Data: 2016-09-16 09:51:34

mancata differenziazione dell'offerta di gioco

L'amms ha comunicato a questo comune la mancata differenziazione dell'offerta di gioco espressamente disciplinata dal decreto Inetrdirettoriale del 27.10.2003 invitando il Comune ad eventualmente contestare la violazione di cui all'art.17 bis del TULPS.
Questo ufficio ha mandato una nota al pubblico esercizio dove si inviatava a prevedere almeno la presenza di un apparecchio di tipologia diversa.
Il titolare ha risposto dicendo che: "il decreto del 27.10.2003 riguardava i vecchi apparecchi comma 7/B (famigerati Videopoker) e i dismessi (comma6) dal 15 dicembre 2009 pertanto, quanto disposto dal medesimo, a far data dal 16 dicembre 2009, sarrebbe comunque inapplicabile in quanto trattasi di altre tipologie di apparecchi dai parametri e conformità completamente differenti, non in esso contemplati. In altri casi analoghi i verbali sono stati annullati in autotutela....... Appare quanto mai inopportuno e contraddittorio il fatto che assieme a degli apparecchi a vincita in denaro (Slot Machines) tassativamente vietati ai minori di anni 18, si debbano installare degli apparecchi di intrattenimento (videogames o similari) riservati ai minori." e chiede l'archiviazione del caso.
Come è la situazione? Ha ragione il titolare?

riferimento id:36055

Data: 2016-09-16 17:36:24

Re:mancata differenziazione dell'offerta di gioco

Come già chiarito più volte, il decreto AAMS del 27/10/2003 è ancora vigente per quanto non attiene direttamente alla disciplina in ordine ai parametri numerico quantitativi di cui agli apparecchi art. 110, comma 6, TULPS (disciplina sostituita da quella del decreto direttoriale AAMS del
27/07/2011). Ormai è pacifico che sia ancora applicabile proprio limitatamente al criterio della  diversificazione dell’offerta di gioco di cui all’art. 3 comma 3.
Il decreto AAMS del 27/07/2011 (entrato in vigore il 1 settembre 2011), dispone, all’art. 7 – disposizioni transitorie e finali:
[i]il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.[/i]

Quindi relativamente ai comma 6a lo puoi applicare.
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3539.msg7924#msg7924

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