Edicole liberalizzate completamente - TAR VENETO 184/2012
Importante sentenza che ribadisce un orientamento diffuso e condanna l'ennesima amministrazione locale che continua a mantenere parametri numerici e/o distanze in violazione delle norme sulla liberalizzazione.
Lucido provvedimenti che cita il DL 223/2006, la Bolkestein e l'attualissimo D.L. 201/2011 (Decreto Monti).
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N. 00184/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2011, proposto da:
Lucia De Gaspari, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mancin, con domicilio presso la
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25, comma 1, cod. proc. amm.;
contro
Comune di Santa Maria di Sala, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di rilascio autorizzazione per apertura nuovo punto vendita di quotidiani e periodici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria di
Sala ha denegato l’istanza di rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di un nuovo punto di vendita
esclusivo di quotidiani e periodici da ubicarsi nella frazione di Caselle.
Il diniego è motivato con riferimento alle seguenti circostanze:
a) l’Amministrazione Comunale non si è dotata del piano comunale di localizzazione dei punti
esclusivi di vendita;
b) qualora il Comune di Santa Maria di Sala si dotasse del piano suddetto non sarebbe comunque
possibile incrementare il numero dei punti vendita esclusivi rispetto a quelli già presenti nel
territorio;
c) in assenza del piano di localizzazione non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per
punti vendita esclusivi, salvo che nei casi previsti dall’art. 6 dei criteri approvati con delibera della
Giunta Regionale del Veneto n° 1409 del 2003;
d) non è possibile appellarsi alla fattispecie di cui all’art. 6 dei criteri regionali di cui sopra, in
quanto la frazione di Caselle è già provvista di due punti vendita esclusivi che garantiscono la
copertura del servizio nel territorio.
Il ricorso è fondato.
La motivazione del diniego è incentrata sulla circostanza che nella frazione nella quale parte
ricorrente vorrebbe aprire la rivendita vi sono già due punti vendita esclusivi e che i criteri regionali
sulla programmazione, nella fissazione di un rapporto tra numero degli esercizi e popolazione
residente, non consentono l’apertura di un esercizio ulteriore rispetto a quelli già operativi.
Tuttavia l’Amministrazione non ha tenuto conto delle innovazioni contenute nell’art. 3 del D.L. n°
223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani).
Tale disposizione (art. 3 lettera d del decreto sopra richiamato) ha infatti tolto la prescrizione del
rispetto del limite riferito a quote di mercato predefinite.
Il criterio, applicato nel caso di specie, che vuole il rispetto di una relazione numerica tra esercizi e
popolazione residente, che trovava il proprio fondamento nell’art. 6 del D. Lgs. n° 170 del 2001, è
proprio un limite riferito a quote di mercato predefinite.
D’altro canto il sopra richiamato art. 3 del Decreto Bersani si applica a tutte le attività commerciali
e dunque anche alle attività di rivendita di giornali e di riviste.
Il principio di cui sopra posto dal Decreto Bersani è poi stato confermato in ambito europeo dalla
direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione del Trattato CE, ed in
particolare dell'art. 3 e dell'art. 49 del Trattato CE, la quale (in particolare l’art. 15 di tale direttiva)
ha vietato alle autorità nazionali e locali l'applicazione di qualsivoglia misura restrittiva delle nuove
aperture di esercizi commerciali, fondata su restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in
particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima
tra prestatori.
Gli stessi principi sono stati da ultimo confermati dal Decreto Legge n° 201 del 2011 convertito
dalla legge n° 214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina dell’Unione Europea e
nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi,
costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni
culturali.
In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
La complessità della materia consente di non porre le spese a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Primo Referendario
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)