Buongiorno,
prima di pubblicare il bando per l'assegnazione dei posteggi già occupati e liberi del mercato, l'amministrazione comunale sarebbe intenzionata a sopprime alcuni posteggi per una migliore circolazione all'interno dell'area mercato soprattutto per consentire l'ingresso nell'area dei mezzi di soccorso.
la DGR n.5345/2016 paragrafo 8 consente questa possibilità ed il provvedimento è da inviare a Regione Lombardia entro 30 giorni indicando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla - osta.
Ora ho alcune domande:
quale organo comunale deve adottare il provvedimento? è possibile con delibera di Giunta?
avete un indirizzo delle Regione a cui inviare il provvedimento?
grazie
[quote]quale organo comunale deve adottare il provvedimento? è possibile con delibera di Giunta?[/quote]
A mio avviso serve delibera dello stesso organo che ha approvato il mercato, quindi di consiglio.
[quote]avete un indirizzo delle Regione a cui inviare il provvedimento?[/quote]
Direzione Generale Sviluppo Economico (ex Commercio)
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
[quote]quale organo comunale deve adottare il provvedimento? è possibile con delibera di Giunta?[/quote]
A mio avviso serve delibera dello stesso organo che ha approvato il mercato, quindi di consiglio.
[quote]avete un indirizzo delle Regione a cui inviare il provvedimento?[/quote]
Direzione Generale Sviluppo Economico (ex Commercio)
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
[/quote]
Prima dell'eventuale passaggio in Consiglio, c'è l'obbligo di chiedere il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative? Il parere è obbligatorio e vincolante oppure basta che io lo chieda e se poi non arriva amen?
Grazie.
[color=red][b]Prima dell'eventuale passaggio in Consiglio, c'è l'obbligo di chiedere il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative? Il parere è obbligatorio e vincolante oppure basta che io lo chieda e se poi non arriva amen?[/b][/color]
Nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (o Unioni) esiste una Commissione che esprime un parere obbligatorio NON VINCOLANTE su tali atti.
Sotto tale limite PUO' essere istituita una Commissione (sconsigliabile).
Se non vi è Commissione COMUNQUE vanno sentite le parti sociali. [color=red][b]PARERE OBBLIGATORIO NON VINCOLANTE[/b][/color].
Di solito si manda bozza di regolamento e piano assegnando non meno di 10 giorni
[b]Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Art. 19 (Forme di consultazione delle parti sociali)[/b]
1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.
1 bis. Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità.
1 ter. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un’unica commissione consultiva nominata e presieduta dal presidente dell’unione o da un suo delegato.
2. Nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. [color=red][b]Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4[/b][/color].
3. Le commissioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal comune o dall’unione dei comuni sentiti i soggetti di cui al comma 1.
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l’istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);
e ter) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.
4 bis. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.
[b]Vedi anche il punto 8 della DGR 5345/2016[/b]
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