Buongiorno,
ho in corso un procedimento di autorizzazione all’ampliamento dell’attività di una struttura sanitaria privata, avviato poco prima delle modifiche recentemente apportate alla LR 51/2009 dalla LR 50/2016.
Sull’istanza di autorizzazione avevo richiesto, ai sensi dell’allora vigente art. 6, c. 1, il parere del dipartimento di prevenzione della USL, del quale sono ancora in attesa.
Nel frattempo, l’art. 6 è stato aggiornato e adesso dispone che il Comune debba avvalersi, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti, non più del dipartimento prevenzione USL, ma del “gruppo tecnico regionale di verifica”.
Avendo intrapreso il procedimento prima della modifica della norma, devo adesso richiedere un parere a questo nuovo soggetto, o sarà piuttosto il dipartimento prevenzione USL, se necessario, a coinvolgerli o a dirottare la mia precedente richiesta di parere verso di loro?
Per il resto, non mi sembra che l’aggiornamento della LR 51 abbia apportato modifiche inerenti i requisiti delle strutture sanitarie private o altro di cui il SUAP debba tener conto prima di rilasciare l'autorizzazione. Potreste per cortesia confermarmelo?
Grazie per la consueta assistenza.
Chiara Olmastroni
Buongiorno,
ho in corso un procedimento di autorizzazione all’ampliamento dell’attività di una struttura sanitaria privata, avviato poco prima delle modifiche recentemente apportate alla LR 51/2009 dalla LR 50/2016.
Sull’istanza di autorizzazione avevo richiesto, ai sensi dell’allora vigente art. 6, c. 1, il parere del dipartimento di prevenzione della USL, del quale sono ancora in attesa.
Nel frattempo, l’art. 6 è stato aggiornato e adesso dispone che il Comune debba avvalersi, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti, non più del dipartimento prevenzione USL, ma del “gruppo tecnico regionale di verifica”.
Avendo intrapreso il procedimento prima della modifica della norma, devo adesso richiedere un parere a questo nuovo soggetto, o sarà piuttosto il dipartimento prevenzione USL, se necessario, a coinvolgerli o a dirottare la mia precedente richiesta di parere verso di loro?
Per il resto, non mi sembra che l’aggiornamento della LR 51 abbia apportato modifiche inerenti i requisiti delle strutture sanitarie private o altro di cui il SUAP debba tener conto prima di rilasciare l'autorizzazione. Potreste per cortesia confermarmelo?
Grazie per la consueta assistenza.
Chiara Olmastroni
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l'art. 29 modifica anche la disciplina transitoria e dispone:
[color=red][b]
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 1 si concludono secondo la normativa previgente.
............
Al fine di garantire la continuità alle verifiche sul possesso dei requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private e sugli studi professionali soggetti ad autorizzazione o SCIA, i dipartimenti della prevenzione mantengono le loro funzioni fino alla costituzione del gruppo di verifica[/b][/color]
QUINDI la competenza dei dipartimenti di prevenzione cessa automaticamente dalla data di efficacia del provvedimento di costituzione del GRUPPO DI VERIFICA (e non con l'entrata in vigore della nuova normativa).
Inoltre occorre considerare che, qualora il Dipartimento di Prevenzione abbia già esercitato il proprio potere istruttorio (rilasciando parere, positivo o negativo, non troverebbe applicazione la nuova normativa).
Inoltre se il procedimento è nato con la previgente normativa resta ferma la competenza ASL (salvo che l'atto di costituzione del gruppo di verifica non disponga diversamente).
QUINDI: manda pure al Dipartimento di Prevenzione fino a quando non hai notizia ufficiale della costituzione del gruppo di verifica.
Buongiorno,
in riferimento a questo caso, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si sta concludendo in quanto è pervenuto il parere asl.
Nel predisporre l'atto ho visto da visura camerale che è variato il legale rappresentante e la composizione societaria ma non ci avevano comunicato niente.
Loro faranno adesso una comunicazione di variazione e il suap di nuovo i controlli antimafia. Per l'asl potrebbe variare qualcosa sul parere rilasciato? Devo attendere il rientro del controllo oppure posso già rilasciare l'atto?
Grazie.
Buongiorno,
in riferimento a questo caso, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si sta concludendo in quanto è pervenuto il parere asl.
Nel predisporre l'atto ho visto da visura camerale che è variato il legale rappresentante e la composizione societaria ma non ci avevano comunicato niente.
Loro faranno adesso una comunicazione di variazione e il suap di nuovo i controlli antimafia. Per l'asl potrebbe variare qualcosa sul parere rilasciato? Devo attendere il rientro del controllo oppure posso già rilasciare l'atto?
Grazie.
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CONSIGLIO:
1) acquisisci loro comunicazione di variazione
2) predisponi l'atto con i nuovi dati
3) rilascia ed invia l'atto alla ASL insieme alla comunicazione di variazione.
NON occorre acquisire nuovamente il parere.
Grazie Simone,
non attendo neanche l'esito dell'antimafia dei nuovi soggetti?
Grazie Simone,
non attendo neanche l'esito dell'antimafia dei nuovi soggetti?
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NO, hai le autocertificazioni ... non serve attendere