Data: 2016-09-13 08:59:38

Scia subentro giochi leciti Puglia

In caso di presentazione di scia per subentro (per cessione ramo di azienda) per attività giochi leciti (apparecchi ex art. 110 comma 6 lett. a) ai sensi dell'art. 86 TULPS, tale richiesta va intesa come NUOVA APERTURA, e quindi con applicazione del distanziometro ex art. 7 L.R. 43/2013, o come semplice SUBINGRESSO, con possibilità di non osservare la norma sulla distanza almeno fino alla scadenza dell'autorizzazione originaria?

riferimento id:35971

Data: 2016-09-14 05:58:52

Re:Scia subentro giochi leciti Puglia

Se è un vero subingresso, quindi esiste un atto notarile di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, allora l'avente causa entra nei diritti acquisiti del cedente.
E' come se quel titolo abilitativo per l'esercizio dei giochi proseguisse la sua validità relativamente al nuovo esercente. Ad esso poi si applicherà il comma 3 dell'art. 7 citato:
[i]3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.[/i]

Rammenta anche l'ultimo periodo del comma 2:[i] L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.[/i]

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