Data: 2016-09-08 13:26:28

reiterazione

L'art. 8 bis della legge n° 689/81 stabilisce che"Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo". Il caso mio riguarda più verbali di occupazione di suolo pubblico a carico della stesa persona, gestore di bar, per violazione dell'art. 20 codice della strada, accertati in giorni differenti. Si tratta di reiterazione ex art. 8 bis o cosa? Cosa significa unico provvedimento esecutivo in questo caso?

riferimento id:35917

Data: 2016-09-08 15:44:51

Re:reiterazione


L'art. 8 bis della legge n° 689/81 stabilisce che"Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo". Il caso mio riguarda più verbali di occupazione di suolo pubblico a carico della stesa persona, gestore di bar, per violazione dell'art. 20 codice della strada, accertati in giorni differenti. Si tratta di reiterazione ex art. 8 bis o cosa? Cosa significa unico provvedimento esecutivo in questo caso?
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1) la reiterazione dell'art. 8 bis trova applicazione salvo diversa disciplina sepciale
2) la reiterazione determina effetti (SANZIONI ACCESSORIE) solo se previsto dalle leggi di settore
3) provvedimento esecutivo (se non diversamente stabilito dalla legge speciale) è l'ordinanza ingiunzione decorsi i 30 giorni per il pagamento o la sentenza di condanna definitiva (in caso di ricorso). NON lo è il verbale o il pagamento spontaneo in misura ridotta (SALVO diversa previsione della legge speciale).

Ciò detto nel caso della violazione dell'art. 20 cds non è prevista una sanzione accessoria specifica per la reiterazione.

L'art. 3 comma 16 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 dispone "Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni". Anche in base a questa norma non è prevista una sanzione accessoria per la reiterazione.

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