Data: 2016-09-08 15:37:23

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica - Dlgs 175/2016

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica - Dlgs 175/2016

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[color=red][size=14pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175
Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica.
(16G00188) [/b][/size][/color]
(GU n.210 del 8-9-2016)
  Vigente al: 23-9-2016 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 18 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 14 aprile 2016;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
  Acquisiti  i  pareri  definitivi  delle  competenti  Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della  citata  legge
n. 124 del 2015;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  a  oggetto  la
costituzione di  societa'  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,
nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione  di  partecipazioni
da parte di tali amministrazioni, in societa'  a  totale  o  parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
  2. Le disposizioni contenute nel presente  decreto  sono  applicate
avendo  riguardo  all'efficiente  gestione  delle  partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del  mercato,
nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
  3. Per tutto quanto non derogato dalle  disposizioni  del  presente
decreto, si applicano alle  societa'  a  partecipazione  pubblica  le
norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme  generali
di diritto privato.
  4. Restano ferme:
  a) le specifiche disposizioni, contenute  in  leggi  o  regolamenti
governativi  o  ministeriali,  che  disciplinano    societa'    a
partecipazione  pubblica  di  diritto  singolare  costituite  per
l'esercizio della gestione di servizi  di  interesse  generale  o  di
interesse economico generale o per il perseguimento di una  specifica
missione di pubblico interesse;
  b) le  disposizioni  di  legge  riguardanti  la  partecipazione  di
amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e
a fondazioni.
  5. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano,  solo  se
espressamente  previsto,  alle  societa'  quotate,  come  definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p).
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
  a)  «amministrazioni  pubbliche»:  le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  i
loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,  gli  enti
pubblici economici e le autorita' portuali;
  b) «controllo»: la  situazione  descritta  nell'articolo  2359  del
codice  civile.  Il  controllo  puo'  sussistere  anche  quando,  in
applicazione di norme di legge o statutarie o di  patti  parasociali,
per  le  decisioni  finanziarie  e  gestionali  strategiche  relative
all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime  di  tutte  le
parti che condividono il controllo;
  c) «controllo analogo»:  la  situazione  in  cui  l'amministrazione
esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri  servizi,  esercitando  un'influenza  determinante  sia  sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo  puo'  anche  essere  esercitato  da  una
persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo  stesso  modo
dall'amministrazione partecipante;
  d)  «controllo  analogo  congiunto»:  la  situazione  in  cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con  altre  amministrazioni
su una societa' un controllo analogo a quello esercitato  sui  propri
servizi. La  suddetta  situazione  si  verifica  al  ricorrere  delle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
  e) «enti locali»: gli  enti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  f) «partecipazione»: la  titolarita'  di  rapporti  comportanti  la
qualita'  di  socio  in  societa'  o  la  titolarita'  di  strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione  in  una  societa'
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa'  o
altri  organismi  soggetti  a  controllo  da  parte  della  medesima
amministrazione pubblica;
  h) «servizi di interesse generale»: le attivita'  di  produzione  e
fornitura di beni o servizi che  non  sarebbero  svolte  dal  mercato
senza  un  intervento  pubblico  o  sarebbero  svolte  a  condizioni
differenti  in  termini  di  accessibilita'  fisica  ed  economica,
continuita',  non  discriminazione,  qualita'  e  sicurezza,  che  le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle  rispettive  competenze,
assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei  bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire  l'omogeneita'
dello sviluppo e la  coesione  sociale,  ivi  inclusi  i  servizi  di
interesse economico generale;
  i)  «servizi  di  interesse  economico  generale»:  i  servizi  di
interesse generale erogati o suscettibili di  essere  erogati  dietro
corrispettivo economico su un mercato;
  l) «societa'»: gli organismi di cui al titolo V  del  libro  V  del
codice civile;
  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una  o  piu'
amministrazioni pubbliche esercitano poteri  di  controllo  ai  sensi
della lettera b);
  n) «societa' a partecipazione pubblica»: le  societa'  a  controllo
pubblico, nonche'  le  altre  societa'  partecipate  direttamente  da
amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico;
  o) «societa' in house»: le societa' sulle quali  un'amministrazione
esercita il controllo analogo o piu'  amministrazioni  esercitano  il
controllo analogo congiunto;
  p) «societa' quotate»: le societa' a  partecipazione  pubblica  che
emettono azioni quotate in mercati  regolamentati;  le  societa'  che
hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015,  strumenti  finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;  le  societa'
partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano  anche
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
                              Art. 3


    Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica

  1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare  esclusivamente
a societa', anche consortili, costituite in  forma  di  societa'  per
azioni o di societa'  a  responsabilita'  limitata,  anche  in  forma
cooperativa.
  2. Nelle societa' a responsabilita' limitata a  controllo  pubblico
l'atto costitutivo o lo  statuto  in  ogni  caso  prevede  la  nomina
dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per  azioni
a controllo pubblico la revisione legale dei conti  non  puo'  essere
affidata al collegio sindacale.
                              Art. 4


          Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
              e la gestione di partecipazioni pubbliche

  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente  o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto  attivita'  di
produzione di beni e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire  o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.
  2. Nei limiti di cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire  societa'  e
acquisire o mantenere partecipazioni in societa'  esclusivamente  per
lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di
un accordo di  programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c)  realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica  ovvero
organizzazione  e  gestione  di  un  servizio  d'interesse  generale
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo  180  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un  imprenditore  selezionato
con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente  o  agli
enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle  condizioni  stabilite
dalle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  e  della
relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di  committenza
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro  e  di
amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  3. Al solo fine di ottimizzare e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni
immobili facenti parte del  proprio  patrimonio,  le  amministrazioni
pubbliche possono, altresi', anche in deroga al  comma  1,  acquisire
partecipazioni in societa' aventi per oggetto  sociale  esclusivo  la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni  stesse,  tramite
il  conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un
investimento secondo criteri propri  di  un  qualsiasi  operatore  di
mercato.
  4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una  o
piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e)  del  comma
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa'  operano  in
via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
  5. Fatte salve le diverse previsioni di  legge  regionali  adottate
nell'esercizio  della  potesta'  legislativa  in    materia    di
organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di  cui
al comma 2, lettera d), controllate da  enti  locali,  di  costituire
nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni  in  societa'.  Il
divieto non si applica alle societa' che hanno come  oggetto  sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia  di  trasparenza
dei dati finanziari e  di  consolidamento  del  bilancio  degli  enti
partecipanti.
  6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti  in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
  7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni  nelle  societa'  aventi
per oggetto sociale prevalente la  gestione  di  spazi  fieristici  e
l'organizzazione di eventi fieristici, nonche' la realizzazione e  la
gestione  di  impianti  di  trasporto  a  fune  per  la  mobilita'
turistico-sportiva eserciti in aree montane.
  8. E' fatta salva la possibilita' di  costituire,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  le
societa' con caratteristiche di spin off o di start  up  universitari
previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, nonche'  quelle  con  caratteristiche  analoghe  degli  enti  di
ricerca.
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo  di
vertice dell'amministrazione partecipante, motivato  con  riferimento
alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli  interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui al comma 1, anche  al  fine  di  agevolarne  la
quotazione  ai  sensi  dell'articolo  18,  puo'  essere  deliberata
l'esclusione totale o parziale dell'applicazione  delle  disposizioni
del presente articolo a singole societa' a  partecipazione  pubblica.
Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione  alle
commissioni parlamentari competenti.
                              Art. 5


                  Oneri di motivazione analitica

  1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di  una  societa'  o
l'acquisto  di  una  partecipazione,  anche  attraverso  aumento  di
capitale, avvenga in conformita' a espresse  previsioni  legislative,
l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a  partecipazione
pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17,  o  di  acquisto  di
partecipazioni,  anche  indirette,  da  parte  di  amministrazioni
pubbliche in societa'  gia'  costituite  deve  essere  analiticamente
motivato con  riferimento  alla  necessita'  della  societa'  per  il
perseguimento delle finalita' istituzionali di  cui  all'articolo  4,
evidenziando, altresi', le ragioni e le  finalita'  che  giustificano
tale scelta, anche sul piano  della  convenienza  economica  e  della
sostenibilita' finanziaria e in considerazione della possibilita'  di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche  impegnate,  nonche'
di gestione  diretta  o  esternalizzata  del  servizio  affidato.  La
motivazione deve anche dare conto della compatibilita'  della  scelta
con  i  principi  di  efficienza,  di  efficacia  e  di  economicita'
dell'azione amministrativa.
  2.  L'atto  deliberativo  di  cui  al  comma  1  da'  atto  della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme  dei
trattati europei e, in particolare,  con  la  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali  sottopongono
lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
  3. L'amministrazione  invia  l'atto  deliberativo  di  costituzione
della societa' o  di  acquisizione  della  partecipazione  diretta  o
indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi,  e  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri
di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  4. Ai fini di quanto previsto dal  comma  3,  per  gli  atti  delle
amministrazioni dello Stato e' competente l'ufficio di  controllo  di
legittimita' sugli atti; per gli atti  delle  regioni  e  degli  enti
locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o  delle
altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede  nella  regione,
e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli  atti  degli
enti assoggettati a controllo della Corte di  conti  ai  sensi  della
legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione  del  controllo
sugli enti medesimi.
                              Art. 6


              Principi fondamentali sull'organizzazione
        e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico

  1.  Le  societa'  a  controllo  pubblico,  che  svolgano  attivita'
economiche protette da diritti  speciali  o  esclusivi,  insieme  con
altre attivita' svolte in regime di economia di  mercato,  in  deroga
all'obbligo  di  separazione  societaria  previsto  dal  comma  2-bis
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi
di contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali
o esclusivi e per ciascuna attivita'.
  2.  Le  societa'  a  controllo  pubblico  predispongono  specifici
programmi  di  valutazione  del  rischio  di  crisi  aziendale  e  ne
informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
  3. Fatte salve le funzioni degli organi  di  controllo  previsti  a
norma di legge  e  di  statuto,  le  societa'  a  controllo  pubblico
valutano  l'opportunita'  di  integrare,  in  considerazione  delle
dimensioni  e  delle    caratteristiche    organizzative    nonche'
dell'attivita' svolta, gli strumenti  di  governo  societario  con  i
seguenti:
  a)  regolamenti  interni  volti  a  garantire  la  conformita'
dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle  norme
di tutela della proprieta' industriale o intellettuale;
  b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo  criteri  di
adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa
sociale,  che  collabora  con  l'organo  di  controllo  statutario,
riscontrando tempestivamente le richieste da  questo  provenienti,  e
trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni
sulla regolarita' e l'efficienza della gestione;
  c) codici di condotta propri,  o  adesione  a  codici  di  condotta
collettivi  aventi  a  oggetto  la  disciplina  dei  comportamenti
imprenditoriali nei confronti di consumatori,  utenti,  dipendenti  e
collaboratori,  nonche'  altri  portatori  di  legittimi  interessi
coinvolti nell'attivita' della societa';
  d) programmi di responsabilita' sociale d'impresa,  in  conformita'
alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
  4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma  3  sono
indicati nella relazione  sul  governo  societario  che  le  societa'
controllate  predispongono  annualmente,  a  chiusura  dell'esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
  5. Qualora le societa'  a  controllo  pubblico  non  integrino  gli
strumenti di governo societario con quelli di cui al comma  3,  danno
conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.
                              Art. 7


        Costituzione di societa' a partecipazione pubblica

  1.  La  deliberazione  di  partecipazione  di  un'amministrazione
pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con:
  a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri
competenti  per  materia,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, in caso di partecipazioni statali;
  b) provvedimento del competente organo della regione,  in  caso  di
partecipazioni regionali;
  c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di  partecipazioni
comunali;
  d) delibera dell'organo  amministrativo  dell'ente,  in  tutti  gli
altri casi di partecipazioni pubbliche.
  2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto  previsto
all'articolo 5, comma 1.
  3.  L'atto  deliberativo  contiene  altresi'  l'indicazione  degli
elementi  essenziali  dell'atto  costitutivo,  come  previsti  dagli
articoli 2328 e  2463  del  codice  civile,  rispettivamente  per  le
societa' per azioni e per le societa' a responsabilita' limitata.
  4.  L'atto  deliberativo  e'  pubblicato  sui  siti  istituzionali
dell'amministrazione pubblica partecipante.
  5.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista  la  partecipazione  all'atto
costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi  avviene  con
procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
  6. Nel caso in cui  una  societa'  a  partecipazione  pubblica  sia
costituita senza l'atto deliberativo di una  o  piu'  amministrazioni
pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo  di  partecipazione  di
una o piu' amministrazioni  sia  dichiarato  nullo  o  annullato,  le
partecipazioni sono liquidate secondo quanto  disposto  dall'articolo
24, comma 5. Se la  mancanza  o  invalidita'  dell'atto  deliberativo
riguarda una partecipazione  essenziale  ai  fini  del  conseguimento
dell'oggetto  sociale,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2332 del codice civile.
  7. Sono, altresi', adottati con le modalita' di cui ai commi 1 e 2:
  a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano  un
cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
  b) la trasformazione della societa';
  c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  d) la revoca dello stato di liquidazione.
                              Art. 8


      Acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite

  1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di  un  aumento  di
capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che  comportino
l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di  partecipazioni
in societa' gia' esistenti sono deliberate secondo  le  modalita'  di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
  2. L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente
ad  oggetto  l'acquisto  della  partecipazione  rende  inefficace  il
contratto di acquisto della partecipazione medesima.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'acquisto,  da  parte  di  pubbliche    amministrazioni,    di
partecipazioni in  societa'  quotate,  unicamente  nei  casi  in  cui
l'operazione comporti l'acquisto della qualita' di socio.
                              Art. 9


              Gestione delle partecipazioni pubbliche

  1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con  altri  Ministeri  competenti  per  materia,  individuati  dalle
relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
  2. Per  le  partecipazioni  regionali  i  diritti  del  socio  sono
esercitati secondo la disciplina  stabilita  dalla  regione  titolare
delle partecipazioni.
  3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti  del  socio  sono
esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
  4. In tutti gli altri casi i  diritti  del  socio  sono  esercitati
dall'organo amministrativo dell'ente.
  5. La conclusione, la modificazione  e  lo  scioglimento  di  patti
parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5  e  il
contrasto  con  impegni  assunti  mediante  patti  parasociali  non
determinano l'invalidita'  delle  deliberazioni  degli  organi  della
societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che  l'esercizio
del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme
generali di diritto privato.
  7. Qualora lo statuto della societa' partecipata preveda, ai  sensi
dell'articolo 2449 del codice civile, la facolta' del socio  pubblico
di nominare o revocare direttamente uno o piu' componenti  di  organi
interni della societa', i relativi atti sono efficaci dalla  data  di
ricevimento, da parte della societa', della  comunicazione  dell'atto
di nomina o di revoca. E' fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo
2400, secondo comma, del codice civile.
  8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidita'  dell'atto
deliberativo interno di nomina o  di  revoca  rileva  come  causa  di
invalidita' dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della
societa'.
  9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle societa' quotate.
  10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
                              Art. 10


                Alienazione di partecipazioni sociali

  1. Gli atti deliberativi  aventi  ad  oggetto  l'alienazione  o  la
costituzione  di  vincoli  su  partecipazioni    sociali    delle
amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 7, comma 1.
  2. L'alienazione delle partecipazioni e'  effettuata  nel  rispetto
dei principi di pubblicita', trasparenza e  non  discriminazione.  In
casi eccezionali, a seguito  di  deliberazione  motivata  dell'organo
competente ai sensi del comma 1, che da'  analiticamente  atto  della
convenienza economica dell'operazione,  con  particolare  riferimento
alla congruita' del prezzo  di  vendita,  l'alienazione  puo'  essere
effettuata mediante negoziazione diretta con un  singolo  acquirente.
E' fatto salvo  il  diritto  di  prelazione  dei  soci  eventualmente
previsto dalla legge o dallo statuto.
  3. La mancanza  o  invalidita'  dell'atto  deliberativo  avente  ad
oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di
alienazione della partecipazione.
  4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di  alienazione
delle partecipazioni dello Stato.
                              Art. 11


                Organi amministrativi e di controllo
                delle societa' a controllo pubblico

  1.  Salvi  gli  ulteriori  requisiti  previsti  dallo  statuto,  i
componenti degli organi amministrativi e di controllo di  societa'  a
controllo pubblico devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  12  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9,
del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo  pubblico  e'
costituito, di norma, da un amministratore unico.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la    pubblica
amministrazione, adottato entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  in  base  ai
quali,  per  specifiche  ragioni  di  adeguatezza  organizzativa,
l'assemblea della societa' a controllo pubblico puo' disporre che  la
societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da tre o cinque membri, ovvero  che  sia  adottato  uno  dei  sistemi
alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e
6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice
civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al  consiglio  di
sorveglianza  sono  attribuiti  i  poteri  di  cui  all'articolo
2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice  civile.  Nel
caso in cui sia adottato  uno  dei  sistemi  alternativi,  il  numero
complessivo  dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo non puo' essere superiore a cinque.
  4. Nella scelta degli amministratori  delle  societa'  a  controllo
pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio  di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo,  da  computare
sul numero complessivo delle  designazioni  o  nomine  effettuate  in
corso d'anno. Qualora la  societa'  abbia  un  organo  amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori  da
eleggere sia effettuata nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla
legge 12 luglio 2011, n. 120.
  5. Quando la societa' a controllo pubblico sia costituita in  forma
di societa' a responsabilita' limitata, non e' consentito, in  deroga
all'articolo 2475, terzo comma,  del  codice  civile,  prevedere  che
l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente  o  congiuntamente,  a
due o piu' soci.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Conferenza unificata per i profili di  competenza,  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  per  le  societa'  a
controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi
e qualitativi al fine di individuare  fino  a  cinque  fasce  per  la
classificazione delle  suddette  societa'.  Per  ciascuna  fascia  e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al  quale
gli organi di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri
oggettivi  e  trasparenti,  per  la  determinazione  del  trattamento
economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori,
ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai
dipendenti, che non potra' comunque eccedere  il  limite  massimo  di
euro  240.000  annui  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto
conto  anche  dei  compensi  corrisposti  da  altre  pubbliche
amministrazioni o da altre societa' a controllo pubblico.  Le  stesse
societa' verificano il rispetto del limite  massimo  del  trattamento
economico  annuo  onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni  caso  fatte
salve le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  che  prevedono
limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui  al
presente  comma.  Il  decreto  stabilisce  altresi'  i  criteri  di
determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata
ai  risultati  di  bilancio  raggiunti  dalla  societa'  nel  corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili
alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo'
essere corrisposta.
  7. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma  6  restano  in
vigore le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, e  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
  8. Gli amministratori  delle  societa'  a  controllo  pubblico  non
possono  essere  dipendenti  delle    amministrazioni    pubbliche
controllanti o vigilanti. Qualora  siano  dipendenti  della  societa'
controllante, in virtu' del  principio  di  onnicomprensivita'  della
retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
alla societa' di appartenenza. Dall'applicazione del  presente  comma
non possono derivare aumenti della spesa complessiva per  i  compensi
degli amministratori.
  9. Gli  statuti  delle  societa'  a  controllo  pubblico  prevedono
altresi':
  a) l'attribuzione da parte  del  consiglio  di  amministrazione  di
deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di
deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
  b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione  che
la carica stessa sia attribuita  esclusivamente  quale  modalita'  di
individuazione del sostituto del presidente  in  caso  di  assenza  o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
  c) il divieto di corrispondere  gettoni  di  presenza  o  premi  di
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto
di corrispondere trattamenti di fine  mandato,  ai  componenti  degli
organi sociali;
  d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti  dalle
norme generali in tema di societa'.
  10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai  dirigenti  delle
societa' a  controllo  pubblico  indennita'  o  trattamenti  di  fine
mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge  o
dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti  o  accordi
di non concorrenza, anche ai  sensi  dell'articolo  2125  del  codice
civile.
  11. Nelle societa' di cui amministrazioni  pubbliche  detengono  il
controllo indiretto, non e'  consentito  nominare,  nei  consigli  di
amministrazione  o  di  gestione,  amministratori  della  societa'
controllante,  a  meno  che  siano  attribuite  ai  medesimi  deleghe
gestionali a carattere continuativo ovvero  che  la  nomina  risponda
all'esigenza  di  rendere  disponibili  alla  societa'  controllata
particolari e comprovate  competenze  tecniche  degli  amministratori
della societa' controllante o di favorire l'esercizio  dell'attivita'
di direzione e coordinamento.
  12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa' a controllo
pubblico e che sono  al  tempo  stesso  componenti  degli  organi  di
amministrazione della societa' con cui e' instaurato il  rapporto  di
lavoro,  sono  collocati  in  aspettativa  non  retribuita  e  con
sospensione  della  loro  iscrizione  ai  competenti  istituti  di
previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti  a
qualunque titolo agli amministratori.
  13. Le societa' a controllo  pubblico  limitano  ai  casi  previsti
dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o  di
proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque  essere
riconosciuta ai componenti  di  tali  comitati  alcuna  remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento  del  compenso  deliberato
per la carica di componente  dell'organo  amministrativo  e  comunque
proporzionata  alla  qualificazione  professionale  e  all'entita'
dell'impegno richiesto.
  14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8  aprile
2013, n. 39.
  15. Agli organi di amministrazione e controllo  delle  societa'  in
house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
  16. Nelle societa' a partecipazione pubblica  ma  non  a  controllo
pubblico,  l'amministrazione  pubblica  che  sia  titolare  di  una
partecipazione pubblica superiore al dieci  per  cento  del  capitale
propone agli organi societari l'introduzione  di  misure  analoghe  a
quelle di cui ai commi 6 e 10.
                              Art. 12


      Responsabilita' degli enti partecipanti e dei componenti
              degli organi delle societa' partecipate

  1. I componenti degli organi di amministrazione e  controllo  delle
societa'  partecipate  sono  soggetti  alle  azioni  civili  di
responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di
capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per  il  danno
erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa'
in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di
partecipazione  pubblica,  la  giurisdizione  sulle  controversie  in
materia di danno erariale di cui al comma 2.
  2.  Costituisce  danno  erariale  il  danno,  patrimoniale  o  non
patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso  il  danno
conseguente alla condotta  dei  rappresentanti  degli  enti  pubblici
partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi,
che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con  dolo  o
colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
                              Art. 13


            Controllo giudiziario sull'amministrazione
                  di societa' a controllo pubblico

  1. Nelle societa' a controllo pubblico, in deroga ai limiti  minimi
di partecipazione previsti  dall'articolo  2409  del  codice  civile,
ciascuna  amministrazione    pubblica    socia,    indipendentemente
dall'entita' della partecipazione di cui e' titolare, e'  legittimata
a presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale.
  2. Il presente articolo si applica anche alle societa' a  controllo
pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata.
                              Art. 14


        Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica

  1.  Le  societa'  a  partecipazione  pubblica  sono  soggette  alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove
ne ricorrano i presupposti, a quelle in  materia  di  amministrazione
straordinaria delle grandi  imprese  insolventi  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39.
  2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di  valutazione  del
rischio di cui all'articolo 6, comma 3,  uno  o  piu'  indicatori  di
crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa'  a  controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari  al  fine  di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli  effetti  ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
  3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la  mancata
adozione  di  provvedimenti  adeguati,  da  parte    dell'organo
amministrativo,  costituisce  grave    irregolarita'    ai    sensi
dell'articolo 2409 del codice civile.
  4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi  1  e
2,  la  previsione  di  un  ripianamento  delle  perdite  da  parte
dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche  socie,  anche
se attuato  in  concomitanza  a  un  aumento  di  capitale  o  ad  un
trasferimento  straordinario  di  partecipazioni  o  al  rilascio  di
garanzie o in qualsiasi  altra  forma  giuridica,  a  meno  che  tale
intervento  sia  accompagnato  da  un  piano  di  ristrutturazione
aziendale, dal quale risulti comprovata la  sussistenza  di  concrete
prospettive di recupero  dell'equilibrio  economico  delle  attivita'
svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.
  5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2447 e 2482-ter del codice  civile,  effettuare  aumenti  di
capitale,  trasferimenti  straordinari,  aperture  di  credito,  ne'
rilasciare  garanzie  a  favore  delle  societa'  partecipate,  con
esclusione delle societa' quotate e degli istituti  di  credito,  che
abbiano  registrato,  per  tre  esercizi  consecutivi,  perdite  di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve  disponibili  per  il
ripianamento  di  perdite  anche  infrannuali.  Sono  in  ogni  caso
consentiti i trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo
periodo,  a  fronte  di  convenzioni,  contratti  di  servizio  o  di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate
siano  contemplate  in  un  piano  di  risanamento,  approvato
dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente  e  comunicato
alla Corte dei conti con le modalita'  di  cui  all'articolo  5,  che
contempli il raggiungimento  dell'equilibrio  finanziario  entro  tre
anni. Al fine di salvaguardare la continuita'  nella  prestazione  di
servizi di pubblico interesse, a fronte  di  gravi  pericoli  per  la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico  e  la  sanita',  su  richiesta
della amministrazione interessata, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  gli  altri  Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti,  possono
essere autorizzati  gli  interventi  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma.
  6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di  fallimento  di
una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le
pubbliche amministrazioni controllanti non possono  costituire  nuove
societa', ne'  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa',
qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella  dichiarata
fallita.
                              Art. 15


      Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa'
                      a partecipazione pubblica

  1. Nell'ambito del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  e'
individuata  la  struttura  competente  per  il  controllo  e  il
monitoraggio  sull'attuazione  del  presente  decreto.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  assicura  la  separazione,  a  livello
organizzativo, tra la suddetta struttura e  gli  uffici  responsabili
dell'esercizio dei diritti sociali.
  2. Fatte salve le norme di settore e  le  competenze  dalle  stesse
previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
decreto, la struttura di cui  al  comma  1  fornisce  orientamenti  e
indicazioni in materia di applicazione del  presente  decreto  e  del
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le  migliori
pratiche presso le societa' a  partecipazione  pubblica,  adotta  nei
confronti  delle  stesse  societa'  le  direttive  sulla  separazione
contabile e verifica il  loro  rispetto,  ivi  compresa  la  relativa
trasparenza.
  3. La struttura di  cui  al  comma  1  tiene  un  elenco  pubblico,
accessibile  anche  in  via  telematica,  di  tutte  le  societa'  a
partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni  della
banca dati di cui all'articolo 17,  comma  4,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114.
  4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma  4,
del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche  e  le
societa' a partecipazione pubblica  inviano  alla  struttura  cui  al
comma 1, con le  modalita'  e  nei  termini  da  essa  stabiliti,  le
segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse
trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui
all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e  nei  termini
stabiliti dalla medesima struttura.
  5. In relazione agli obblighi  previsti  dal  presente  decreto,  i
poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,  sono  esercitati  nei  confronti  di  tutte  le
societa' a partecipazione pubblica.
                              Art. 16


                          Societa' in house

  1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti  di  contratti
pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse
il controllo analogo congiunto solo se non vi sia  partecipazione  di
capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge
e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,
ne'  l'esercizio  di  un'influenza  determinante  sulla  societa'
controllata.
  2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al
comma 1:
  a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis  e  dell'articolo
2409-novies del codice civile;
  b) gli statuti delle societa' a  responsabilita'  limitata  possono
prevedere l'attribuzione  all'ente  o  agli  enti  pubblici  soci  di
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468,  terzo  comma,  del
codice civile;
  c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo  possono  essere
acquisiti  anche  mediante  la  conclusione  di  appositi  patti
parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni,
in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
  3. Gli statuti delle societa' di cui al  presente  articolo  devono
prevedere che oltre  l'ottanta  per  cento  del  loro  fatturato  sia
effettuato nello svolgimento dei compiti a  esse  affidati  dall'ente
pubblico o dagli enti pubblici soci e  che  la  produzione  ulteriore
rispetto al suddetto  limite  di  fatturato  sia  consentita  solo  a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di  scala  o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'  principale
della societa'.
  4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui  al  comma  3
costituisce grave  irregolarita'  ai  sensi  dell'articolo  2409  del
codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  4,  la  societa'  puo'  sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si  e'
manifestata, rinunci a  una  parte  dei  rapporti  di  fornitura  con
soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali,  ovvero
rinunci agli affidamenti diretti da  parte  dell'ente  o  degli  enti
pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo  caso
le  attivita'  precedentemente  affidate  alla  societa'  controllata
devono essere riaffidate,  dall'ente  o  dagli  enti  pubblici  soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina  in  materia
di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo  scioglimento
del  rapporto  contrattuale.  Nelle  more  dello  svolgimento  delle
procedure di gara i beni o servizi continueranno  ad  essere  forniti
dalla stessa societa' controllata.
  6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui  al  comma
5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se  e  in  quanto
sussistano i  requisiti  di  cui  all'articolo  4.  A  seguito  della
cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia  le  clausole
statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti
del controllo analogo.
  7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto
di lavori, beni e servizi secondo la disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
                              Art. 17


          Societa' a partecipazione mista pubblico-privata

  1. Nelle societa' costituite per le finalita' di  cui  all'articolo
4, comma 2, lettera c),  la  quota  di  partecipazione  del  soggetto
privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e la  selezione
del medesimo si svolge con procedure di  evidenza  pubblica  a  norma
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha
a  oggetto,  al  contempo,  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  della
partecipazione societaria da parte del socio privato e  l'affidamento
del  contratto  di  appalto  o  di  concessione  oggetto  esclusivo
dell'attivita' della societa' mista.
  2. Il socio privato deve possedere i  requisiti  di  qualificazione
previsti  da  norme  legali  o  regolamentari  in  relazione  alla
prestazione per cui  la  societa'  e'  stata  costituita.  All'avviso
pubblico sono allegati la  bozza  dello  statuto  e  degli  eventuali
accordi parasociali, nonche' degli elementi essenziali del  contratto
di servizio e dei disciplinari e regolamenti  di  esecuzione  che  ne
costituiscono parte integrante. Il bando  di  gara  deve  specificare
l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti  di  qualificazione
generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei
concorrenti, nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una
valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza  effettiva  in
modo  da  individuare  un  vantaggio  economico  complessivo  per
l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri  di
aggiudicazione possono includere, tra  l'altro,  aspetti  qualitativi
ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o  relativi
all'innovazione.
  3.  La  durata  della  partecipazione  privata  alla  societa',
aggiudicata ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  non  puo'
essere superiore alla durata dell'appalto  o  della  concessione.  Lo
statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo  scioglimento  del
rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.
  4. Nelle societa' di cui al presente articolo:
  a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis  e  dell'articolo
2409-novies del codice civile al  fine  di  consentire  il  controllo
interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
  b) gli statuti delle societa' a  responsabilita'  limitata  possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e
ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo  2468,
terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo  2479,  primo
comma, del codice  civile  nel  senso  di  eliminare  o  limitare  la
competenza dei soci;
  c)  gli  statuti  delle  societa'  per  azioni  possono  prevedere
l'emissione  di  speciali  categorie  di  azioni  e  di  azioni  con
prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
  d) i patti parasociali possono  avere  durata  superiore  a  cinque
anni, in  deroga  all'articolo  2341-bis,  primo  comma,  del  codice
civile, purche' entro i limiti di durata del  contratto  per  la  cui
esecuzione la societa' e' stata costituita.
  5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo,  al  fine
di ottimizzare la  realizzazione  e  la  gestione  di  piu'  opere  e
servizi,  anche  non  simultaneamente  assegnati,  la  societa'  puo'
emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma,
del  codice  civile,  o  costituire  patrimoni  destinati  o  essere
assoggettata  a  direzione  e  coordinamento  da  parte  di  un'altra
societa'.
  6. Alle  societa'  di  cui  al  presente  articolo  che  non  siano
organismi di diritto pubblico, costituite  per  la  realizzazione  di
lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati  sul  mercato  in  regime  di  concorrenza,  per  la
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per  i
quali sono  state  specificamente  costituite  non  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono  le
seguenti condizioni:
  a) la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta  nel  rispetto  di
procedure di evidenza pubblica;
  b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione  previsti  dal
decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione  per
cui la societa' e' stata costituita;
  c)  la  societa'  provvede  in  via  diretta  alla  realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al  70%  del  relativo
importo.
                              Art. 18


            Quotazione di societa' a controllo pubblico
                      in mercati regolamentati

  1. Le societa' controllate da una o piu' amministrazioni  pubbliche
possono quotare  azioni  o  altri  strumenti  finanziari  in  mercati
regolamentati,  a  seguito  di  deliberazione  adottata  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 7,
comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico  programma  avente
ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo
pubblico sulla societa' quotata.
  2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione
alla quotazione e' adottato con le modalita' di cui  all'articolo  7,
comma 1.
  3.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  quotazione  in  mercati
regolamentati di societa'  a  partecipazione  pubblica  singolarmente
individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme  di
legge.
                              Art. 19


                      Gestione del personale

  1. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  ai  rapporti  di
lavoro  dei  dipendenti  delle  societa'  a  controllo  pubblico  si
applicano le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
codice  civile,  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa,  ivi  incluse  quelle  in  materia  di  ammortizzatori
sociali, secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  e  dai
contratti collettivi.
  2. Le  societa'  a  controllo  pubblico  stabiliscono,  con  propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  europea,  di
trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e  dei  principi  di  cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. In caso di mancata adozione dei  suddetti  provvedimenti,  trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001.
  3. I provvedimenti di cui al  comma  2  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale  della  societa'.  In  caso  di  mancata  o  incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e  47,  comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice  civile,  ai
fini retributivi, i contratti di  lavoro  stipulati  in  assenza  dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.  Resta
ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti  e
delle procedure di reclutamento del personale.
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con  propri
provvedimenti,  obiettivi  specifici,  annuali  e  pluriennali,  sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese  quelle  per  il
personale,  delle  societa'  controllate,  anche  attraverso  il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto  stabilito  all'articolo  25,  ovvero  delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
limitazioni alle assunzioni di personale.
  6. Le  societa'  a  controllo  pubblico  garantiscono  il  concreto
perseguimento degli obiettivi  di  cui  al  comma  5  tramite  propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso  del  contenimento
degli oneri  contrattuali,  in  sede  di  contrattazione  di  secondo
livello.
  7. I provvedimenti e i contratti  di  cui  ai  commi  5  e  6  sono
pubblicati sul sito istituzionale della societa'  e  delle  pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta  pubblicazione
si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  8. Le  pubbliche  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di
controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di  funzioni  o
servizi esternalizzati, affidati  alle  societa'  stesse,  procedono,
prima di poter effettuare nuove assunzioni, al  riassorbimento  delle
unita'  di  personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa'
interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante  l'utilizzo
delle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia  di
finanza  pubblica  e  contenimento  delle  spese  di  personale.  Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti
nelle  dotazioni  organiche  dell'amministrazione  interessata  e
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili.
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad  applicarsi  alle  sole
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
                              Art. 20


                    Razionalizzazione periodica
                  delle partecipazioni pubbliche

  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  1,  le
amministrazioni  pubbliche  effettuano  annualmente,  con  proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto  per
la loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante
messa  in  liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
  2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione
tecnica,  con  specifica  indicazione  di  modalita'  e  tempi  di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma  1,
le amministrazioni pubbliche rilevino:
  a) partecipazioni societarie che  non  rientrino  in  alcuna  delle
categorie di cui all'articolo 4;
  b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano  un  numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  c) partecipazioni in societa' che  svolgono  attivita'  analoghe  o
similari a quelle svolte da altre  societa'  partecipate  o  da  enti
pubblici strumentali;
  d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite  per  la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto  un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
  g) necessita' di aggregazione di  societa'  aventi  ad  oggetto  le
attivita' consentite all'articolo 4.
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il  31
dicembre di ogni anno e  sono  trasmessi  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014,  n.  114  e
rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4.
  4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il  31
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni  approvano
una relazione sull'attuazione del  piano,  evidenziando  i  risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15  e
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4.
  5. I piani di riassetto possono prevedere anche  la  dismissione  o
l'assegnazione  in  virtu'  di  operazioni  straordinarie  delle
partecipazioni societarie acquistate anche  per  espressa  previsione
normativa. I relativi  atti  di  scioglimento  delle  societa'  o  di
alienazione delle partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo
quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni
del codice civile e sono compiuti anche  in  deroga  alla  previsione
normativa originaria riguardante la  costituzione  della  societa'  o
l'acquisto della partecipazione.
  6. Resta ferma la  disposizione  dell'articolo  1,  comma  568-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede  di  giudizio  amministrativo  contabile,  comminata
dalla competente sezione giurisdizionale regionale  della  Corte  dei
conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma  1-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a
616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  conservatore  del  registro  delle  imprese  cancella
d'ufficio dal  registro  delle  imprese,  con  gli  effetti  previsti
dall'articolo  2495  del  codice  civile,  le  societa'  a  controllo
pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano  depositato
il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
Prima di  procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o  ai  liquidatori,  che
possono, entro 60 giorni, presentare formale e  motivata  domanda  di
prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto  deliberativo  delle
amministrazioni  pubbliche  socie,  adottata  nelle  forme  e  con  i
contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento  di  cancellazione.
Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, alla struttura  di  cui  all'articolo  15,  una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.
                              Art. 21


            Norme finanziarie sulle societa' partecipate
                    dalle amministrazioni locali

  1.  Nel  caso  in  cui  societa'  partecipate  dalle  pubbliche
amministrazioni locali comprese nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  presentino  un
risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni  locali
partecipanti, che adottano la contabilita'  finanziaria,  accantonano
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo  pari  al
risultato  negativo  non  immediatamente  ripianato,  in  misura
proporzionale  alla  quota  di  partecipazione.  Le    pubbliche
amministrazioni  locali  che  adottano  la  contabilita'  civilistica
adeguano il valore della  partecipazione,  nel  corso  dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione  del  patrimonio
netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non  venga
immediatamente ripianato e costituisca perdita  durevole  di  valore.
Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di
esercizio e' quello relativo  a  tale  bilancio.  Limitatamente  alle
societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,
per risultato si intende la  differenza  tra  valore  e  costi  della
produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice  civile.  L'importo
accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita
di esercizio o dismetta la partecipazione o il  soggetto  partecipato
sia posto in liquidazione. Nel caso in  cui  i  soggetti  partecipati
ripianino in tutto o in parte le perdite  conseguite  negli  esercizi
precedenti l'importo accantonato viene  reso  disponibile  agli  enti
partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla  quota  di
partecipazione.
  2. Gli accantonamenti e  le  valutazioni  di  cui  al  comma  1  si
applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima  applicazione,
per gli anni 2015,  2016  e  2017,  in  presenza  di  adozione  della
contabilita' finanziaria:
  a) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione  alla
quota di partecipazione,  una  somma  pari  alla  differenza  tra  il
risultato conseguito nell'esercizio precedente e il  risultato  medio
2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il  2014,
del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016;  qualora
il risultato negativo sia peggiore di  quello  medio  registrato  nel
triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata
dalla lettera b);
  b) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un  risultato  medio  non  negativo  accantona,  in  misura
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25  per
cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento  per
il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
  3.  Le  societa'  a  partecipazione  di  maggioranza,  diretta  e
indiretta,  delle  pubbliche  amministrazioni  locali  titolari  di
affidamento diretto da parte  di  soggetti  pubblici  per  una  quota
superiore all'80 per cento del valore della produzione, che  nei  tre
esercizi  precedenti  abbiano  conseguito  un  risultato  economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso  dei
componenti degli organi di amministrazione. Il  conseguimento  di  un
risultato economico negativo per  due  anni  consecutivi  rappresenta
giusta causa  ai  fini  della  revoca  degli  amministratori.  Quanto
previsto dal presente  comma  non  si  applica  ai  soggetti  il  cui
risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un  piano  di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
                              Art. 22


                            Trasparenza

  1. Le societa' a controllo pubblico assicurano il  massimo  livello
di  trasparenza  sull'uso  delle  proprie  risorse  e  sui  risultati
ottenuti, secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33.
                              Art. 23


                      Clausola di salvaguardia

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  Regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
                              Art. 24


            Revisione straordinaria delle partecipazioni

  1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna  delle  categorie  di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e  3,  ovvero  che  non  soddisfano  i
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono  in  una
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate  o  sono
oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato
la ricognizione di tutte le partecipazioni  possedute  alla  medesima
data di entrata in vigore del presente decreto,  individuando  quelle
che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo  17  del
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono  rese  disponibili
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
  2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  611,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui  al  comma  1
costituisce aggiornamento del piano  operativo  di  razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando
i termini ivi previsti.
  3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla  sezione  della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche'
alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il  puntuale
adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
  4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10,  avviene
entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
  5. In caso di mancata  adozione  dell'atto  ricognitivo  ovvero  di
mancata alienazione entro i termini previsti dal comma  4,  il  socio
pubblico non puo' esercitare i diritti sociali  nei  confronti  della
societa'  e,  salvo  in  ogni  caso  il  potere  di  alienare  la
partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri
stabiliti  all'articolo  2437-ter,  secondo  comma,  e  seguendo  il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
  6. Nei casi di cui  al  sesto  e  al  settimo  comma  dell'articolo
2437-quater del codice civile ovvero  in  caso  di  estinzione  della
partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta  in
liquidazione.
  7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche  nel
caso  di  partecipazioni  societarie  acquistate  in  conformita'  ad
espresse previsioni normative, statali o regionali.
  8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica
l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
  9. All'esclusivo fine di favorire i processi  di  cui  al  presente
articolo, in occasione della prima gara  successiva  alla  cessazione
dell'affidamento  in  favore  della  societa'  a  controllo  pubblico
interessata da tali processi, il rapporto  di  lavoro  del  personale
gia' impiegato nell'appalto  o  nella  concessione  continua  con  il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai  sensi  dell'articolo
2112 del codice civile.
                              Art. 25


          Disposizioni transitorie in materia di personale

  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione
del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche
in  relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  24.  L'elenco  del
personale  eccedente,  con  la  puntuale  indicazione  dei  profili
posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio  la  societa'
ha sede legale secondo modalita' stabilite da un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2.  Le  regioni  formano  e  gestiscono  l'elenco  dei  lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1  e  agevolano  processi  di
mobilita' in ambito regionale, con modalita' definite dal decreto  di
cui al medesimo comma.
  3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui  al
comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro, che gestisce l'elenco  dei  lavoratori  dichiarati
eccedenti e non ricollocati.
  4. Fino al 30 giugno 2018, le societa'  a  controllo  pubblico  non
possono procedere a nuove assunzioni a  tempo  indeterminato  se  non
attingendo, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma  1,
agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
  5. Esclusivamente ove  sia  indispensabile  personale  con  profilo
infungibile inerente a specifiche competenze  e  lo  stesso  non  sia
disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e  3,  le  regioni,  fino
alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare,  in
deroga a quanto previsto dal comma  4,  l'avvio  delle  procedure  di
assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza  del  suddetto
termine, l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per  le
politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate dallo Stato,
prima e dopo la scadenza del suddetto  termine,  l'autorizzazione  e'
accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle  disposizioni
del  presente  articolo  sono  nulli  e  i  relativi  provvedimenti
costituiscono grave irregolarita' ai  sensi  dell'articolo  2409  del
codice civile.
  7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le societa'
a prevalente capitale privato di cui all'articolo  17  che  producono
servizi di interesse generale  e  che  nei  tre  esercizi  precedenti
abbiano prodotto un risultato positivo.
                              Art. 26


                  Altre disposizioni transitorie

  1. Le  societa'  a  controllo  pubblico  gia'  costituite  all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti
alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per
le  disposizioni  dell'articolo  17,  comma  1,  il  termine  per
l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017.
  2. L'articolo 4  del  presente  decreto  non  e'  applicabile  alle
societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi  come
oggetto sociale esclusivo la gestione  di  fondi  europei  per  conto
dello Stato o delle regioni.
  3. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  comunque  mantenere  le
partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015.
  4. Nei dodici mesi  successivi  alla  sua  entrata  in  vigore,  il
presente decreto non  si  applica  alle  societa'  in  partecipazione
pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in
mercati regolamentati con provvedimento  comunicato  alla  Corte  dei
conti. Ove entro il suddetto termine la  societa'  interessata  abbia
presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto
continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla  conclusione
del procedimento di quotazione.
  5. Nei dodici mesi  successivi  alla  sua  entrata  in  vigore,  il
presente decreto non  si  applica  alle  societa'  in  partecipazione
pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti
volti all'emissione di strumenti finanziari,  diversi  dalle  azioni,
quotati in mercati regolamentati. I  suddetti  atti  sono  comunicati
alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di  dodici
mesi il procedimento di  quotazione  si  sia  concluso,  il  presente
decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque
fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti  degli  atti
volti all'emissione di strumenti finanziari,  diversi  dalle  azioni,
quotati in  mercati  regolamentati,  adottati  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le disposizioni degli articoli 4 e  19  non  si  applicano  alle
societa' a partecipazione pubblica derivanti da  una  sperimentazione
gestionale  costituite  ai  sensi  dell'articolo  9-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  7. Sono fatte salve, fino al completamento dei  relativi  progetti,
le  partecipazioni  pubbliche  nelle  societa'  costituite  per  il
coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e  dei  contratti
d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21  marzo
1997.
  8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non  sia
stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di  cui  all'articolo  11,
comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
  9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini  dell'elaborazione  del  bilancio
consolidato, si definisce»;
  b) all'articolo 11-quinquies, comma 1,  le  parole:  «Per  societa'
partecipata»  sono  sostituite    dalle    seguenti:    «Ai    fini
dell'elaborazione  del  bilancio    consolidato,    per    societa'
partecipata».
  10. Le societa' a controllo pubblico si  adeguano  alle  previsioni
dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione
straordinaria  di  cui  all'articolo  24,  alla  razionalizzazione
periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal  2018,  con
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
  12. Al fine di favorire  il  riordino  delle  partecipazioni  dello
Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui  all'articolo
9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016  pervenga  la  proposta  dei
relativi ministri, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie  delle  altre
amministrazioni statali e' trasferita al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche in deroga alla previsione  normativa  originaria
riguardante  la  costituzione  della  societa'  o  l'acquisto  della
partecipazione.
                              Art. 27


              Coordinamento con la legislazione vigente

  1. All'articolo 18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) nella rubrica, le parole: «delle societa'» sono sostituite dalle
seguenti: «delle aziende e istituzioni»;
  b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le  istituzioni
e  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
controllo», ovunque occorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
aziende speciali e le istituzioni».
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  550,  le  parole:  «alle  aziende  speciali,  alle
istituzioni e alle societa'» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alle
aziende speciali e alle istituzioni»;
  b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni  e
le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende  speciali  e
le istituzioni»;
  c) al comma 555, le parole: «diversi dalle  societa'  che  svolgono
servizi pubblici locali» sono soppresse.
                              Art. 28


                            Abrogazioni

  1. Sono abrogati:
  a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
  b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326;
  c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23  agosto  2004,
n. 239;
  d)  l'articolo  13  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728,  729,  730,  733  e  735
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis,  28,
28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e  44,  ottavo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244;
  g)  l'articolo  18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
commi 1, 2 e 3;
  h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148;
  n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater,  5-quinquies  e
5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
limitatamente al primo e al terzo periodo;
  p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del  2012,
limitatamente al primo periodo  e  alle  parole  "e  dal  terzo"  del
secondo periodo;
  q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
  r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
  s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e
562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013,  n.
147;
  t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a  569-bis,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  u)  l'articolo  23  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
  v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                          Allegato A

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