E' corretto rilasciare autorizzazione per una manifestazione all'aperto con l'afflusso di migliaia di persone senza previa convocazione della Commissione Comunale/provinciale di vigilanza PS , secondo quanto previsto dal Titolo IX del DM 19/08/96, presentando unitamente all'istanza:
-programma manifestazione;
-Planimetria dettagliata del luogo della manifestazione e relativa relazione tecnica attestante l’approntamento delle necessarie misure di sicurezza (vie di fuga, etc);
-dichiarazione di assenza di strutture e attrezzature per il contenimento di pubblico e per lo stazionamento dello stesso e di delimitazione dello spazio in cui si trovano impianti elettrici;
-dichiarazione a regola d'arte degli impianti elettrici;
-nominativi e relativi attestai addetti antincendio;
A uso di tutti faccio una premessa.
Come mi è già capitato di indicare altre volte il DM 19/08/1996 è finito per diventare una sorta di regolamento attuativo dell’art. 80 TULPS, definendone il campo di applicazione.
Ai sensi del DM 19/08/1996, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;
[...]
il TITOLO IX prevede che l'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti riporta la fattispecie nel campo applicativo del decreto.
In ogni caso, per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
Detto questo, un pubblico spettacolo anche rilevante potrebbe non essere sottoposto ad autorizzazione ex art. 80 TULPS rimanendo sottoposto solo alla dichiarazione dei tecnici sull’idoneità statica ecc. Questo è un fatto.
Il regolamento comunale o la prassi comunale potrebbe comunque prevedere, per PS rilevanti, almeno il parere preventivo della CCVLPS.
In ogni caso, se parli di via di fuga, allora è possibile ritenere che ci siano delle barriere, anche naturali (fossati, torrenti, strade, ecc), che possono presumere un luogo destinato al pubblico spettacolo.
Occorre vedere caso per caso.
si parla di vie di fuga perchè si svolge lungo una via della cittadina lunga 2 Km circa e x vie di fuga si intendono le strade adiacenti.
Tempo fa per una manifestazione simile e della stessa portata ( circa 4/5000 persone) i membri della CCVPS si lamentarono per essere stati convocati, in quanto manifestazione priva di luoghi di stazionamento del pubblico.
ma i tavolini e relative sedie dei pubblici esercizi posizionate lungo il percorso della manifestazione ... si intendono luogo di stazionamento di pubblico?