15) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 54, L. 29 luglio 2010, n. 120. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217 - legge comunitaria 2010.
(16) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(17) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 30 luglio 2008.
(18) La Corte costituzionale, con sentenza 26 - 29 aprile 2010, n. 152 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

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