Data: 2016-09-05 14:06:41

MODIFICHE INTERNE CON AGGIUNTA SERVIZIO IGIENICO

Buongiorno,
un'esercente di Pubblico esercizio (bar), a seguito di sopralluogo da parte dell'ASL la quale ha contestato la presenza di un solo bagno, sanzionando il gestore, ha dovuto effettuare con DIA edilizia la realizzazione di un nuovo servizio igienico a servizio del personale.
A seguito della realizzazione dei lavori relativi al servizio igienico deve presentare nuova agibilità?
Si tratta di un locale "storico", che esiste dagli anni 50, passato di mano nel corso degli anni da madre a figlio e poi successivamente alla figlia, ed è stato rilevata nella pratica pregressa  una "vecchia" idoneità igienico sanitaria che nulla ha a che vedere con il certificato di agibilità.

Secondo il mio parere deve presentare la dichiarazione di agibilità, voi cosa ne pensate?

Grazie

riferimento id:35865

Data: 2016-09-06 07:39:48

Re:MODIFICHE INTERNE CON AGGIUNTA SERVIZIO IGIENICO


Buongiorno,
un'esercente di Pubblico esercizio (bar), a seguito di sopralluogo da parte dell'ASL la quale ha contestato la presenza di un solo bagno, sanzionando il gestore, ha dovuto effettuare con DIA edilizia la realizzazione di un nuovo servizio igienico a servizio del personale.
A seguito della realizzazione dei lavori relativi al servizio igienico deve presentare nuova agibilità?
Si tratta di un locale "storico", che esiste dagli anni 50, passato di mano nel corso degli anni da madre a figlio e poi successivamente alla figlia, ed è stato rilevata nella pratica pregressa  una "vecchia" idoneità igienico sanitaria che nulla ha a che vedere con il certificato di agibilità.

Secondo il mio parere deve presentare la dichiarazione di agibilità, voi cosa ne pensate?

Grazie
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In base al DPR 380 si ricade in una fattispecie per la quale è necessario presentare nuova agibilità.


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, [color=red][b]igiene, salubrità[/b][/color], risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) [b][color=red]interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1[/color][/b].


Con l'occasione segnalo un interessante documento:
http://comune.guspini.vs.it/export/sites/default/www/SezioniPrincipali/ServiziOnline/SUAP/DOC_SUAP/07_Suap_AGIBILITA_APPROFONDIMENTO.pdf

riferimento id:35865

Data: 2016-09-07 06:19:28

Re:MODIFICHE INTERNE CON AGGIUNTA SERVIZIO IGIENICO

Certamente sì, a maggior ragione se non esiste nessuna agibilità precedente

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