Data: 2016-09-15 07:48:16

Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico


[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016 [/b][/color]
[b]Modalita' di funzionamento del  «Fondo  per  la  progettazione  degli
interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo  55
della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (16A06697)
(GU n.215 del 14-9-2016)[/b]

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che  disciplina  l'attivita'
del Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e in particolare l'art. 5;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
concernente,  tra  l'altro,  misure  straordinarie  per  accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli  interventi  urgenti  e
prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  nel
territorio nazionale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio  2014,  istitutivo  della  Struttura  di  missione  contro  il
dissesto  idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle  infrastrutture
idriche, di seguito Struttura di missione;
  Visto l'art.  7  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  numero
164,  concernente,  tra  l'altro,  norme  di  accelerazione  degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
  Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge
n. 133 del 2014 che, a  partire  dalla  programmazione  2015,  affida
l'attuazione  degli  interventi  ai  Presidente  delle  regioni,  in
qualita' di Commissari di Governo contro il  dissesto  idrogeologico,
con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i  poteri  di
cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
  Visto altresi' il comma 9 del citato art. 7  del  decreto-legge  n.
133 del 2014, che prevede che  la  Struttura  di  missione  operi  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  nelle  attivita'  pianificatorie,  istruttorie  e  di
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione
degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015), e  in  particolare  l'art.  1,  comma  703,  che
contiene disposizioni riguardanti le modalita'  di  programmazione  e
attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020;
  Vista la delibera CIPE del  20  febbraio  2015,  n.  32,  che,  con
l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in  particolare  nel
Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle opere  di  mitigazione
del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro  il
dissesto 2015-2020, ha  assegnato  100  milioni  di  euro  del  Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  da  destinare  alla  progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la  chiave
di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
maggio 2015,  recante  criteri  e  modalita'  di  assegnazione  delle
risorse  destinate  agli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico,  in  attuazione  dell'art.  10,  comma  11,  del
decreto-legge n. 91 del 2014;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree  metropolitane  e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio  di
alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della  legge
n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015);
  Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al  fine
di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il
dissesto  idrogeologico,  favorendo  le    necessarie    attivita'
progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare,  il  «Fondo  per  la  progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito  fondo,
in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' con
la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32,  nonche'  le
risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei
progetti  definitivi  approvati,  ove  la  progettazione  sia  stata
finanziata a valere sul fondo;
  Rilevato altresi' che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015
prevede che il funzionamento del «Fondo per  la  progettazione  degli
interventi contro il  dissesto  idrogeologico»  e'  disciplinato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
  Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota
n. 47276 del 26 maggio 2016;
  Vista la nota del Gabinetto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  n.  13102  del  16  giugno  2016,
relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art.  1,  comma
2, del presente decreto;
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;

                              Decreta:

                              Art. 1

Oggetto e finalita' del fondo per la progettazione  degli  interventi
                  contro il dissesto idrogeologico

  1. Il «Fondo  per  la  progettazione  degli  interventi  contro  il
dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' diretto a
favorire l'efficace avanzamento  delle  attivita'  progettuali  delle
opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede  a  rendere
le stesse immediatamente cantierabili.
  2. A valere sulle risorse assegnate dal punto  1.4  della  delibera
CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al  fondo  di  cui  al
comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di
euro nell'anno finanziario  2017  e  26  milioni  di  euro  nell'anno
finanziario 2018.
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo  la  chiave
di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma  6  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto  al  punto  1.5
della medesima delibera.
                              Art. 2

        Soggetti beneficiari e finalita' dei finanziamenti

  1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per  la  progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle
regioni, in qualita' di commissari  di  Governo  contro  il  dissesto
idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
  2. Il finanziamento del fondo e'  finalizzato  alla  redazione  del
progetto  esecutivo  previsto  per  l'avvio  delle  procedure  di
affidamento  dei  lavori  attraverso  l'elaborazione,  anche  non
esplicita, dei livelli di progettazione inferiori.
  3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione
gia'  conferiti  e  le  spese  per  rilievi  e  indagini  appaltati
anteriormente alla data  di  assegnazione  dei  fondi,  salvo  quanto
previsto all'art. 3 comma 2.
  4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti  delle  risorse
disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.
                              Art. 3

Modalita' di accesso al Fondo per la progettazione  degli  interventi
                  contro il dissesto idrogeologico

  1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale  attraverso
graduatorie di  progettazione  di  interventi  (una  graduatoria  per
regione) sino alla concorrenza  delle  somme  attribuite  a  ciascuna
regione sulla base dei criteri di riparto  stabiliti  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. In  via  prioritaria  sono  finanziate  le  progettazioni  degli
interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano  stralcio  per  le
aree metropolitane e le aree urbane con alto livello  di  popolazione
esposta al rischio di alluvioni», di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  15  settembre  2015,  ivi  compresi  gli
incarichi di progettazione gia' conferiti a far data dal 15 settembre
2015.
  3.  Gli  ulteriori  interventi  per  i  quali  il  «Fondo  per  la
progettazione degli  interventi  contro  il  dissesto  idrogeologico»
finanzia la progettazione sono selezionati tra  quelli  inseriti  nel
data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli  Interventi  per
la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o  dei
soggetti dalle stesse accreditati.
  4.  Presupposto  per  l'ammissibilita'  al  finanziamento  e'
l'inserimento  nel  data-base  di  cui  al  comma  3  di  uno  Studio
preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:
    a.  una  relazione,  accompagnata  da  adeguata  documentazione
grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del
dissesto su  cui  si  intende  intervenire  e  i  suoi  effetti,  gli
obiettivi, i requisiti, le modalita' e il costo dell'intervento,  gli
elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale,  della  compatibilita'  paesaggistica  e  dei  vincoli
archeologici dell'intervento;
    b. la stima sommaria dei lavori da eseguire;
    c. il quadro economico preliminare;
    d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attivita', a partire
dalla progettazione, fino  al  collaudo  o  certificato  di  regolare
esecuzione.
  5.  Qualora  sia  disponibile  un  progetto  di  livello  inferiore
all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento  dei
livelli  successivi  e'  l'inserimento  nel  data-base  di  cui  al
precedente comma 3 di tutti  i  documenti  progettuali  previsti  dal
decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale
gia' disponibile.
                              Art. 4

        Verifica di ammissibilita' e criteri di valutazione

  1. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento del «Fondo  per  la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli
interventi di cui all'art. 3 devono  essere  selezionati  secondo  le
procedure  previste  dall'Allegato  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo  alla  «Individuazione
dei  criteri  e  delle  modalita'  per  stabilire  le  priorita'  di
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico»,  limitatamente    alla    fase    1    «accertamento
dell'ammissibilita' del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione
delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni  del
citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. La fase 1 e' applicata con le modalita' e  i  criteri  descritti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015,
la cui  sequenza  dell'accertamento  e'  riportata  nella  tabella  A
allegata al presente provvedimento. In  particolare,  gli  interventi
devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione
di bacino, comprensivo di  eventuali  prescrizioni  e/o  osservazioni
utili per la  successiva  fase  di  progettazione,  rilasciato  dalle
autorita' di bacino distrettuali  o  dalle  autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale, interregionale o  regionale.  Tale  parere  dovra'
tenere conto anche di eventuali eventi recenti  non  ancora  inseriti
nella pianificazione di bacino.  Gli  interventi,  se  relativi  alla
gestione del rischio alluvionale, devono essere  inoltre  individuati
fra le misure  di  protezione  dei  piani  di  gestione  del  rischio
alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali  recenti  non
ancora inseriti nel piano di gestione.
  3. La fase  2  e'  applicata  secondo  le  modalita'  e  i  criteri
descritti  nel  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 maggio 2015. In particolare,  ai  fini  della  formazione
degli elenchi su base regionale degli interventi,  sono  applicati  i
criteri  individuati  nella  tabella  B  allegata  al  presente
provvedimento.
  4. Le risorse sono prioritariamente  destinate  alla  progettazione
degli interventi integrati,  finalizzati  sia  alla  mitigazione  del
rischio sia alla tutela  e  al  recupero  degli  ecosistemi  e  della
biodiversita', ovvero che integrino  gli  obiettivi  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, e della direttiva 2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti,  deve
essere destinata una  percentuale  minima  del  20  per  cento  delle
risorse destinate alla regione, in analogia  a  quanto  previsto  dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  5. Gli interventi contro  il  dissesto  idrogeologico  non  possono
prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di  entita'
superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.
                              Art. 5

                      Entita' del finanziamento

  1.  Il  finanziamento  concesso  per  la  redazione  del  progetto
esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2,  e'  determinato,  in
relazione alla tipologia dell'intervento, in  base  alle  percentuali
riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate  all'importo
complessivo dell'intervento costituito dalla somma  dell'importo  dei
lavori e degli oneri della sicurezza e  delle  somme  a  disposizione
della stazione appaltante.
  2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto
esecutivo  a  partire  da  un  progetto  di  livello  inferiore  gia'
disponibile, l'entita' del finanziamento e' commisurata ai livelli di
progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1
di cui al precedente comma.
  3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al  precedente  comma  1  sono
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare.
                              Art. 6

                    Erogazione del finanziamento

  1. Gli elenchi di cui al precedente  art.  4,  articolati  su  base
regionale, sono approvati con decreto del direttore generale  per  la
salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con
atti successivi accorda il finanziamento al presidente della  regione
nella qualita' di commissario di governo e dispone  il  trasferimento
della prima quota di finanziamento  alla  contabilita'  speciale  del
citato commissario.
  2. Il trasferimento del finanziamento, assegnato  al  programma  di
ciascuna regione alla contabilita' speciale intestata al  commissario
di governo, ha luogo per quote con le seguenti modalita':
    a)  la  prima  quota  pari  al  26%  e'  trasferita  all'atto
dell'assegnazione del finanziamento, come indicato al primo comma del
presente articolo.
    b) la seconda quota pari al 47% e' trasferita  dopo  il  completo
inserimento  dei  dati  dei  singoli  interventi  nel  Sistema  di
Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato  e  una  volta  ottenuta  la
certificazione  della  spesa  sostenuta  nel  medesimo  sistema  di
monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota
    c) l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque
non superiore al 27% del valore  complessivo  del  finanziamento,  e'
trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di
monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del  valore  della
seconda quota.
  3. Approvato il progetto, da porre a base di gara,  il  commissario
di governo ne  da'  comunicazione  alla  Direzione  generale  per  la
salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  alla  Struttura  di
missione, e contestualmente provvede all'aggiornamento del  data-base
on line ReNDiS e del sistema di monitoraggio unitario.
                              Art. 7

                    Monitoraggio degli interventi

  1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse  e
garantire la tempestivita' dell'azione volta alla progettazione degli
interventi, e' utilizzato il Sistema di  Monitoraggio  Unitario,  BDU
(Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato.
La trasmissione dei dati e'  effettuata  attraverso  il  sistema  SGP
(Sistema Gestione Progetti); le  informazioni  cosi'  acquisite  sono
rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato  protocollo
di colloquio telematico.
  2. Il  commissario  di  governo  e'  responsabile  del  corretto  e
tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.
  3.  In  attesa  dell'avvio  di  apposito  protocollo  di  colloquio
telematico tra i sistemi di  cui  al  comma  1  gli  interventi  sono
monitorati  anche  per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  della  fase
progettuale attraverso  il  Sistema  di  Monitoraggio  Unitario,  BDU
(Banca Dati Unitaria), nonche'  tramite  l'inserimento,  a  cura  del
commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma  telematica
ReNDiS.
                              Art. 8

                  Restituzione del finanziamento

  1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la
cui progettazione e' stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1  del
presente decreto,  le  somme  gia'  assegnate  per  la  progettazione
medesima sono recuperate con una decurtazione  di  pari  importo  del
finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al medesimo Fondo.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2016

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                  Il sottosegretario di Stato       
                                            De Vincenti             

      Il Ministro dell'ambiente e     
della tutela del territorio e del mare
              Galletti               

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2174
                                                          Allegato 1

Tabella 1. Percentuali da  applicare  all'importo  complessivo  degli
interventi per la determinazione del valore  di  riferimento  per  il
computo del finanziamento della progettazione.

Importo complessivo dell'intervento        Percentuali di
              in euro                      applicazione
Fino a                  250.000,00            9,40%
sull'eccedenza fino a    500.000,00            8,00%
sull'eccedenza fino a  1.000.000,00            7,00%
sull'eccedenza fino a  5.000.000,00            4,40%
sull'eccedenza fino a 10.000.000,00            3,60%
sull'eccedenza fino a 20.000.000,00            3,10%
sull'eccedenza fino a 40.000.000,00            2,70%
sull'eccedenza                                  2,40%

Per ciascuna tipologia d'intervento l'importo del  finanziamento  per
la progettazione e'  quindi  calcolato  moltiplicando  il  valore  di
riferimento, desunto applicando le percentuali della tabella 1, per i
seguenti coefficienti:

Interventi di difesa idraulica              1
Interventi di difesa costiera              1,35
Frane e interventi di difesa dalle valanghe 2,10

Tabella  2.  Incidenza  dei  livelli  progettuali  in  percentuale
dell'importo totale del finanziamento della progettazione.

Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
comprese indagini e relative elaborazioni        26%
Progetto definitivo                              47%
Progetto esecutivo                              27%

NOTA SUL CALCOLO DELL'ENTITA' DEL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
                (articolo 5, comma 1, e Allegato 1)

    Il finanziamento deve coprire i corrispettivi da porre a base  di
gara per l'affidamento delle attivita' di progettazione e di indagine
necessarie per redigere il progetto esecutivo.

    Per ciascuna tipologia di intervento  (difesa  idraulica,  difesa
costiera, frane e valanghe) sono stati  redatti  i  quadri  economici
relativi a importi dei lavori a base d'asta variabili tra  500.000,00
e 40.000.000,00 euro, calcolando l'entita' delle somme a disposizione
della stazione appaltante e tra esse gli oneri per le indagini  e  la
progettazione, applicando per  quest'ultima  i  criteri  dettati  dal
decreto del  Ministro  della  giustizia  31  ottobre  2013,  n.  143,
"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base
di gara nelle procedure di  affidamento  di  contratti  pubblici  dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".

    Ottenuta  per  ciascuno  degli  importi  dei  lavori  presi  in
considerazione la stima del costo totale  dell'intervento,  e'  stato
possibile definire per ciascuna tipologia di intervento la legge  che
lega l'importo  della  progettazione,  indagini  comprese,  al  costo
totale dell'intervento (entrambi comprensivi di Iva). Elaborando tali
leggi si e' formulata la "tariffa" media riportata nell'Allegato 1.

    Poiche' per ciascuna regione il fondo  progettazioni  e'  gestito
nel suo complesso, si possono prevedere compensazioni tra  i  diversi
corrispettivi da porre a base di  gara,  che  facendo  riferimento  a
valori medi possono risultare di  volta  in  volta  approssimati  per
eccesso o per difetto.

    E' stato previsto l'aggiornamento delle tabelle  dell'Allegato  1
tramite decreto  ministeriale,  in  vista  dell'emanazione  di  nuove
tariffe prevista dall'articolo 24, comma 8, del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, ferma restando la validita'  di  quelle  adottate  ai
sensi dell'articolo 216, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

                                                        Tabelle A e B

              Parte di provvedimento in formato grafico

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