vi è obbligo per l'amministrazione di riassumere il dipendente che si era licenziato in precedenza ? oppure è una facoltà per l'amministrazione di accettare la richiesta '
vi è obbligo per l'amministrazione di riassumere il dipendente che si era licenziato in precedenza ? oppure è una facoltà per l'amministrazione di accettare la richiesta '
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[b]Art. 26 CCNL REGIONI EE.LL. del 14/9/2000, art. 17 CCNL del 5/10/2001
1.Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. [color=red][b]In caso di accoglimento della richiesta[/b][/color], il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.[/b]
L’istanza di riammissione in servizio può essere accolta subordinatamente alla vacanza del posto in organico e a seguito di valutazione da parte dell’Amministrazione delle reali esigenze dei servizi e dell’interesse pubblico alla copertura del posto mediante la riammissione in servizio del lavoratore cessato.
Si tratta in ogni caso di una valutazione altamente discrezionale, per la quale è escluso un diritto soggettivo dell’interessato alla riammissione.
Corte di Cassazione, nella sentenza 5 ottobre 2006 n. 21408, aveva enunciato il seguente principio di diritto:
“l'istituto della riammissione in servizio del dipendente dimissionario di amministrazione pubblica (ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato), - presupponendo la decisione discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto rimasto scoperto a seguito delle dimissioni - non fonda il diritto soggettivo alla riammissione in servizio, appunto, a favore del dipendente dimissionario”.