Buongiorno Dr. Chiarelli,
ancora una volta le chiedo una consulenza a proposito del rinnovo patentini gas tossici. Questa volta ho il caso di un tesserino scaduto da oltre un anno dopo il quinquennio di validità e oggettivamente non sò come trattarlo.
Sono d'accordo che entro l'anno di scadenza, indipendentemente dalla data di rilascio, il rinnovo si può fare. Non sono certa però che ciò si possa fare oltre l'anno di scadenza perché che senso avrebbe l'uscita del Decreto Ministeriale ogni anno per il rinnovo dei patentini in scadenza e rilasciati 5 anni prima?
Nel RD 147/1927 all'art.35 "revisione patenti di abilitazione" leggo che: "Con Decreto del ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici. A tal fine, i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura (oggi Comune) .... la patente di abilitazione unitamente ai documenti..."
Dalla lettura mi pare di capire/interpretare che trascorsi i 5 anni se non si chiede il rinnovo la patente decade.
E' anche vero che all'art. successivo, art. 36, fra le cause di revoca o sospensione non è indicata la scadenza, trascorsi 5 anni, senza chiedere il rinnovo.
Oggettivamente non sò che pesci prendere e vorrei seguire la strada corretta senza osteggiare assolutamente il richiedente ma anche evitare di rinnovare una patente che di fatto non può essere rinnovata per avvenuta scadenza del quinquennio consegnando un documento alla persona interessata senza alcuna validità consentendole, senza diritto, di esercitare un'attività pericolosa.
Fiduciosa della sua risposta, la ringrazio anticipatamente.
Buongiorno Dr. Chiarelli,
ancora una volta le chiedo una consulenza a proposito del rinnovo patentini gas tossici. Questa volta ho il caso di un tesserino scaduto da oltre un anno dopo il quinquennio di validità e oggettivamente non sò come trattarlo.
Sono d'accordo che entro l'anno di scadenza, indipendentemente dalla data di rilascio, il rinnovo si può fare. Non sono certa però che ciò si possa fare oltre l'anno di scadenza perché che senso avrebbe l'uscita del Decreto Ministeriale ogni anno per il rinnovo dei patentini in scadenza e rilasciati 5 anni prima?
Nel RD 147/1927 all'art.35 "revisione patenti di abilitazione" leggo che: "Con Decreto del ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici. A tal fine, i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura (oggi Comune) .... la patente di abilitazione unitamente ai documenti..."
Dalla lettura mi pare di capire/interpretare che trascorsi i 5 anni se non si chiede il rinnovo la patente decade.
E' anche vero che all'art. successivo, art. 36, fra le cause di revoca o sospensione non è indicata la scadenza, trascorsi 5 anni, senza chiedere il rinnovo.
Oggettivamente non sò che pesci prendere e vorrei seguire la strada corretta senza osteggiare assolutamente il richiedente ma anche evitare di rinnovare una patente che di fatto non può essere rinnovata per avvenuta scadenza del quinquennio consegnando un documento alla persona interessata senza alcuna validità consentendole, senza diritto, di esercitare un'attività pericolosa.
Fiduciosa della sua risposta, la ringrazio anticipatamente.
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Una volta scaduto il tesserino NON può più essere rinnovato e quindi l'interessato deve presentare ISTANZA PER NUOVO RILASCIO e come tale va trattato.
La norma è chiaramente da interpretarsi in questo senso, altrimenti il sistema di rinnovo con decreto non avrebbe alcun valore.
Grazie per la risposta ma vorrei sapere se deve rifare anche l'esame di abilitazione
riferimento id:35877
Grazie per la risposta ma vorrei sapere se deve rifare anche l'esame di abilitazione
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CERTAMENTE, deve rifare l'esame di abilitazione in quanto NUOVO RILASCIO