DEHORS e pertinenze all'aperto CHIUSE alle 23,30 - ordinanza legittima
[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – ordinanza 8 settembre 2016 n. 479[/b][/color]
Pubblicato il 08/09/2016
N. 00479/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00638/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2016, proposto da:
Pizzeria “xxxx” di xxxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Scalco C.F. xxxx, Rosalba Frighetto C.F. xxxx, Francesco Acerboni C.F. xxxx, con domicilio eletto presso xxxx;
contro
Comune di Creazzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Calegari C.F. xxxx, domiciliato presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
[color=red][b]dell’ordinanza del Comune di Creazzo 21.5.2016 n. 56 con cui l’Amministrazione Comunale fissava alle ore 23,30 l’orario entro cui deve cessare, all’interno del territorio comunale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne adiacenti o pertinenti ai pubblici servizi, sia private che pubbliche, prevedendo in caso di mancato rispetto, l’irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione e, in caso di recidiva, della revoca dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.[/b][/color]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Creazzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
[b]L’istanza cautelare non merita accoglimento per difetto del fumus boni iuris (sotto il profilo del difetto d’interesse a ricorrere) e del periculum in mora in quanto l’ordinanza impugnata non innova la realtà giuridica preesistente, dettando a tutela della quiete pubblica una regolamentazione della materia analoga a quella già contenuta nell’ordinanza n. 123 del 2011, rivolta specificamente alla società ricorrente e ritenuta prima facie dal G.A. immune dalle censure dedotte.[/b]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente a rifondere alla P.A. le spese della presente fase cautelare, liquidate in € 1000 (euro mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
Michele Pizzi, Referendario