Buonasera,
il mio quesito riguarda il termine per la conclusione dei lavori in ambito SCIA/DIA.
Sono tre anni dalla comunicazione di inizio LAVORI? E' corretto?
Grazie
Buonasera,
il mio quesito riguarda il termine per la conclusione dei lavori in ambito SCIA/DIA.
Sono tre anni dalla comunicazione di inizio LAVORI? E' corretto?
Grazie
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3 anni dall'INIZIO (non dalla comunicazione) dei lavori come previsto dal DPR 380/2001 e per la Sardegna dalla Delib.G.R. n. 52/20 del 23.12.2014 (http://www.sardegnasue.it/sites/default/files/allegato_alla_delib.g.r._n._52-20_del_23.12.2014_0.pdf)
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; [color=red][b]quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.[/b][/color] Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014)
(salva diversa disciplina regionale, i termini di inizio e fine lavori sono prorogati di 2 anni per i titoli rilasciati o formatisi prima del 21 agosto 2013, sai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 98 del 2013)
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014)