Data: 2016-09-17 13:26:09

Qualifica ausiliaria di pubblica sicurezza

Salve,
Si chiede di conoscere se esiste un tempo minimo dal momento dell'assunzione presso un corpo di polizia locale, prima di poter richiedere il riconoscimento delle funzioni di ps. Sull'argomento sono presenti diverse teorie e svariate informazioni. Tipo,la possibilità di funzione 'a tempo' per le assunzioni a tempo determinato ... Il riconoscimento per i neo assunti etc.
Si chiedono chiarimenti sull'argomento
Grazie

riferimento id:36073

Data: 2016-09-18 07:01:40

Re:Qualifica ausiliaria di pubblica sicurezza


Salve,
Si chiede di conoscere se esiste un tempo minimo dal momento dell'assunzione presso un corpo di polizia locale, prima di poter richiedere il riconoscimento delle funzioni di ps. Sull'argomento sono presenti diverse teorie e svariate informazioni. Tipo,la possibilità di funzione 'a tempo' per le assunzioni a tempo determinato ... Il riconoscimento per i neo assunti etc.
Si chiedono chiarimenti sull'argomento
Grazie
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La questione sta a mio avviso in questi termini:
1) il Prefetto conferisce al personale la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato esclusivamente i requisiti previsti dalla legge quadro (fra cui non compare la previgente esperienza, un lasso di tempo ecc...)
2) tuttavia il Prefetto non può procedere autonomamente ma lo può fare solo "previa comunicazione del sindaco"
3) quindi la norma sembra NON ESCLUDERE una valutazione preliminare del Sindaco (inteso come Amministrazione in senso lato) il quale potrebbe introdurre, con disposizione regolamentare, dei REQUISITI MINIMI DI ESPERIENZA o di INOCOMPATIBILITA' prima di procedere alla comunicazione al Prefetto.

Se è vero che nelle sentenze su un tema connesso (porto d'armi e qualifica di P.S. la giurisprudenza sembra considerare automatica la riassegnazione della qualifica di P.S., quindi senza ulteriore valutazione dell'Ente come nel caso http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26043.0 occorre dire che tali sentenze non sono univoche in relazione al quesito posto).
Il tema non è stato approfondito nemmeno dalla Corte Costituzionale (http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=220) chiamata a pronunciarsi sulla norma ma che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

QUINDI può ritenersi che l'Amministrazione, in sede di regolamento, possa dettare alcune condizioni (ragionevoli, specifiche e proporzionate) al fine di determinare la maturazione dei requisiti per la richiesta al Prefetto di nomina quale agente di P.S.


[color=red][b]L. 07/03/1986, n. 65
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.[/b][/color]

[b]5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
[/b]1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (3);
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 (4);
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge (5).
[color=red][b]2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
[/b][/color]a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici (6).
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso (7).
(3) Il riferimento deve intendersi fatto all'art. 57 del nuovo codice di procedura penale.
(4) Vedi, ora, l'art. 12 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Vedi, anche, il comma 113 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 settembre 2012, n. 220 (Gazz. Uff. 26 settembre 2012, n. 38, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
(7) Comma così modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127.

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