Data: 2016-09-10 08:03:49

Validità della notifica

Gentile redazione
Con il presente quesito chiedo un parere relativamente alla validità di una notificazione. Ad un soggetto deve essere notificato un atto inerente la scadenza di una concessione riguardante la gestione di un centro sportivo su area pubblica . La titolare dell'impresa che ha gestito la struttura è assente e pertanto è stato notificato l'atto al fratello, non convivente, il quale collabora con quest'ultima nell'impresa, e nella circostanza qualificatosi  come persona di fiducia incaricata al ritiro. Tale notifica può presentare profili di censurabilita'?

riferimento id:35946

Data: 2016-09-10 08:59:17

Re:Validità della notifica


Gentile redazione
Con il presente quesito chiedo un parere relativamente alla validità di una notificazione. Ad un soggetto deve essere notificato un atto inerente la scadenza di una concessione riguardante la gestione di un centro sportivo su area pubblica . La titolare dell'impresa che ha gestito la struttura è assente e pertanto è stato notificato l'atto al fratello, non convivente, il quale collabora con quest'ultima nell'impresa, e nella circostanza qualificatosi  come persona di fiducia incaricata al ritiro. Tale notifica può presentare profili di censurabilita'?
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La problematica è complessa nel senso che si trovano orientamenti discordanti e variegati anche in relazione alla diversa tipologia di atti (verbali cds, atti processuali, sanzioni, provvedimenti di natura fiscale ecc...).
Segnaliamo ad esempio questa CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 24 APRILE 2013, N. 9982 (vedi qui testo: http://www.lalegge.org/sentenza.php?id=4581)

Altra Cassazione ha però ritenuto "è sufficiente che tra quest’ultimo ed il soggetto addetto esista una qualche relazione tale da far presumere che il secondo porti a conoscenza del primo l'atto ricevuto." Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 18/11/2010 n° 23333
http://www.altalex.com/documents/news/2010/12/17/si-puo-procedere-alla-notifica-nelle-mani-di-chi-si-dichiari-addetto-alla-ricezione

Ed il Consiglio di Stato "è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica" - http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15724.asp

Inoltre con ordinanza n. 5729/2012 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la notifica anche a parenti non conviventi - http://www.diritto.it/docs/33437-notifica-a-famigliari-non-conviventi-si-ma

Nel caso di specie, qualora il [b]FRATELLO [/b]risulti anche [b]DIPENDENTE [/b]della società allora si avrebbe sia una relazione di parentela stretta che consente di far presumere la consegna dell'atto, che una relazione stabile, di tipo organizzativo (dipendenza) che legittima alla notifica allo stesso, qualora non si sia rifiutato o abbia eccepito.

OVVIAMENTE, se possibile, è sempre preferibile rinnovare (magari ad adundantiam) la notifica al titolare (magari invitandolo in ufficio), al fine di evitare i pericoli di un TAR o una sezione del Consiglio di Stato non allineati a questa giurisprudenza.

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