Buonasera, una ditta già titolare di autorizzazione per attività funebre ha ultimato i lavori per l'allestimento di sala commiato. Quali sono le procedure che deve seguire per iniziare tale attività?
Grazie mille, Michela
Buonasera, una ditta già titolare di autorizzazione per attività funebre ha ultimato i lavori per l'allestimento di sala commiato. Quali sono le procedure che deve seguire per iniziare tale attività?
Grazie mille, Michela
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AUTORIZZAZIONE in base al Regolamento regionale 9 novembre 2004 , N. 6
Trovi qui la modulistica: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10976.0
Mi inserisco per una riflessione: perché non SCIA?
Vero che il Reg. reg. 09/11/2004, n. 6 all'art. 42 c. 2 e 4 dice che:
[i]2. L'[b]autorizzazione[/b] per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
a) sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2003 (oggi art. 70 comma 7 n. 33 del 2009);
b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.[/i]
[...]
[i]4. La sala del commiato [u]non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro [b]immediate vicinanze[/b][/u], nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
[/i]
Ma in fin dei conti la L.R. 33/2009 all'art. 70 comma 7 dice che "Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal D.P.R. 14 gennaio 1997", quindi definisce puntualmente i requisiti.
Non mi risultano contingentate... unico dubbio è sul concetto di "immediate vicinanze" del c. 4... che se non definito in un regolamento comunale certamente è discrezionale...