Se il titolare di un posteggio lo aliena e ne acquista un'altro (nel limite dei posteggi previsti dalla normativa) del medesimo settore merceologico, si applica l'art. 2557 del codice civile per il quale "Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta."?
Antonella
Se il titolare di un posteggio lo aliena e ne acquista un'altro (nel limite dei posteggi previsti dalla normativa) del medesimo settore merceologico, si applica l'art. 2557 del codice civile per il quale "Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta."?
Antonella
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Vedi qui: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5734.msg11939#msg11939
Non spetta al Comune intervenire in relazione alla citata disposizione che attiene a rapporti di natura civilistica.
Raramente qualche Comune ha inserito tale potere di intervento nel regolamento, ma a mio avviso del tutto illegittimamente (http://www.comune.sambucadisicilia.ag.it/Regolamenti/Regolamento%20per%20la%20disciplina%20del%20commercio%20aree%20pubbliche/REGOLAMENTO%20v-02%20-%20ULTIMO_2.pdf art. 9)