Data: 2016-09-04 08:12:52

Dirigenza sanitaria - DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 171

[b]DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 171
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.
(16G00185) [/b]
(GU n.206 del 3-9-2016)
[color=red][b]  Vigente al: 18-9-2016  [/b][/color]



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  Visto l'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 124  del  2015,
con il quale il Governo e' delegato ad adottare uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di  valutazione  dei
rendimenti dei pubblici uffici, ed  in  particolare  la  lettera  p),
recante principi  e  criteri  direttivi  per  il  conferimento  degli
incarichi di direttore generale, di  direttore  amministrativo  e  di
direttore  sanitario,  nonche',  ove  previsto  dalla  legislazione
regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari  delle  aziende  e
degli enti del Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuto  di  estendere  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo, per quanto compatibili, anche alle  aziende  ospedaliere
universitarie;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del  3
marzo 2016;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale nell'Adunanza del 18 aprile 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2016;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

Elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
  generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere
  e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

  1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale sono adottati  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente articolo.
  2.  E'  istituito,  presso  il  Ministero  della  salute,  l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  aggiornato  con  cadenza
biennale.  Fermo  restando  l'aggiornamento  biennale,  l'iscrizione
nell'elenco  e'  valida  per  quattro  anni,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 2,  comma  7.  L'elenco  nazionale  e'  alimentato  con
procedure informatizzate ed  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero della salute.
  3. Ai fini della formazione dell'elenco di  cui  al  comma  2,  con
decreto del Ministro della salute e' nominata ogni  due  anni,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  commissione
composta da cinque membri, di cui uno designato  dal  Ministro  della
salute con funzioni di presidente  scelto  tra  magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e  quattro  esperti
di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia  di
organizzazione  sanitaria  o  di  gestione  aziendale,  di  cui  uno
designato dal  Ministro  della  salute,  uno  designato  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali,  e  due  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  I  componenti  della
commissione possono essere nominati  una  sola  volta  e  restano  in
carica  per  il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco  e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.  In  fase
di prima applicazione, la commissione e' nominata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla  formazione
dell'elenco nazionale di cui al  comma  2,  entro  centoventi  giorni
dalla data  di  insediamento,  previa  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
della salute di un avviso pubblico  di  selezione  per  titoli.  Alla
selezione  sono  ammessi  i  candidati  che  non  abbiano  compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
  a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente  al  decreto
ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4  gennaio  2000,  n.  2,  ovvero  laurea  specialistica  o
magistrale;
  b) comprovata esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel
settore sanitario  o  settennale  in  altri  settori,  con  autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche  e
o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
  c) attestato  rilasciato  all'esito  del  corso  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche  in
ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le universita'  o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi  dell'articolo
16-ter,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni,  operanti  nel  campo  della  formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  Entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
definiti i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche  tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la durata dei
corsi e  il  termine  per  l'attivazione  degli  stessi,  nonche'  le
modalita' di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli
attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  ai  sensi  delle  disposizioni  previgenti  e,  in
particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  nonche'  gli
attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto  previsto  dal
medesimo articolo  3-bis,  comma  4,  anche  se  conseguiti  in  data
posteriore all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  purche'  i
corsi siano  iniziati  in  data  antecedente  alla  data  di  stipula
dell'Accordo di cui al presente comma.
  5. I requisiti indicati nel comma 4 devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione.  Alle  domande  dovranno  essere  allegati  il
curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili
ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura  di  selezione
e' subordinata al versamento ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio  dello  Stato  di  un  contributo  pari  ad  euro  30,  non
rimborsabile.  I  relativi  introiti  sono  riassegnati  ad  apposito
capitolo di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute per essere destinati alle spese necessarie per  assicurare  il
supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione
dell'elenco di idonei cui al presente articolo.
  6. La commissione procede alla valutazione dei titoli  formativi  e
professionali e della comprovata esperienza  dirigenziale  assegnando
un punteggio secondo parametri  definiti  con  decreto  del  Ministro
della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  e  criteri  specifici  predefiniti
nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma  4,  considerando  in  modo
paritario:
  a)  relativamente  alla  comprovata  esperienza  dirigenziale,  la
tipologia e dimensione delle strutture nelle quali e' stata maturata,
anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione
di coordinamento e responsabilita'  di  strutture  con  incarichi  di
durata non inferiore a un anno, nonche'  eventuali  provvedimenti  di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
  b) relativamente ai titoli formativi e  professionali,  l'attivita'
di docenza svolta in corsi universitari e  post  universitari  presso
istituzioni pubbliche e  private  di  riconosciuta  rilevanza,  delle
pubblicazioni e delle produzioni  scientifiche  degli  ultimi  cinque
anni, il  possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master, abilitazioni professionali.
  7.  Il  punteggio  massimo  complessivamente  attribuibile  dalla
commissione a ciascun candidato e' di  100  punti  e  possono  essere
inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito  un
punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Il punteggio e'  assegnato
ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale.
  8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale  coloro  che
siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di  direttore
generale per violazione degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
                              Art. 2


                Disposizioni relative al conferimento
                degli incarichi di direttore generale

  1.  Le  regioni  nominano  direttori  generali  esclusivamente  gli
iscritti  all'elenco  nazionale  dei  direttori  generali  di  cui
all'articolo 1. A tale fine, la  regione  rende  noto,  con  apposito
avviso pubblico, pubblicato sul  sito  internet  istituzionale  della
regione  l'incarico  che  intende  attribuire,  ai  fini  della
manifestazione  di  interesse  da  parte  dei  soggetti  iscritti
nell'elenco nazionale. La valutazione  dei  candidati  per  titoli  e
colloquio e' effettuata da una commissione regionale,  anche  tenendo
conto di eventuali provvedimenti  di  accertamento  della  violazione
degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da
esperti,  indicati  da  qualificate    istituzioni    scientifiche
indipendenti  che  non  si  trovino  in  situazioni  di  conflitto
d'interessi, di  cui  uno  designato  dall'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali,  e  uno  dalla  regione,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente
della regione una rosa di  candidati,  non  inferiore  a  tre  e  non
superiore a cinque, nell'ambito dei quali  viene  scelto  quello  che
presenta  requisiti  maggiormente  coerenti  con  le  caratteristiche
dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non  possono  essere
inseriti  coloro  che  abbiano  ricoperto  l'incarico  di  direttore
generale, per due  volte  consecutive,  presso  la  medesima  azienda
sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo  ente
del Servizio sanitario nazionale.
  2. Il  provvedimento  di  nomina,  di  conferma  o  di  revoca  del
direttore  generale  e'  motivato  e  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati,
unitamente al curriculum del nominato,  nonche'  ai  curricula  degli
altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di  ciascun
direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli  obiettivi  di  salute  e  di  funzionamento  dei
servizi con riferimento  alle  relative  risorse,  gli  obiettivi  di
trasparenza, finalizzati a rendere i  dati  pubblicati  di  immediata
comprensione  e  consultazione  per  il  cittadino,  con  particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale,
da indicare sia in modo aggregato che analitico,  tenendo  conto  dei
canoni valutativi di cui al  comma  3,  e  ferma  restando  la  piena
autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di
direttore generale non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a
cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero,  nelle  ipotesi  di
decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le  regioni  procedono
alla  nuova  nomina,  previo  espletamento  delle  procedure  di  cui
presente  articolo.  In  caso  di  commissariamento  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i soggetti
inseriti nell'elenco nazionale.
  3.  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'  nella  valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, entro centoventi giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con  Accordo  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti
i criteri e le procedure per valutare e  verificare  tale  attivita',
tenendo conto:
  a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi definiti  nel  quadro  della  programmazione  regionale,  con
particolare  riferimento  all'efficienza,    all'efficacia,    alla
sicurezza, all'ottimizzazione dei  servizi  sanitari  e  al  rispetto
degli  obiettivi  economico-finanziari  e  di  bilancio  concordati,
avvalendosi anche dei dati  e  degli  elementi  forniti  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali;
  b) della garanzia  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  anche
attraverso la riduzione  delle  liste  di  attesa  e  la  puntuale  e
corretta trasmissione dei flussi  informativi  ricompresi  nel  Nuovo
Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma  nazionale
valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;
  c) degli  obblighi  in  materia  di  trasparenza,  con  particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;
  d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
  4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina  di  ciascun  direttore
generale, la regione, entro sessanta giorni, sentito  il  parere  del
sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo  3,  comma
14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere,  della  Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo,
verifica i risultati aziendali conseguiti e il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui ai commi  2  e  3,  e  in  caso  di  esito  negativo
dichiara, previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione
del relativo contratto, in caso di valutazione  positiva  la  Regione
procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione  si
applica in ogni altro procedimento di  valutazione  dell'operato  del
direttore generale. A fini di monitoraggio,  le  regioni  trasmettono
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una  relazione
biennale sulle attivita' di valutazione dei direttori generali e  sui
relativi esiti.
  5. La regione, previa contestazione e nel  rispetto  del  principio
del contraddittorio, provvede, entro  trenta  giorni  dall'avvio  del
procedimento,  a  risolvere  il  contratto,  dichiarando  l'immediata
decadenza  del  direttore  generale  con  provvedimento  motivato  e
provvede alla sua sostituzione con le procedure di  cui  al  presente
articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o  se  la  gestione
presenta una situazione di  grave  disavanzo  imputabile  al  mancato
raggiungimento degli obiettivi di cui  al  comma  3,  o  in  caso  di
manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio  di  buon
andamento  e  di  imparzialita'  dell'amministrazione,  nonche'  di
violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la  regione  provvede
previo parere della Conferenza di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, che si esprime  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto
puo' avere comunque corso.  Si  prescinde  dal  parere  nei  casi  di
particolare gravita' e  urgenza.  Il  sindaco  o  la  Conferenza  dei
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  ovvero,  per  le
aziende ospedaliere, la  Conferenza  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis, del  medesimo  decreto  legislativo,  nel  caso  di  manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale,  possono
chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore  generale.
Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico  di
cui al comma 4 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo  articolo
2, comma 2-bis, e' integrata con  il  sindaco  del  comune  capoluogo
della provincia in cui e' situata l'azienda.
  6. E' fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  52,  comma  4,
lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e  quanto  previsto
dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e  dall'articolo  1,  commi
534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. I provvedimenti di decadenza  di  cui  ai  commi  4  e  5  e  di
decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati  al  Ministero
della salute ai fini della cancellazione  dall'elenco  nazionale  del
soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando  quanto  disposto  al
comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori  generali  decaduti
possono essere reinseriti  nell'elenco  esclusivamente  previa  nuova
selezione.
                              Art. 3

Disposizioni  per  il  conferimento  dell'incarico  di  direttore
  sanitario, direttore amministrativo e,  ove  previsto  dalle  leggi
  regionali, di direttore dei servizi  socio-sanitari  delle  aziende
  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti  del
  Servizio sanitario nazionale

  1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di  trasparenza
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  come  modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui  all'articolo
1, comma 522, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  nomina  il
direttore amministrativo, il  direttore  sanitario  e,  ove  previsto
dalle leggi regionali,  il  direttore  dei  servizi  socio  sanitari,
attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei,  anche
di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico  e
selezione per titoli  e  colloquio,  effettuati  da  una  commissione
nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  e  composta  da  esperti  di  qualificate  istituzioni
scientifiche  indipendenti  che  non  si  trovino  in  situazioni  di
conflitto d'interessi, di comprovata  professionalita'  e  competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di  cui  uno  designato  dalla
regione. La commissione valuta i titoli  formativi  e  professionali,
scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici
criteri indicati nell'avviso  pubblico,  definiti,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  fermi
restando i requisiti previsti per il direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo  3-bis,
comma 9,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni.  L'elenco  regionale  e'  aggiornato  con
cadenza  biennale.  L'incarico  di  direttore  amministrativo,  di
direttore  sanitario  e  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,  di
direttore dei servizi socio sanitari, non puo' avere durata inferiore
a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione
di leggi o regolamenti  o  del  principio  di  buon  andamento  e  di
imparzialita' della amministrazione, il  direttore  generale,  previa
contestazione e  nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio,
risolve  il  contratto,  dichiarando  la  decadenza  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle  leggi
regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento
motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui  al
presente articolo.
                              Art. 4

Disposizioni  in  materia  di  inconferibilita'  e  incompatibilita'
  dell'incarico di direttore generale,  di  direttore  sanitario,  di
  direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali,  di
  direttore dei servizi socio-sanitari

  1.  In  materia  di  inconferibilita'  e  di  incompatibilita',  si
applicano  all'incarico  di  direttore  generale,  di  direttore
amministrativo, di direttore sanitario e, ove  previsto  dalle  leggi
regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari,  le  disposizioni
vigenti.
                              Art. 5


                      Disposizioni transitorie

  1. Fino alla costituzione dell'elenco  nazionale  e  degli  elenchi
regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano,
per  il  conferimento  degli  incarichi  di  direttore  generale,  di
direttore amministrativo, di  direttore  sanitario  e,  ove  previsto
dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  e  degli  altri
enti del Servizio sanitario nazionale, e  per  la  valutazione  degli
stessi, le procedure vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Nel caso in cui non e'  stato  costituito  l'elenco
regionale,  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  direttore
amministrativo, di direttore sanitario e, ove  previsto  dalle  leggi
regionali,  di  direttore  dei  servizi  socio-sanitari,  le  regioni
attingono agli altri elenchi regionali gia' costituiti.
                              Art. 6


                  Aziende ospedaliero universitarie

  1. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1,  2,  3,  4  e  5,  si
applicano  anche  alle  aziende  ospedaliero  universitarie,  ferma
restando per la nomina del direttore generale l'intesa della  regione
con il rettore.
                              Art. 7


            Competenze delle regioni a Statuto speciale
                      e delle province autonome

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
                              Art. 8


                      Disposizioni finanziarie

  1. La partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo
1 e alle commissioni regionali di cui agli  articoli  2  e  3,  e'  a
titolo  gratuito  e  ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma  5,
all'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente  decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 9


                  Abrogazioni e disposizioni finali

  1. A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco  nazionale  di
cui  all'articolo  1,  sono  abrogate  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  di
cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e  commi  13  e  15.
Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati  dell'articolo  3-bis
devono,  conseguentemente,  intendersi  come  riferimenti    alle
disposizioni del presente decreto.
  2. Restano altresi' ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai
commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con  le  disposizioni  del
presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non
abrogate dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 agosto 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione
                                Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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