Nel caso in cui occorra pronunciare la decadenza del titolo abilitativo alla somministrazione per perdita della disponibilità dei locali (esiste una sentenza che ha disposto il rilascio dei locali), è necessario avviare il procedimento o è possibile emettere ordinanza senza preventivo avvio del procedimento?
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Nel caso in cui occorra pronunciare la decadenza del titolo abilitativo alla somministrazione per perdita della disponibilità dei locali (esiste una sentenza che ha disposto il rilascio dei locali), è necessario avviare il procedimento o è possibile emettere ordinanza senza preventivo avvio del procedimento?
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Sul punto mi sono espresso da anni (la formulazione compariva anche nella lr del 2003): la LEGGE REGIONALE prevede la decadenza ma NON quando viene meno la "giuridica disponibilità" dei locali (es. sentenza che dispone il rilascio dei locali) ma la EFFETTIVA (cioè quando DI FATTO il titolare non dispone più dei locali anche se li stava occupando senza titolo).
PARADOSSALMENTE se la sentenza dispone il rilascio dei locali ACCERTA che tali locali sono posseduti dall'attuale titolare. Quindi non puoi procedere!!!
Quando l'UFFICIALE GIUDIZIARIO avrà estromesso dal possesso l'attuale titolare sarà venuta meno la disponibilità e decorsi 6 mesi pronuncerai la decadenza.
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Lombardia
L.R. 02/02/2010, n. 6
I titoli abilitativi decadono quando:
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e) [color=red][b]venga meno l'effettiva disponibilità dei locali[/b][/color] nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;