TAXI: legittime le sanzioni del regolamento comunale - CDS 2/9/2016
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[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 2 settembre 2016 n. 3798[/b][/color]
Pubblicato il 02/09/2016
N. 03798/2016REG.PROV.COLL.
N. 04231/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 4231 del 2016, proposto da:
Comune di Verona, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, C.F. MCHGNN65L13G224A, Fulvia Squadroni, C.F. SQDFLV64H65G702S, Marcello Clarich C.F. CLRMCL57L21B885P, e Giovanni R. Caineri, C.F. CNRGNN57R08L781S, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
xxxx Paola, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. I, n. 401/2016, resa tra le parti, concernente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per l’amministrazione appellante l’avvocato Marcello Clarich.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 25 luglio 2014 la sig. Paola xxxx, titolare di licenza taxi, ha impugnato le sanzioni della diffida e della sospensione dal servizio dall’11 settembre 2014 al 21 settembre 2014, inflittele dal comune di Verona con i provvedimenti nn. prot. 138938 e 173525 rispettivamente del 22 maggio 2014 e 26 giugno 2014.
L’impugnazione è stata estesa anche al protocollo d’intesa per il trasporto di persone non deambulanti; con essa è stata altresì proposta domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti per effetto di tali provvedimenti.
[b]2. A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto, quanto alla sanzione della diffida, la carenza o insufficiente istruttoria dell’art. 26 del Regolamento comunale taxi nella parte in cui fa divieto ai conducenti di invitare i passeggeri a servirsi delle autovetture o a spostarsi verso gli utenti; quanto alla sanzione della sospensione del servizio, la omessa contestazione dei fatti, dell’art. 53 del Regolamento comunale del servizio taxi.[/b]
3. Ha resistito al ricorso l’intimato Comune di Verona eccependo innanzitutto l’inammissibilità dell’impugnazione del protocollo d’intesa per il trasporto di persone non deambulanti e deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I., con la sentenza segnata in epigrafe, respinta l’eccezione d’inammissibilità, ha accolto il ricorso.
Hanno invero ritenuto i giudici di prime cure sussistenti sia il difetto d’istruttoria del procedimento relativo all’adozione della diffida, sul rilievo che non risultassero provate le segnalazioni da parte di tre tassisti poste a fondamento della sanzione senza altresì il riscontro dell’utente coinvolto, mentre quanto al provvedimento di sospensione, hanno rilevato l’assenza di contestazione degli addebiti relativi al rifiuto di prestare servizio a favore di una persona disabile.
Oltre all’annullamento delle sanzioni, il tribunale ha condannato il Comune di Verona al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla ricorrente, liquidati complessivamente in €. 500,00.
5. Appella la sentenza il Comune di Verona, il quale deduce l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove non avrebbero considerato che, in ordine alla sanzione della diffida, il regolamento comunale non prevede un numero minimo di sottoscrizioni dell’esposto, mentre la deposizione dell’utente – di riscontro della denuncia – è di difficile se non d’impossibile reperimento; quanto alla sospensione del servizio, la comunicazione d’avvio del procedimento e il verbale della commissione consultiva, alla quale ha partecipato la ricorrente assistita da legale di fiducia, dimostrerebbero che l’interessata ha interloquito sulle contestazioni mossele dal Comune.
6. L’appellata, cui l’appello risulta ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 4.08.2016, fissata per la decisione della domanda incidentale di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, la causa, previa rituale comunicazione alla parte costituita dell’intenzione della Sezione di definizione immediatamente nel merito la controversia, è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato.
L’esposto dal quale ha preso le mosse il procedimento disciplinare, conclusosi con la comminazione della diffida, è stato comunicato dal rappresentante della categoria che, a sua volta, dava atto delle segnalazioni di tre titolari di licenze denuncianti i fatti posti a base dell’illecito.
Nessuna norma del regolamento prescrive un numero minimo di sottoscrizioni dell’esposto, né, in ragione del principio di proporzionalità parametrato all’entità minima della sanzione della diffida, possono imporsi oneri istruttori aggiuntivi rispetto all’esatta individuazione del fatto – consistente nel non aver rispettato l’ordine di fila per l’accoglimento della clientela durante la sosta in piazzale Porta Nuova , in data 27 dicembre 2013 – che ha dato origine alla sanzione.
[b]Dagli atti depositato in giudizio, risulta che la ricorrente, chiamata al cellulare, ha effettivamente rifiutato di prestare il servizio richiestole da persona disabile: tant’è che la corsa è stata assegnata ad altro mezzo radio taxi (cfr. e-mail del 29 gennaio 2014).[/b]
Il procedimento disciplinare è stato avviato nei confronti della ricorrente con la comunicazione del 10 febbraio 2014.
Alla memoria presentata il 13 marzo 2014 dal legale di quest’ultima, ha fatto seguito – il 28 marzo 2014 – la risposta del Coordinamento del procedimento; per giungere infine all’audizione personale dell’incolpata, assistita da legale di fiducia, innanzi alla Commissione consultiva nella seduta del 24 aprile 2014.
Sicché la esposizione diacronica degli atti succeditisi nel procedimento de qua evidenzia una situazione di fatto antitetica a quella posta dal Tribunale a base della decisione: la ricorrente ha invero conosciuto da subito l’episodio contestatole ed ha potuto partecipare al procedimento disciplinare con la garanzia dell’assistenza legale fin dalle fasi iniziali in cui esso s’è dipanato a fare data dalla comunicazione d’avvio.
Non emergono pertanto, ad avviso della Sezione, né il vizio di difetto di istruttoria, né la violazione del principio del contraddittorio da cui sarebbero inficiati gli atti impugnati.
8. Conclusivamente l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Condanna la signora Paola xxxx al pagamento in favore del Comune di Verona delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila), oltre accessori di legge ed alla restituzione in favore del Comune di Verona dell’importo corrispondente al contributo unificato relativo al giudizio di appello, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli
L’ESTENSORE
Oreste Mario Caputo