Data: 2016-09-14 14:10:26

requsiti affittacamere

Buongiorno, avrei bisogno del Vs. parere in merito ai requisiti necessari previsti per l'esercizio dell'attività di affittacamere.
In particolare la competenza amministrativa per le attività ricettive, che spetta al Comune, comporta la verifica di quali requisiti essenziali ?
Ed ancora, può il soggetto titolare dell'impresa che esercita l'attività di affittacamere professionale, avere la propria residenza nello stesso immobile in cui viene esercitata l'attività ?

Grazie

riferimento id:36000

Data: 2016-09-15 08:11:23

Re:requsiti affittacamere


Buongiorno, avrei bisogno del Vs. parere in merito ai requisiti necessari previsti per l'esercizio dell'attività di affittacamere.
In particolare la competenza amministrativa per le attività ricettive, che spetta al Comune, comporta la verifica di quali requisiti essenziali ?
Ed ancora, può il soggetto titolare dell'impresa che esercita l'attività di affittacamere professionale, avere la propria residenza nello stesso immobile in cui viene esercitata l'attività ?

Grazie
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Salve,
l'avvio di una attività di affittacamere è soggetta a SCIA, cioè ad autocertificazione da parte dell'interessato (sia in caso di impresa che in caso di esercizio non professionale) pertanto NESSUNA VERIFICA è rimessa all'Amministrazione comunale.
La validità della SCIA è subordinata alla dichiarazione del possesso di specifici requisiti (previsti dalla normativa nazionale e, soprattutto, regionale) fra cui quelli della civile abitazione e quelli relativi all'obbligo delle dotazioni minimali.

Ciò detto, ricevuta la SCIA, il Comune attiva le verifiche EX POST sulle autocertificazioni potendo attivare controlli A TAPPETO oovero A CAMPIONE che potranno essere svolti dagli uffici amministrativi (es. commercio e SUAP) o dalla Polizia locale (es. verifiche sul campo) e trasmette agli altri enti (es. ASL, cciaa) per eventuali controlli (a discrezione degli enti).

Ciò detto, formalmente, non esiste un OBBLIGO SPECIFICO di controllo da parte dell'Ente a fronte della scia, che si presuppone (DPR 445/2000 e art. 19 l. 241/1990) valida e regolare.
Quanto alla RESIDENZA essa è prescritta come indispensabile per l'esercizio dell'affittacamere non professionale mentre non è elemento essenziale nell'esercizio professionale.
Detto ciò NIENTE VIETA che un imprenditore abbia la propria residenza nello stesso immobile nel quale esercita attività professionale. In ogni caso spetta al competente ufficio anagrafe (e la Polizia Locale) la verifica della permanenza dei requisiti di residenza.
Quindi l'eventuale residenza nella struttura non è ostativa all'esercizio professionale dell'impresa.

riferimento id:36000

Data: 2016-09-16 06:35:56

Re:requsiti affittacamere

Ad integrazione di quanto già correttamente scritto sopra, i requisiti necessari previsti per l’esercizio dell’attività di affittacamere sono indicati nell’[b]art. 60 della L.R. 42/2000[/b] che al comma 2 recita testualmente [b]"La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall’articolo 54 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.”[/b]
di seguito gli articoli citati:

Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42
[b]Art. 34 bis Requisiti  (15) [/b]
1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (125)

Sezione III
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extraalberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
[b]Art. 54 Requisiti [/b]
1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.
2. L’utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

[b]Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R
Art. 39 Affittacamere[/b]
1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario, completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. (21)
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile.  (21)
7. Abrogato. (22)

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