[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016 [/b][/color]
[b]Modalita' di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55
della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (16A06697)
(GU n.215 del 14-9-2016)[/b]
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita'
del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e in particolare l'art. 5;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, di seguito Struttura di missione;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero
164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge
n. 133 del 2014 che, a partire dalla programmazione 2015, affida
l'attuazione degli interventi ai Presidente delle regioni, in
qualita' di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico,
con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di
cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto altresi' il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n.
133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione
degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015), e in particolare l'art. 1, comma 703, che
contiene disposizioni riguardanti le modalita' di programmazione e
attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020;
Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con
l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel
Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle opere di mitigazione
del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il
dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave
di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
maggio 2015, recante criteri e modalita' di assegnazione delle
risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del
decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di
alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge
n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015);
Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine
di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il
dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attivita'
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo,
in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' con
la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonche' le
risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata
finanziata a valere sul fondo;
Rilevato altresi' che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015
prevede che il funzionamento del «Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico» e' disciplinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota
n. 47276 del 26 maggio 2016;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 13102 del 16 giugno 2016,
relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 1, comma
2, del presente decreto;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico
1. Il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' diretto a
favorire l'efficace avanzamento delle attivita' progettuali delle
opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere
le stesse immediatamente cantierabili.
2. A valere sulle risorse assegnate dal punto 1.4 della delibera
CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al fondo di cui al
comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di
euro nell'anno finanziario 2017 e 26 milioni di euro nell'anno
finanziario 2018.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo la chiave
di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto al punto 1.5
della medesima delibera.
Art. 2
Soggetti beneficiari e finalita' dei finanziamenti
1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle
regioni, in qualita' di commissari di Governo contro il dissesto
idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
2. Il finanziamento del fondo e' finalizzato alla redazione del
progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di
affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non
esplicita, dei livelli di progettazione inferiori.
3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione
gia' conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati
anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo quanto
previsto all'art. 3 comma 2.
4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti delle risorse
disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.
Art. 3
Modalita' di accesso al Fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico
1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso
graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per
regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna
regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. In via prioritaria sono finanziate le progettazioni degli
interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le
aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione
esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, ivi compresi gli
incarichi di progettazione gia' conferiti a far data dal 15 settembre
2015.
3. Gli ulteriori interventi per i quali il «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»
finanzia la progettazione sono selezionati tra quelli inseriti nel
data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per
la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei
soggetti dalle stesse accreditati.
4. Presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento e'
l'inserimento nel data-base di cui al comma 3 di uno Studio
preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:
a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione
grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del
dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti, gli
obiettivi, i requisiti, le modalita' e il costo dell'intervento, gli
elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale, della compatibilita' paesaggistica e dei vincoli
archeologici dell'intervento;
b. la stima sommaria dei lavori da eseguire;
c. il quadro economico preliminare;
d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attivita', a partire
dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare
esecuzione.
5. Qualora sia disponibile un progetto di livello inferiore
all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento dei
livelli successivi e' l'inserimento nel data-base di cui al
precedente comma 3 di tutti i documenti progettuali previsti dal
decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale
gia' disponibile.
Art. 4
Verifica di ammissibilita' e criteri di valutazione
1. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento del «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli
interventi di cui all'art. 3 devono essere selezionati secondo le
procedure previste dall'Allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo alla «Individuazione
dei criteri e delle modalita' per stabilire le priorita' di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico», limitatamente alla fase 1 «accertamento
dell'ammissibilita' del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione
delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni del
citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La fase 1 e' applicata con le modalita' e i criteri descritti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015,
la cui sequenza dell'accertamento e' riportata nella tabella A
allegata al presente provvedimento. In particolare, gli interventi
devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione
di bacino, comprensivo di eventuali prescrizioni e/o osservazioni
utili per la successiva fase di progettazione, rilasciato dalle
autorita' di bacino distrettuali o dalle autorita' di bacino di
rilievo nazionale, interregionale o regionale. Tale parere dovra'
tenere conto anche di eventuali eventi recenti non ancora inseriti
nella pianificazione di bacino. Gli interventi, se relativi alla
gestione del rischio alluvionale, devono essere inoltre individuati
fra le misure di protezione dei piani di gestione del rischio
alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali recenti non
ancora inseriti nel piano di gestione.
3. La fase 2 e' applicata secondo le modalita' e i criteri
descritti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 maggio 2015. In particolare, ai fini della formazione
degli elenchi su base regionale degli interventi, sono applicati i
criteri individuati nella tabella B allegata al presente
provvedimento.
4. Le risorse sono prioritariamente destinate alla progettazione
degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del
rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti, deve
essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle
risorse destinate alla regione, in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico non possono
prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entita'
superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.
Art. 5
Entita' del finanziamento
1. Il finanziamento concesso per la redazione del progetto
esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2, e' determinato, in
relazione alla tipologia dell'intervento, in base alle percentuali
riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate all'importo
complessivo dell'intervento costituito dalla somma dell'importo dei
lavori e degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione
della stazione appaltante.
2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto
esecutivo a partire da un progetto di livello inferiore gia'
disponibile, l'entita' del finanziamento e' commisurata ai livelli di
progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1
di cui al precedente comma.
3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al precedente comma 1 sono
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Art. 6
Erogazione del finanziamento
1. Gli elenchi di cui al precedente art. 4, articolati su base
regionale, sono approvati con decreto del direttore generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con
atti successivi accorda il finanziamento al presidente della regione
nella qualita' di commissario di governo e dispone il trasferimento
della prima quota di finanziamento alla contabilita' speciale del
citato commissario.
2. Il trasferimento del finanziamento, assegnato al programma di
ciascuna regione alla contabilita' speciale intestata al commissario
di governo, ha luogo per quote con le seguenti modalita':
a) la prima quota pari al 26% e' trasferita all'atto
dell'assegnazione del finanziamento, come indicato al primo comma del
presente articolo.
b) la seconda quota pari al 47% e' trasferita dopo il completo
inserimento dei dati dei singoli interventi nel Sistema di
Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato e una volta ottenuta la
certificazione della spesa sostenuta nel medesimo sistema di
monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota
c) l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque
non superiore al 27% del valore complessivo del finanziamento, e'
trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di
monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del valore della
seconda quota.
3. Approvato il progetto, da porre a base di gara, il commissario
di governo ne da' comunicazione alla Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e alla Struttura di
missione, e contestualmente provvede all'aggiornamento del data-base
on line ReNDiS e del sistema di monitoraggio unitario.
Art. 7
Monitoraggio degli interventi
1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse e
garantire la tempestivita' dell'azione volta alla progettazione degli
interventi, e' utilizzato il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU
(Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
La trasmissione dei dati e' effettuata attraverso il sistema SGP
(Sistema Gestione Progetti); le informazioni cosi' acquisite sono
rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo
di colloquio telematico.
2. Il commissario di governo e' responsabile del corretto e
tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.
3. In attesa dell'avvio di apposito protocollo di colloquio
telematico tra i sistemi di cui al comma 1 gli interventi sono
monitorati anche per quanto riguarda lo sviluppo della fase
progettuale attraverso il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU
(Banca Dati Unitaria), nonche' tramite l'inserimento, a cura del
commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma telematica
ReNDiS.
Art. 8
Restituzione del finanziamento
1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la
cui progettazione e' stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del
presente decreto, le somme gia' assegnate per la progettazione
medesima sono recuperate con una decurtazione di pari importo del
finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al medesimo Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato
De Vincenti
Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2174
Allegato 1
Tabella 1. Percentuali da applicare all'importo complessivo degli
interventi per la determinazione del valore di riferimento per il
computo del finanziamento della progettazione.
Importo complessivo dell'intervento Percentuali di
in euro applicazione
Fino a 250.000,00 9,40%
sull'eccedenza fino a 500.000,00 8,00%
sull'eccedenza fino a 1.000.000,00 7,00%
sull'eccedenza fino a 5.000.000,00 4,40%
sull'eccedenza fino a 10.000.000,00 3,60%
sull'eccedenza fino a 20.000.000,00 3,10%
sull'eccedenza fino a 40.000.000,00 2,70%
sull'eccedenza 2,40%
Per ciascuna tipologia d'intervento l'importo del finanziamento per
la progettazione e' quindi calcolato moltiplicando il valore di
riferimento, desunto applicando le percentuali della tabella 1, per i
seguenti coefficienti:
Interventi di difesa idraulica 1
Interventi di difesa costiera 1,35
Frane e interventi di difesa dalle valanghe 2,10
Tabella 2. Incidenza dei livelli progettuali in percentuale
dell'importo totale del finanziamento della progettazione.
Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
comprese indagini e relative elaborazioni 26%
Progetto definitivo 47%
Progetto esecutivo 27%
NOTA SUL CALCOLO DELL'ENTITA' DEL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
(articolo 5, comma 1, e Allegato 1)
Il finanziamento deve coprire i corrispettivi da porre a base di
gara per l'affidamento delle attivita' di progettazione e di indagine
necessarie per redigere il progetto esecutivo.
Per ciascuna tipologia di intervento (difesa idraulica, difesa
costiera, frane e valanghe) sono stati redatti i quadri economici
relativi a importi dei lavori a base d'asta variabili tra 500.000,00
e 40.000.000,00 euro, calcolando l'entita' delle somme a disposizione
della stazione appaltante e tra esse gli oneri per le indagini e la
progettazione, applicando per quest'ultima i criteri dettati dal
decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143,
"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base
di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".
Ottenuta per ciascuno degli importi dei lavori presi in
considerazione la stima del costo totale dell'intervento, e' stato
possibile definire per ciascuna tipologia di intervento la legge che
lega l'importo della progettazione, indagini comprese, al costo
totale dell'intervento (entrambi comprensivi di Iva). Elaborando tali
leggi si e' formulata la "tariffa" media riportata nell'Allegato 1.
Poiche' per ciascuna regione il fondo progettazioni e' gestito
nel suo complesso, si possono prevedere compensazioni tra i diversi
corrispettivi da porre a base di gara, che facendo riferimento a
valori medi possono risultare di volta in volta approssimati per
eccesso o per difetto.
E' stato previsto l'aggiornamento delle tabelle dell'Allegato 1
tramite decreto ministeriale, in vista dell'emanazione di nuove
tariffe prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, ferma restando la validita' di quelle adottate ai
sensi dell'articolo 216, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Tabelle A e B
Parte di provvedimento in formato grafico