Dipendente pubblico e attività extra istituzionale - SANZIONE ILLEGITTIMA
La Corte di Cassazione con la Sent. n. 17690, del 7 settembre 2016, ha affermato che non è legittima la sanzione a carico dell'ente pubblico e del privato che non comunica i compensi elargiti a favore di un dipendente pubblico che ha svolto l'attività senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
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[color=red][b]Cass. Civ., 7 settembre 2016, n. 17690[/b][/color]
Fondato e meritevole di accoglimento, viceversa, è il secondo motivo.
Va dato atto che la Corte costituzionale con statuizione n. 98 del 5.6.2015 ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., l'art. 53, 15° co., del
dec. lgs. 30.3.2001, n. 165, nella parte ("i soggetti di cui al comma 9 che omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9') in
cui assoggetta gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, alla
sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti, in caso di omessa
comunicazione dell'ammontare dei compensi (in particolare la Consulta ha .specificato, Ira
l'altro, che la disciplina censurata non risulta riconducibile ai principi o criteri direttivi
enunciati nelle leggi di delega succedutesi nel tempo, che non a-vevano autorizzato il
legislatore delegato a prevedere sanzioni amministrative per l'inadempimento del! 'obbligo di
comunicazione dei compensi corrisposti; che, inoltre, la censurata previsione finisce per
risultare particolarmente vessatoria, atteso che la sanzione in esame si duplica rispetto a
quella già prevista per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto
moltiplicativo raccordato ad un inadempimento di carattere formale).
Evidentemente la declaratoria di illegittimità costituzionale del 15 0 co. dell'art. 53 del dec.
lgs. n. 165/2001 se, da un canto, lascia persistere la sanzione inflitta in rapporto alla
violazione della disposizione di cui al 9 0 co. dell'art. 53 cit. ("gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (...). In caso
di inosservanza si applica la disposizione (...)"), dall'altro, rende del tutto priva di titolo, di
giustificazione la sanzione inflitta in rapporto alla violazione della disposizione ("entro
quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei
compensi erogati ai dipendenti pubblici") di cui all' 11 0 co. del medesimo art. 53 (cfr. Cass.
20,11.2012, n. 20381, secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi -
dichiaraiive di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex lune", con la
conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché
l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di
natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto
costituzionale, fermo restando il principio che gli diretti dell incostituzionalità non si
estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta
formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali,
o decadenze e prescrizioni non direttamente investile, nei loro presupposti normativi, dalla
pronuncia d'incostituzionalità).
TESTO COMPLETO: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160908/snciv@s20@a2016@n17690@tS.clean.pdf