Data: 2016-09-15 08:40:36

studi medici e non

Buongiorno,
Vi chiederei una cortese conferma su quanto segue.
Un odontoiatra cede in affitto una stanza del proprio ambulatorio, precedentemente utilizzata per la sua attività, a una psicologa che vi insedierà il proprio studio professionale.
Dal punto di vista amministrativo:
- la psicologa non deve comunicare niente;
- l’odontoiatra dovrà presentare SCIA riduzione locali.
E’ corretto?
Grazie mille.
Chiara

riferimento id:36014

Data: 2016-09-15 11:07:07

Re:studi medici e non


Buongiorno,
Vi chiederei una cortese conferma su quanto segue.
Un odontoiatra cede in affitto una stanza del proprio ambulatorio, precedentemente utilizzata per la sua attività, a una psicologa che vi insedierà il proprio studio professionale.
Dal punto di vista amministrativo:
- la psicologa non deve comunicare niente;
- l’odontoiatra dovrà presentare SCIA riduzione locali.
E’ corretto?
Grazie mille.
Chiara
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CORRETTISSIMO.
La psicologa apre liberamente.
Odontoiatra deve inviare scia per riduzione locali con autocertificazione del mantenimento dei requisiti.

riferimento id:36014

Data: 2016-11-03 16:35:04

Re:studi medici e non

Buonasera, mi ricollego a questo post e vi chiedo: se lo studio odontoiatrico rientra tra quelli dell'art 19 lr 51/2009 ovvero soggetto a Scia, è obbligatorio che presenti l'autocertificazione al mantenimento dei requisiti nel caso di riduzione locali?
Grazie.

riferimento id:36014

Data: 2016-11-03 16:44:13

Re:studi medici e non


Buonasera, mi ricollego a questo post e vi chiedo: se lo studio odontoiatrico rientra tra quelli dell'art 19 lr 51/2009 ovvero soggetto a Scia, è obbligatorio che presenti l'autocertificazione al mantenimento dei requisiti nel caso di riduzione locali?
Grazie.
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La SCIA è dovuta per avvio, ampliamento, riduzione, trasformazione e trasferimento. Triennalmente è dovuta la autocertificazione sul mantenimento dei requisiti.
Quindi in caso di RIDUZIONE occorre la SCIA e decorsi 3 anni l'autocertificazione.

[color=red][b]Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51[/b][/color]
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-08-05;51&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Art. 20
- Oggetto dell’autorizzazione o della SCIA
1. Sono oggetto di autorizzazione di cui all’articolo 17 o di SCIA di cui all’articolo 19:
a) l’apertura;
b) l’ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell’attività;
c) l’ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità dello studio ai requisiti di cui all’articolo 18;
d) il trasferimento in altra sede.

Art. 22 - Mantenimento dei requisiti
1. Gli studi professionali autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 18.

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