Data: 2016-09-16 14:26:39

chiosco area pubblica- applicazione criteri assegnazione area

Chiosco su area pubblica autorizzato ai sensi L. 287/199 – applicazione criteri di selezione per nuovo bando assegnazione area.
Nel predisporre lo specifico regolamento per concessione area pubblica chiosco somministrazione con struttura interamente del privato (unica area,  individuata fuori  regolamentazione in materia di commercio in area pubblica), non avendo mai sottoposto tale occupazione alle disposizioni relative ai rinnovi automatici previsti dalla normativa di commercio e avendo ora in programma di attivare quanto prima una procedura ad evidenza pubblica, si chiede:
a) Si ritiene che si debba applicare esclusivamente la normativa vigente in materia di commercio, riconoscendo così una proroga di diritto sino alle scadenze di legge, anche se non prevista all’origine per la tipologia specifica (assegnazione nell’ambito dei finanziamenti per l’insediamento di nuove imprese)?;
b) In tale caso è altresì obbligatorio l’utilizzo dei criteri e punteggi come specificati nell’Accordo C.U. del 3 agosto 2016 o essi non sono immediatamente applicabili se non interviene uno specifico atto di recepimento e da parte di chi?
c) I citati criteri e punteggi sono assoluti e pertanto oltre che obbligatori non modificabili o integrabili?
Trattandosi di spazio isolato all’interno di una zona che l’amministrazione intende valorizzare attraverso la partecipazione del privato che si aggiudicherà  la concessione, è indispensabile capire se è possibile l’integrazione di cui sopra per es. valutando differenti criteri e punteggi per offerta di servizi resi dal concessionario quali: pulizia intera area pubblica in cui ricade la concessione, implementazione della piantumazione presente, organizzazione eventi, ecc (compresa una eventuale valutazione di una offerta di canone al rialzo) e se questi criteri e punteggi possano addirittura essere superiori a quelli dell’Accordo o sostituirli del tutto.
Ci potrebbe essere, nel caso specifico la possibilità di applicare  una procedura diversa ossia  quella adottata da diversi  comuni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti) trattandosi della concessione della sola area e non anche di una manufatto dell’Ente?

riferimento id:36069

Data: 2016-09-18 07:42:01

Re:chiosco area pubblica- applicazione criteri assegnazione area


[color=red]a)  Si ritiene che si debba applicare esclusivamente la normativa vigente in materia di commercio, riconoscendo così una proroga di diritto sino alle scadenze di legge, anche se non prevista all’origine per la tipologia specifica (assegnazione nell’ambito dei finanziamenti per l’insediamento di nuove imprese)?;[/color]

Sì, l’Accordo della C.U del  16/07/2015 estende i principi dell’Intesa della C.U. del 05/07/2012 anche ai chioschi su area pubblica nei quali si svolge un’attività in possesso di titolo abilitativo per la sede fissa.
Il doc. unitario delle regioni del 24/03/2016 indica (atto di indirizzo politico) di applicare le stesse regole e le stesse scadenze transitorie previste per i mercati.

[color=red]b)  In tale caso è altresì obbligatorio l’utilizzo dei criteri e punteggi come specificati nell’Accordo C.U. del 3 agosto 2016 o essi non sono immediatamente applicabili se non interviene uno specifico atto di recepimento e da parte di chi?[/color]

Quelle che citi è un altro documento unitario delle regioni, quindi un atto di indirizzo politico, che può essere “copiato” in un regolamento comunale.
Diciamo che hanno valore normativo l’Intesa e l’Accordo citati, i doc. unitari sono atti che le regioni predispongono in autonomia per “suggerire” l’attività normativa di loro stesse e dei comuni. Quindi da vedere caso per caso in base a come ogni regione li recepisce.

[color=red]c)  I citati criteri e punteggi sono assoluti e pertanto oltre che obbligatori non modificabili o integrabili?
Trattandosi di spazio isolato all’interno di una zona che l’amministrazione intende valorizzare attraverso la partecipazione del privato che si aggiudicherà  la concessione, è indispensabile capire se è possibile l’integrazione di cui sopra per es. valutando differenti criteri e punteggi per offerta di servizi resi dal concessionario quali: pulizia intera area pubblica in cui ricade la concessione, implementazione della piantumazione presente, organizzazione eventi, ecc (compresa una eventuale valutazione di una offerta di canone al rialzo) e se questi criteri e punteggi possano addirittura essere superiori a quelli dell’Accordo o sostituirli del tutto.[/color]

Per il commercio su area pubblica in senso stretto ritengo che l’Intesa debba essere applicata in modo preciso. Per i chioschi è già più discutibile, ritengo, comunque, che i criteri prevalenti debbano essere quelli ma anche applicando quelli hai la possibilità di prevedere un punteggio residuo (non deve essere prioritario ma può pesare abbastanza) legato alla qualità. Rammenta la lett. b) del punto 2 dell’Intesa:
[i]nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;[/i]

[color=red]Ci potrebbe essere, nel caso specifico la possibilità di applicare  una procedura diversa ossia  quella adottata da diversi  comuni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti) trattandosi della concessione della sola area e non anche di una manufatto dell’Ente?[/color]

Ritengo di no a meno di casi particolari dove viene concessa la gestione complessa di una struttura ai fini dell’erogazione di un servizio o simili. Se si tratta di suolo pubblico e chiosco allora si passa da un bando come quello di cui trattasi.

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