È ancora vigente la “limitazione del 5%” prevista dall’art. 5, comma 5, della L.R. 18 Novembre 1999, n. 33 ?
Se sì … il titolare di una MSV / NON ALIMENTARE, al fine di superare tale limite, vorrebbe cessare l’attuale attività e poi richiedermi, sullo stesso locale, una nuova autorizzazione per una MSV / ALIMENTARE. Nel rispetto dei requisiti soggettivi, professionali e igienico sanitari sarebbe legittima tale procedura ????
GRAZIE …
Penso tu ti riferisca all'art. 30...
Comunque, come piu' volte sostenuto su questo forum, se ritieni liberalizzate le MS il vincolo è liberalizzato e non è più applicabile!!!!
Contrariamente non è possibile, a mio avviso, applicare la procedura che proponi specie se locale e titolare sono gli stessi che cessano!!!
L.R. 18-11-1999 n. 33
Disciplina relativa al settore commercio.
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 novembre 1999, n. 33, suppl. ord. n. 5.
TITOLO II
Attività di vendita al dettaglio su aree private
Capo III - Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree private
Sezione V - Efficacia e titolarità delle autorizzazioni
Art. 30
Proroga, revoca, reintestazione e cessazione delle autorizzazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 114/1998, è consentita una sola proroga del termine per l'attivazione fino ad un massimo di un anno dei termini di cui agli articoli 27, comma 2, lettera e) e 28, commi 6 e 7, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.
2. La richiesta di proroga per le medie strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione stessa.
3. La richiesta di proroga per le grandi strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 90 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell'autorizzazione stessa. Il comune concede la proroga dopo aver acquisito il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. Qualora nei termini stabiliti nei commi precedenti la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia di commercio ove si tratti di grandi strutture, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme relative all'entità della superficie di vendita della tipologia di struttura autorizzata. Nel caso in cui la riduzione di superficie attivata comporta la realizzazione di una struttura diversamente classificata l'autorizzazione è revocata.
5. Le attività commerciali devono essere esercitate in conformità all'autorizzazione pena la revoca della autorizzazione stessa. È comunque dovuta, per una sola volta, l'autorizzazione all'ampliamento merceologico per medie e grandi strutture che non comporti aumento di superficie di vendita, a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e che l'estensione all'altro settore corrisponda ad una superficie massima pari al 5 per cento del settore merceologico già autorizzato, con conseguente riduzione, in pari misura, della superficie di vendita dello stesso (47). Nel caso di grandi strutture di vendita il rilascio di detta autorizzazione è sempre subordinato al preventivo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 29 (48).
6. Per il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché per la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui all'articolo 24 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998.
6-bis. Il titolare di un esercizio commerciale che sia in attività, organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di accesso alla attività previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998, previa comunicazione alla C.C.I.A.A., al Comune ed all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competenti territorialmente avendo riguardo al luogo ove è situato l'esercizio commerciale. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Tale fattispecie non costituisce subingresso (49).
(47) Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.
(48) Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.
(49) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.