Buongiorno, volevo chiedere se persiste l'obbligo, per i pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) dell'esposizione della SCIA e della Registrazione Sanitaria.
Grazie
Buongiorno, volevo chiedere se persiste l'obbligo, per i pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) dell'esposizione della SCIA e della Registrazione Sanitaria.
Grazie
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Quanto alla NOTIFICA SANITARIA non esiste alcuna disposizione che ne prevede l'esposizione o l'esibizione in caso di controlli e ciò vale su tutto il territorio nazionale.
Quanto alla SOMMINISTRAZIONE ("licenza amministrativa") la risposta potrebbe dipendere dalla presenza di NORME REGIONALI.
In ABRUZZO, da dove scrivi, il problema NON SI PONE sotto tale profilo in quanto la vs. legge regionale (L.R. 16 luglio 2008, n. 11 Nuove norme in materia di commercio.) non prevede tale obbligo.
UN OBBLIGO DI ESPOSIZIONE esiste invece nel REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TULPS
[b]Art. 180
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.[/b]
Il TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) prevede anche la relativa sanzione:
Art. 221-bis
[b]2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 ad € 1032,00.[/b]
Buonasera, la ringrazio per la sollecita risposta che però solo parzialmente ha eliminato i miei dubbi. A seguito di controllo dell'attività di bar da parte di agenti della Questura, i quali hanno rimarcato la mancata esposizione delle licenze, anche se il titolare ha poi esibito le stesse.
E' soggetto a sanzione amministrativa? Stando a quanto mi ha scritto la cosa è equivoca, si applica il TULPS o la Legge Regionale e quella nazionale?
Buonasera, la ringrazio per la sollecita risposta che però solo parzialmente ha eliminato i miei dubbi. A seguito di controllo dell'attività di bar da parte di agenti della Questura, i quali hanno rimarcato la mancata esposizione delle licenze, anche se il titolare ha poi esibito le stesse.
E' soggetto a sanzione amministrativa? Stando a quanto mi ha scritto la cosa è equivoca, si applica il TULPS o la Legge Regionale e quella nazionale?
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Il regolamento di attuazione del TULPS all'art. 180 prevede l'obbligo ed il TULPS la sanzione.
Questa è ancora vigente e quindi il comportamento di omessa esposizione (l'esibizione successiva purtroppo non elimina l'illecito) è SANZIONABILE.
Ciò che segnalo, forse non modo non troppo chiaro, è che la sanzione è "SOLO" quella del TULPS perchè non esiste altra disciplina sanzionatoria nelle altre norme nazionali e regionali.
UNICO ELEMENTO DI DUBBIO (ma sconsiglio di presentare un ricorso sulla base di solo questo profilo) è che la LEGGE REGIONALE prevede la DISAPPLICAZIONE sul proprio territorio della L. 287/1991 la quale a sua volta richiamava le disposizioni del TULPS.
Secondo una tesi, difficile da sostenere, ma che potrebbe avere un fondamento, si può ritenere che in ABRUZZO (la stessa cosa vale anche per la Toscana) non trovano quindi applicazione per gli esercizi di somministrazione le norme del TULPS, ma solo quelle regionali .... e quindi nemmeno le norme sanzionatorie.