Da un sopralluogo ispettivo della Usl emerge che i locali di un'attività di estetica mantengono i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda invece le attrezzature è stata rilevata su una attrezzatura una carenza , in quanto la macchina nella parte bassa pressione zona collo supera i valori limite di irradianza e pertanto deve essere revisionata e deve essere emessa nuova certificazione. Inoltre è stata rilevata la mancanza di cartellonistica di informazione e sicurezza della clientela prevista dalla normativa vigente.. La Usl propone l'emissione di ordinanza affinché entro il limite dei 45 giorni realizzi la prescrizione sopra riportata. nello specifico cosa devo fare? Ordinanza o diffida?Il Nostro regolamento comunale che è datato, recita testualmente:" Ove nel corso dell’attività vengano meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la
garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni:
a) l’Ufficio Ambiente, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria
Locale, diffida l’esercente ad eliminare gli inconvenienti riscontrati e fissa il termine congruo, non
superiore ai 6 mesi, per la loro eliminazione;
b) Nel caso di gravi carenze igienico – sanitaria la USL propone la sospensione immediata
dell’attività anche parziale, e ne dà immediata comunicazione all’Ufficio Attività Produttive e
all’ufficio Ambiente e quest’ultimo emette ordinanza di sospensione dell’attività e diffida
l’esercente alla completa eliminazione degli inconvenienti segnalati dalla USL medesima nel termine
massimo di 6 mesi rinnovabile in caso di giustificati motivi;
2.Il Comune dispone altresì:
- la sospensione dell’attività qualora siano venuti meno i requisiti previsti dal presente regolamento,
dalla L.R.28/2004 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento regionale
diffidando a ripristinarli e assegnando il termine, salvo quanto previsto all’art.12 comma 4 della
L.R.28/2004;
- la chiusura dell’attività di estetica in caso di gravi carenze igienico sanitarie quando l’esercente non
abbia adempiuto alla diffida di cui ai precedenti comma;
-la chiusura dell’attività qualora, venuti meno i requisiti previsti dalla L.R.28/2004 e dai regolamenti
attuativi, non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno
dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l’avvio dell’attività e nelle ipotesi previste
dall’art.12 comma 7 della L.R.28/2004 succ. modifiche e integrazioni e dall’art.4 del presente
regolamento.
GRAZIE OMNIAVIS
Ciao,
personalmente sono CONTRARIO alle ordinanze dirigenziali di adeguamento igienico-sanitario in quanto detti atti NON HANNO valore giuridico proprio ma rappresentano dei meri "pro-memoria" o "solleciti" rispetto all'adeguamento ad obblighi normativi.
Pertanto, DOVE non sia applicabile l'ordinanza sindacale (sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p. o del 7 bis TUEL) suggerisco di inviare una COMUNICAZIONE con allegate le prescrizioni ASL indicando
[color=red][b]"La presente fa seguito alle verifiche effettuate dalla competente ASL ed alla allegata comunicazione (parte integrante) nella quale si evidenziano difformità rispetto alla vigente normativa. Vi invitiamo ad adeguare l'attività pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive previste dalla legge.
La presente viene trasmessa agli organi di vigilanza.
Distinti saluti.[/b][/color]