Volume STEREO auto "a palla" - costituisce reato (art. 659 c.p.) - Cassazione
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[color=red][b]Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 25/2/2016 n. 7543[/b][/color]
[color=red][b]Il ricorrente è stato fermato in ore serali dalla polizia giudiziaria che ha provveduto al sequestro dell'impianto stereo, montato sull'autovettura, costituito da tre amplificatori, uno da 1500 Watts e due da 200 Watts. Egli transitava sulla strada pubblica con alto volume dello stereo, comportamento potenzialmente idoneo a disturbare il riposo e le occupazioni delle persone. [/b][/color]
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,
l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero
indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso
all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi
esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo
fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di
dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente
disturbo della pubblica quiete. (Fattispecie in cui l'intensità delle emissioni sonore
è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito
di non riuscire a seguire i programmi televisivi). (Sez. 3, n. 11031 del
05/02/2015 - dep. 16/03/2015, Montoli e altro, Rv. 263433).
TESTO INTEGRALE: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160226/snpen@s30@a2016@n07543@tS.clean.pdf