Buona sera dott. Chiarelli
Durante il controllo su strada di un bus turistico l'autista tra i propri documenti deve esibire il certificato di idoneità alla mansione previsto dalla 81/08 ? Se si in mancanza quali sono le sanzioni e quale art. del cds palesemente menzionato questo obbligatorietà.
È accaduto che i carabinieri hanno elevato contravvenzione per il non possesso del certificato de quo applicando l'art 85 c1 e c4 facendo riferimento al Provvedimento 30/10/97. Come sanzioni accessorie è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo con ritiro della carta di circolazione nonché sanzioni varie e denuncia penale per il legale rappresentante dell'azienda.
La ringrazio e aspetto sue notizie.n
Dott.ssa Anna Pandolfi .
Buona sera dott. Chiarelli
Durante il controllo su strada di un bus turistico l'autista tra i propri documenti deve esibire il certificato di idoneità alla mansione previsto dalla 81/08 ? Se si in mancanza quali sono le sanzioni e quale art. del cds palesemente menzionato questo obbligatorietà.
È accaduto che i carabinieri hanno elevato contravvenzione per il non possesso del certificato de quo applicando l'art 85 c1 e c4 facendo riferimento al Provvedimento 30/10/97. Come sanzioni accessorie è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo con ritiro della carta di circolazione nonché sanzioni varie e denuncia penale per il legale rappresentante dell'azienda.
La ringrazio e aspetto sue notizie.n
Dott.ssa Anna Pandolfi .
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E' possibile avere i riferimenti specifici del "Provvedimento 30/10/97" visto che è la prima volta che discutiamo della applicazione di una sanzione di questo genere?
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/11/15/07A09622/sg
Accordo stato regioni in materia di sicurezza
A mio avviso è stato commesso un errore perché l'art. 85 cds c. 4 parla di chi si trova alla guida di una autovettura , e nell'art. 180 cds in merito a documenti da esibire parla di certificato di idoneità obbligatorio nei casi previsti dal' art. 115 cds.
Altresì credo che i carabinieri possono fare segnalazione all'aspetto rato del lavoro organo di vigilanza per la 81/08.
Aspetto suo riscontro per questa strana vicenda.
Grazie
La sanzione è stata elevata per inosservanza dell'art. 3 del provvedimento de quo
riferimento id:35941Per un errore di battitura il provvedimento non è 30/10/97 bensì 30/10/07
riferimento id:35941L’art. 85 comma 4 del CdS (in sintesi) dispone sulla sanzione da applicare anche nel caso di inottemperanza alle norme in vigore relative all’esercizio dell’attività.
Fra le norme in vigore è riscontrabile il [i]provvedimento 30/10/2007, n. 99/CU - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.[/i]
Tale provvedimento indica nell’allegato I, fra le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, il seguente caso: [i]conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;[/i]
Il provvedimento del 30/10/2007 rimanda poi alle sanzioni , per il datore di lavoro, di cui al DPR 309/1990, art. 125
veda anche:
[i]Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome Provv. 18/09/2008, n. 178/CSR
Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2008, n. 236.[/i]
La questione discutibile è quella che riguarda l’obbligo di detenere un certificato da parte del lavoratore. La normativa non prevede esplicitamente il rilascio di un certificato da esibire a richiesta come fosse una patente di guida. Ai sensi del provvedimento del 18/09/2008 esisterà sicuramente una comunicazione scritta sugli esiti delle analisi e la relativa documentazione agli atti.
Cercheremo di approfondire
Il provvedimento mi era chiaro ma la perplessità era il controllo su strada ed il possesso di tale certificato che , come già detto non rientra, secondo l'articolo 180cds, tra i documenti da esibire salvo nei casi prescritti all'articolo 115 del codice de quo.
Grazie mille per il prezioso supporto.