Spese sanitarie e veterinarie - dichiarazione redditi precompilata - DM 1/9/16
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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 settembre 2016 [/b][/color]
[b]Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera
Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese
veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata. (16A06669)
(GU n.214 del 13-9-2016)[/b]
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di
cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere
a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata
relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere
accettata o modificata;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto
legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e
modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate
dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate
dallo stesso decreto;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del
2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al
quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,
le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli
iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche'
le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non
accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema
tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo
dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni
sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini
della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11
agosto 2015, attuativo del citato art. 3 comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e l'art.
5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca interventi
nel campo della distribuzione dei farmaci;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 che prevede
l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione
di infermiere;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 che prevede
l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione
di ostetrica/o;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746 che prevede
l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione
di tecnico sanitario di radiologia medica;
Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, costituente
regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264,
sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998, recante disposizioni
relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e le relative modifiche
introdotte con decreto ministeriale 26 novembre 2004;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, di ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse, che regola, tra l'altro, l'istituzione degli albi
professionali dei medici veterinari;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle
spese sanitarie;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera c-bis), del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19
per cento, delle spese veterinarie;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo n. 196, del 2003;
Considerato che occorre individuare i termini e le modalita' per
consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei
dati relativi alle spese sanitarie;
Considerato che occorre individuare i termini e le modalita' per
consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei
dati relativi alle spese veterinarie.
Decreta:
Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera
Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle gia'
previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175:
a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere
d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che
svolgono l'attivita' di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e'
stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo
univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio
2004;
b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui
alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui
al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di
cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di
radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994,
n. 746;
f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno
effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli
artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46.
Art. 2
Trasmissione telematica delle spese veterinarie sostenute dalle
persone fisiche
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi
professionali dei veterinari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i
dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a
partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali
individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n.
289.
Art. 3
Modalita' di trasmissione telematica
1. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla
trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente
decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, in conformita' con le modalita' previste dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015.
2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e
2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per
la protezione dei dati personali.
3. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:
a. il Ministero della salute rende disponibili al Sistema Tessera
Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e
f), del presente decreto;
b. le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei
collegi professionali rendono disponibili al Sistema Tessera
Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c),
d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto.
Art. 4
Obblighi informativi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art. 21, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' escluso con
riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi
degli artt. 1 e 2 del presente decreto.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016
Il Ministro: Padoan