Data: 2016-09-02 05:54:15

Legge di delegazione europea - LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

Legge di delegazione europea - LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

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[color=red][b]LEGGE 12 agosto 2016, n. 170
Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2015. (16G00181)
(GU n.204 del 1-9-2016)
[/b][/color]  Vigente al: 16-9-2016 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1


                Delega al Governo per l'attuazione
                        di direttive europee

  1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo  i  termini,  le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli  31  e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B  annessi
alla presente legge.
  2. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive elencate  nell'allegato  B  annesso  alla  presente  legge,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a  sanzioni  penali,  quelli
relativi all'attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato  A
annesso alla presente  legge,  sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei  deputati  e
al Senato della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla
presente legge nei soli limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli
obblighi  di  attuazione  delle  direttive  stesse;  alla  relativa
copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate  eventualmente
derivanti  dall'attuazione  delle  direttive,  in  quanto  non  sia
possibile farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa  europea  previsto  dall'articolo  41-bis
della legge 24 dicembre  2012,  n.  234.  Qualora  la  dotazione  del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi  dai
quali  derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  sono  emanati  solo
successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che stanziano  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  in  conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Gli
schemi  dei  predetti  decreti  legislativi  sono,  in  ogni  caso,
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti  anche
per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma  4,  della
citata legge n. 234 del 2012.
                              Art. 2

          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
        di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti  in  direttive  europee  attuate  in  via  regolamentare  o
amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione  europea  pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.
                              Art. 3

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante  disposizioni
  volte a prevenire e gestire l'introduzione e  la  diffusione  delle
  specie esotiche invasive

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
giustizia, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare quale autorita' nazionale competente  designata
per i rapporti con la Commissione  europea,  relativi  all'attuazione
del regolamento (UE) n.  1143/2014,  e  per  il  coordinamento  delle
attivita' necessarie per l'attuazione del medesimo,  nonche'  per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo
regolamento;
    b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e  la
ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
nelle attivita' relative a quelle previste dal  regolamento  (UE)  n.
1143/2014;
    c) previsione  di  sanzioni  penali  e  amministrative  efficaci,
dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  della  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE)  n.  1143/2014,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
    d) destinazione di  quota  parte  dei  proventi  derivanti  dalle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  decreto  legislativo
di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione  delle  misure
di eradicazione e di gestione di  cui  agli  articoli  17  e  19  del
regolamento  (UE)  n.  1143/2014,  nel  limite  del  50  per  cento
dell'importo complessivo.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative del medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                              Art. 4

Termini,  procedure,  principi  e  criteri  direttivi  specifici  per
  l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del  29  aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva
  94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di
  plastica in materiale leggero

  1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile
2015, che modifica la  direttiva  94/62/CE  per  quanto  riguarda  la
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica  in  materiale  leggero,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, secondo le procedure previste dall'articolo  1,  comma  1,  in
quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  sotto  il
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il Governo e' tenuto a seguire prioritariamente i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi  e  criteri
direttivi  generali  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in  quanto
compatibili con il presente articolo:
    a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale  assicurato
dalla legislazione gia' adottata in materia, prevedendo il divieto di
commercializzazione,  le  tipologie  delle  borse  di  plastica
commercializzabili e gli spessori gia' stabiliti;
    b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica
ammesse al commercio;
    c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica fornite a fini di igiene o  come  imballaggio  primario  per
alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in  tutto
o in parte, con materia prima rinnovabile;
    d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma  1  del  presente  articolo,  dei
commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
    e) previsione di una campagna  di  informazione  dei  consumatori
diretta ad aumentare la loro consapevolezza in  merito  agli  impatti
delle borse di plastica sull'ambiente e a  eliminare  la  convinzione
che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica;
    f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori
in generale e di programmi educativi  per  i  bambini,  diretti  alla
riduzione dell'utilizzo di borse di  plastica  nonche',  anche  nelle
more dell'adozione da parte  della  Commissione  dell'Unione  europea
delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della  direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  dicembre
1994, per le borse di  plastica  biodegradabili  e  compostabili,  di
programmi di sensibilizzazione per i consumatori  che  forniscono  le
informazioni corrette sulle  proprieta'  e  sullo  smaltimento  delle
borse  di  plastica  biodegradabili  e  compostabili,  di  quelle
oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                              Art. 5

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
  europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo  alla
  fornitura di informazioni sugli alimenti ai  consumatori,  e  della
  direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
  dicembre 2011, relativa alle diciture o marche  che  consentono  di
  identificare  la  partita  alla  quale  appartiene  una  derrata
  alimentare

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre  2011,  relativo  alla  fornitura  di
informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  e  della  direttiva
2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011, relativa alle diciture o marche che consentono di  identificare
la partita  alla  quale  appartiene  una  derrata  alimentare,  anche
mediante  l'eventuale  abrogazione  delle  disposizioni  nazionali
relative  a  materie  espressamente  disciplinate  dalla  normativa
europea.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministri
dello sviluppo economico, della salute  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo  32  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  in
particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere, previo  svolgimento  della  procedura  di  notifica
prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione  obbligatoria
nell'etichetta della sede  e  dell'indirizzo  dello  stabilimento  di
produzione o, se diverso, di confezionamento, al  fine  di  garantire
una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore  e
immediata rintracciabilita' dell'alimento da parte  degli  organi  di
controllo, anche per una piu' efficace tutela della  salute,  nonche'
gli  eventuali  casi  in  cui  tale  indicazione  possa  essere
alternativamente  fornita  mediante  diciture,  marchi  o  codici
equivalenti, che consentano comunque  di  risalire  agevolmente  alla
sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se  diverso,
di confezionamento;
    b) fatte salve le  fattispecie  di  reato  vigenti,  adeguare  il
sistema sanzionatorio  nazionale  per  le  violazioni  amministrative
delle disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  ai
relativi  atti  di  esecuzione  e  alle  disposizioni  nazionali,
individuando  sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla
gravita' della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di  disporre  di  un
quadro  sanzionatorio  di  riferimento  unico  e  di  consentirne
l'applicazione uniforme a livello  nazionale,  con  l'individuazione,
quale  autorita'  amministrativa  competente,  del  Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e  della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  evitando
sovrapposizioni  con  altre  autorita',  fatte  salve  le  competenze
spettanti ai sensi  della  normativa  vigente  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato nonche' quelle degli organi  preposti
all'accertamento delle violazioni.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 3, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  dovendosi
provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.  In  considerazione  della  complessita'  della
materia  trattata  e  dell'impossibilita'  di  procedere    alla
determinazione  degli  eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno
schema di decreto legislativo di cui al comma  1,  la  corrispondente
relazione  tecnica  evidenzia  gli  effetti  sui  saldi  di  finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o
maggiori oneri, che non trovino compensazione  nel  loro  ambito,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre
2009, n. 196.
                              Art. 6

Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva  (UE)
  2015/637 del  Consiglio,  del  20  aprile  2015,  sulle  misure  di
  coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei
  cittadini dell'Unione non  rappresentati  nei  paesi  terzi  e  che
  abroga la decisione 95/553/CE

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/637 del Consiglio, del 20  aprile  2015,  sulle  misure  di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela  consolare  dei
cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che  abroga
la decisione 95/553/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  della
presente legge, anche il  seguente  principio  e  criterio  direttivo
specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la
tutela  consolare,  sottoscritta,    alle    condizioni    previste
dall'articolo 14 della  direttiva  (UE)  2015/637,  da  un  cittadino
italiano innanzi all'autorita' diplomatica o consolare  di  un  altro
Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente  alle
obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili  in  essa
contenute.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                              Art. 7

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in
  materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di  sanzioni  in
  materia di embarghi  commerciali,  di  commercio  di  strumenti  di
  tortura, nonche' per ogni tipologia di operazione  di  esportazione
  di materiali proliferanti

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, con il Ministro dell'interno, con il  Ministro  della
difesa,  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con  le  procedure  di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito
il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  un  decreto
legislativo  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni della normativa europea ai fini  del  riordino  e  della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,
fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del
5 maggio 2009, che istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo
delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazione  e  del
transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE)  n.  599/2014
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  al
regolamento delegato (UE) n.  1382/2014  della  Commissione,  del  22
ottobre 2014, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione  europea  e
agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
    b) adeguamento al regolamento (CE) n.  1236/2005  del  Consiglio,
del 27 giugno 2005, relativo al commercio di  determinate  merci  che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o
per altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,  al
relativo  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1352/2011  della
Commissione, del 20 dicembre 2011, nonche'  alle  altre  disposizioni
dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in  materia  resi
esecutivi;
    c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice  uso,
nonche' del commercio di  determinate  merci  che  potrebbero  essere
utilizzate per  la  pena  di  morte,  per  la  tortura  o  per  altri
trattamenti o pene crudeli,  inumani  o  degradanti,  coordinando  le
norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni
necessarie a garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza  logica,
sistematica e lessicale della normativa;
    d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di
esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e  con
previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;
    e) previsione delle procedure adottabili nei casi di  divieto  di
esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei
diritti  dell'uomo,  dei  prodotti  a  duplice  uso  non  compresi
nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;
    f) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni
in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la  pena  di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o  degradanti,  nonche'  per  ogni  tipologia  di  operazione  di
esportazione di materiali proliferanti,  nell'ambito  dei  limiti  di
pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
    g) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni
in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali,  adottati
dall'Unione europea ai  sensi  dell'articolo  215  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui
al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'adempimento  dei  compiti  derivanti
dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                              Art. 8

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione
  europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del 9 settembre  2015,  che  prevede  una  procedura
  d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e  delle
  regole relative ai servizi della societa' dell'informazione

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia,  con
le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla
normazione europea e che modifica alcune direttive  e  decisioni  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  nonche'  della  direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre
2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione (codificazione).
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21  giugno  1986,
n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
1025/2012  e  alle  altre  innovazioni  intervenute  nella  normativa
nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni gia'  superate
dal medesimo regolamento (UE)  n.  1025/2012  e  coordinamento  delle
residue  disposizioni  anche  con  riferimento  all'individuazione  a
regime e comunicazione all'Unione europea degli  organismi  nazionali
di normazione;
    b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21  giugno  1986,
n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
    c) semplificazione  e  coordinamento  di  tutte  le  disposizioni
vigenti in materia di  finanziamento  degli  organismi  nazionali  di
normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  e
l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986,  n.  317,  con  unificazione
della  relativa  disciplina  e  superamento  della  procedura  di
ripartizione  e  di  riassegnazione  ivi  previste,  a  garanzia
dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n.  1025/2012
pone a carico di tali organismi;
    d)  salvaguardia  della  possibilita'  di  adottare  disposizioni
attuative  del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  anche  mediante
provvedimenti di natura  regolamentare  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nelle  materie  non
coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti,
compreso l'eventuale  aggiornamento  delle  disposizioni  in  materia
contenute nel regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'adempimento  dei  compiti  derivanti
dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                              Art. 9

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2011,  che  fissa  condizioni
  armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da  costruzione
  e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  marzo  2011,  che  fissa
condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) fissazione  dei  criteri  per  la  nomina  dei  rappresentanti
dell'Italia  in  seno  al  comitato  di  cui  all'articolo  64  del
regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo  55  del
regolamento (UE) n. 305/2011;
    b) istituzione di un Comitato nazionale di  coordinamento  per  i
prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e  di  raccordo
delle attivita' delle  amministrazioni  competenti  nel  settore  dei
prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti  ad
assicurare  l'uniformita'  e  il  controllo  dell'attivita'  di
certificazione  e  di  prova  degli  organismi  notificati,  e
individuazione  delle  amministrazioni  che  hanno  il  compito  di
istituirlo;
    c) costituzione di un  Organismo  nazionale  per  la  valutazione
tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione  tecnica  (TAB)
ai  sensi  dell'articolo  29  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011,
fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione
e individuazione  delle  amministrazioni  che  hanno  il  compito  di
costituirlo;
    d) individuazione presso il Ministero  dello  sviluppo  economico
del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui
all'articolo 10, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011,
nonche' determinazione delle modalita' di collaborazione delle  altre
amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di
cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
    e) individuazione del Ministero dello  sviluppo  economico  quale
autorita' notificante ai sensi del capo VII del regolamento  (UE)  n.
305/2011;
    f) fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la
valutazione,  la  notifica  e  il  controllo  degli  organismi  da
autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di
valutazione e verifica  della  costanza  della  prestazione,  di  cui
all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche  al  fine  di
prevedere che tali  compiti  di  valutazione  e  di  controllo  degli
organismi  possano  essere  affidati  mediante  apposite  convenzioni
all'organismo  unico  nazionale  di  accreditamento  ai    sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
    g) previsione di disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per
le  attivita'  connesse  all'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234;
    h) previsione  di  sanzioni  penali  o  amministrative  efficaci,
dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle  violazioni  degli
obblighi derivanti dal regolamento (UE)  n.  305/2011,  conformemente
alle  previsioni  dell'articolo  32,  comma  1,  lettera  d),  e
dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
tenendo  in  adeguata  considerazione  le  attivita'  rispettivamente
svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera  e,
in particolare, la loro effettiva capacita' di incidere sugli aspetti
relativi alle caratteristiche, alla qualita'  e  alla  sicurezza  del
prodotto, e individuazione  delle  procedure  per  la  vigilanza  sul
mercato dei prodotti da  costruzione  ai  sensi  del  capo  VIII  del
regolamento (UE) n. 305/2011;
    i)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui  al  comma
1;
    l) salvaguardia  della  possibilita'  di  adeguare  la  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  con
successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle  materie  non  riservate
alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.
  3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b)  e  c)  del
comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o
altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di
missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                              Art. 10

Delega  al  Governo  per  il  recepimento  della  raccomandazione
  CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico,  del  22
  dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'
  nazionali

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con le procedure di  cui  all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo
per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa  al  mandato
macroprudenziale delle autorita' nazionali.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali  privo
di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai
sensi della raccomandazione  CERS/2011/3,  per  la  conduzione  delle
politiche macroprudenziali;
    b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca  d'Italia,  che
lo presiede, la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  e
la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP),  che
condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilita' del  sistema
finanziario;
    c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il  Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato (AGCM);
    d) prevedere le regole di funzionamento e di  voto  del  Comitato
nonche' i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
    e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche  macroprudenziali
alla Banca  d'Italia,  che  svolge  le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato;
    f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti  e
i compiti di cooperazione con altre autorita', nazionali ed  europee,
previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
    g)  attribuire  al  Comitato  il  potere  di    indirizzare
raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e  alla  COVIP  e  di  inviare
comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorita'  di  cui  alla
presente  lettera  motivano  l'eventuale  mancata  attuazione  delle
raccomandazioni stesse;
    h) attribuire al Comitato il potere di  richiedere  alla  CONSOB,
all'IVASS e alla COVIP tutti  i  dati  e  le  informazioni  necessari
all'esercizio delle sue funzioni;
    i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la  CONSOB,
l'IVASS  e  la  COVIP  in  base  alle  rispettive  competenze,  le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni  da
soggetti privati che svolgono attivita' economiche rilevanti ai  fini
della stabilita' finanziaria e da soggetti pubblici,  secondo  quanto
previsto  dalla  raccomandazione  CERS/2011/3,  e  che,  quando  le
informazioni non possono essere acquisite tramite le autorita' di cui
alla presente lettera  ai  sensi  delle  rispettive  legislazioni  di
settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione  alla  Banca  d'Italia,
alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato  condivide
con le autorita' i dati e  le  informazioni  necessari  all'esercizio
delle loro funzioni;
    l) prevedere che ai soggetti privati  che  non  ottemperano  agli
obblighi  di  fornire  le  informazioni  richieste  dalla  CONSOB,
dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle  rispettive  legislazioni  di
settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate  le
sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dalle    medesime
legislazioni di settore; negli altri  casi  prevedere  che  la  Banca
d'Italia puo' irrogare ai soggetti privati che non  ottemperano  agli
obblighi di fornire le informazioni da essa  richieste  una  sanzione
amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi
di  proporzionalita',  dissuasivita'  e    adeguatezza,    secondo
un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000  euro  e
un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la  Banca  d'Italia  si
puo' avvalere del Corpo della guardia  di  finanza  per  i  necessari
accertamenti;
    m) prevedere che il Comitato presenti annualmente  al  Governo  e
alle Camere una relazione sulla propria attivita'.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e
integrative dei medesimi decreti legislativi.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                              Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e
  del Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo  alle  commissioni
  interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello  sviluppo
economico, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, un decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti all'adeguamento del quadro  normativo  vigente  a  seguito
dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo  alle
commissioni interbancarie sulle operazioni  di  pagamento  basate  su
carta.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina  e
alle  finalita'  del  regolamento  (UE)  751/2015,  le  occorrenti
modificazioni  e  abrogazioni  della  normativa  vigente,  anche  di
derivazione europea, per i settori  interessati  dalla  normativa  da
attuare, al fine di assicurare la corretta e  integrale  applicazione
del medesimo regolamento e di realizzare  il  migliore  coordinamento
con le altre disposizioni vigenti;
    b) ai sensi  dell'articolo  14  del  regolamento  (UE)  751/2015,
prevedere  le  sanzioni  amministrative  efficaci,  dissuasive  e
proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi contenuti
nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina
omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  specialmente  con
riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;
    c) stabilire l'entita' delle sanzioni amministrative introdotte o
modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne
le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione  applicabile  alle
societa' o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro  e  un
massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per  cento  del  fatturato
quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e  il  fatturato
e' disponibile  e  determinabile,  e  la  sanzione  applicabile  alle
persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo
di 5 milioni di euro;
    d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale
delle  controversie  tra  beneficiari  e  prestatori  di  servizi  di
pagamento, in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  15  del
regolamento (UE)  751/2015,  anche  avvalendosi  di  procedure  e  di
organismi gia' esistenti.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui
al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                              Art. 12

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
  2015, relativa ai servizi di pagamento  nel  mercato  interno,  che
  modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il
  regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  della  giustizia,  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  dello  sviluppo
economico, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione
della  direttiva  (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo e'  tenuto  a
seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  al
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
le modifiche e le integrazioni necessarie  al  corretto  e  integrale
recepimento della  direttiva  (UE)  2015/2366  e  dei  relativi  atti
delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo
di favorire  l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici  e
promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale  dei  servizi  di
pagamento; prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina
secondaria  della  Banca  d'Italia  che,  nell'esercizio  dei  poteri
regolamentari, tiene conto delle linee guida  emanate  dall'Autorita'
bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
    b) designare la Banca d'Italia  quale  autorita'  competente  per
assicurare l'effettiva osservanza delle  disposizioni  di  attuazione
della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e
di indagine previsti dalla medesima direttiva;
    c) individuare nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
specificare le regole che disciplinano l'accesso  degli  istituti  di
pagamento ai  conti  detenuti  presso  banche  e  ad  assicurarne  il
rispetto  tenendo  conto  delle  esigenze  di  concorrenzialita'  del
mercato di riferimento  secondo  logiche  non  discriminatorie  e  di
promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
    d) prevedere  che  il  servizio  di  disposizione  di  ordine  di
pagamento e il servizio di  informazione  sui  conti,  come  definiti
dalla direttiva  (UE)  2015/2366,  siano  assoggettati  alla  riserva
prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
    e) con riferimento al  servizio  di  disposizione  di  ordine  di
pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente  a
disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del  rilascio
dell'autorizzazione all'avvio  dell'attivita'  e  dell'esercizio  del
controllo sui relativi prestatori;
    f)  con  riferimento  al  servizio  di  informazione  sui  conti,
individuare  nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
disciplinare  la  prestazione  del  servizio,  anche  ai  fini  della
registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
    g) in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  20  della
direttiva  (UE)  2015/2366,  assicurare  una  chiara  e  corretta
ripartizione di  responsabilita'  tra  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento di radicamento del conto  e  i  prestatori  di  servizi  di
disposizione di ordine di pagamento  coinvolti  nell'operazione,  con
l'obiettivo  di  garantire  che  ciascun  prestatore  di  servizi  di
pagamento si assuma la responsabilita' per la  parte  dell'operazione
sotto il proprio controllo;
    h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro
dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel  territorio
della Repubblica tramite agenti:
      1) prevedere  l'obbligo  di  istituire  un  punto  di  contatto
centrale  al  ricorrere  dei  presupposti  individuati  dalle  norme
tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo  5,
della direttiva (UE)  2015/2366,  in  modo  da  garantire  l'efficace
adempimento degli  obblighi  previsti  dai  titoli  III  e  IV  della
medesima direttiva;
      2) attribuire alla Banca d'Italia il compito  di  adottare  una
disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni  che
devono essere svolte dai punti di contatto;
    i)  avvalersi  della  facolta'  di  vietare  il  diritto  del
beneficiario di imporre spese,  tenendo  conto  della  necessita'  di
incoraggiare la concorrenza e di promuovere  l'uso  di  strumenti  di
pagamento  efficienti,  e  designare  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato quale  autorita'  competente  a  verificare
l'effettiva  osservanza  del  divieto  e  ad  applicare  le  relative
sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,
previsti dal codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206;
    l) prevedere le sanzioni amministrative per le  violazioni  delle
disposizioni dettate in attuazione della  direttiva  (UE)  2015/2366,
valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in
materia  di  servizi  di  pagamento  al  dettaglio  con  particolare
riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e a quelle previste per le  violazioni  del  regolamento
(CE) n. 924/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
settembre 2009, e del regolamento (CE)  n.  260/2012  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  14  marzo  2012,  anche  attraverso
l'introduzione di una  disciplina  omogenea  a  quella  prevista  dal
titolo VIII, capi  V  e  VI,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo  alle
violazioni commesse da societa' o enti, prevedere  l'applicazione  di
sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di
euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando  tale  importo
e' superiore a 5 milioni di euro e  il  fatturato  e'  disponibile  e
determinabile;
    m) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle  quali  gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che  hanno
iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1  a  6
dell'allegato I alla  direttiva  (UE)  2015/2366  conformemente  alle
disposizioni di diritto  nazionale  di  recepimento  della  direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  novembre
2007, vigenti prima della data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo, possano continuare tale  attivita'  fino  al  13  luglio
2018;
    n) prevedere  disposizioni  transitorie  in  base  alle  quali  i
prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare  i  servizi
di  pagamento  di  cui  al  punto  7  dell'allegato  alla  direttiva
2007/64/CE mantengano  tale  autorizzazione  per  la  prestazione  di
servizi di pagamento che rientrano tra  quelli  di  cui  al  punto  3
dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio
2020, le autorita' competenti dispongono di elementi che attestano il
rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei
fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
    o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni
alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,  al  fine  di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione
del  presente  articolo  e  la  complessiva  razionalizzazione  della
disciplina di settore.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 13

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e
  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo  ai  fondi  di
  investimento europei a lungo termine

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  le
procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
un decreto legislativo recante le  norme  occorrenti  all'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015,
relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le  modificazioni  necessarie  all'applicazione
del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il  ricorso
alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri  di
vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca  d'Italia
e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite  dal  citato
testo unico;
    b) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB  il  potere  di
applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci,  dissuasive  e
proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi  previsti
dal regolamento, in coerenza con quelle gia' stabilite dalla parte V,
titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro  i
limiti massimi ivi previsti;
    c) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
del regolamento (UE) 2015/760  e  ai  principi  e  criteri  direttivi
previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della
stabilita' finanziaria.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura
ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui
al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                              Art. 14

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della  direttiva
  2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio
  2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al  conto  di
  pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e  sull'accesso
  al conto di pagamento con caratteristiche di base

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al  conto  di
pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al
conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo e'  tenuto
a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a) apportare al testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993,  n.  385,  le  modifiche  necessarie  al  corretto  e
integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi  atti
delegati  adottati  dalla  Commissione  europea,  prevedendo,  ove
opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina  secondaria  della  Banca
d'Italia; le disposizioni di attuazione  della  Banca  d'Italia  sono
emanate  senza  necessita'  di  previa  deliberazione  del  Comitato
interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio  (CICR);
nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto
delle linee guida emanate dall'Autorita' bancaria  europea  ai  sensi
della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente
disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del  titolo  VI
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
    b) designare la Banca  d'Italia  quale  autorita'  amministrativa
competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e  22
della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e  di
indagine previsti dalla medesima direttiva;
    c) estendere  alla  violazione  degli  obblighi  stabiliti  dalla
direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le  sanzioni
amministrative previste dal medesimo testo unico  per  l'inosservanza
delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;
    d) avvalersi della facolta' di non applicare,  se  rilevante,  la
direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia  e  alla  Cassa  depositi  e
prestiti Spa;
    e) con riferimento al documento informativo sulle spese  previsto
dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:
      1) consentire che  sia  richiesta  l'inclusione  nel  documento
informativo di un indicatore  sintetico  dei  costi  complessivi  che
sintetizzi i  costi  totali  annui  del  conto  di  pagamento  per  i
consumatori;
      2) prevedere che il documento informativo sia  fornito  insieme
con le altre informazioni  precontrattuali  richieste  dalla  vigente
disciplina applicabile al conto di pagamento;
    f)  con  riferimento  al  riepilogo  delle  spese  previsto
dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere  che  esso  sia
fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni
periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di
pagamento;
    g) nel dare attuazione alle disposizioni  dell'articolo  7  della
direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento
per quanto possibile alle iniziative private  e  prevedere  che  tali
disposizioni tengano conto dell'entrata in  vigore  della  disciplina
relativa al documento informativo sulle spese e  al  riepilogo  delle
spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva
2014/92/UE;
    h) per quanto concerne il trasferimento del  conto  di  pagamento
previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:
      1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli  2
e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33,  prevedendone  la
confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
      2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di  pagamento
trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e  gli  addebiti
diretti sul conto di pagamento del consumatore, e' tenuto a informare
tempestivamente il pagatore  o  il  beneficiario  delle  ragioni  del
rifiuto dell'operazione di pagamento;
      3)  valutare  se  introdurre  meccanismi  di  trasferimento
alternativi, purche'  siano  nell'interesse  dei  consumatori,  senza
oneri supplementari  per  gli  stessi  e  nel  rispetto  dei  termini
previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
    i) con riferimento alla disciplina del  conto  di  pagamento  con
caratteristiche  di  base,  di  cui  al  capo  IV  della  direttiva
2014/92/UE:
      1) imporre l'obbligo di  offrire  il  conto  di  pagamento  con
caratteristiche di base alle banche, alla societa' Poste italiane Spa
e agli altri prestatori di  servizi  di  pagamento  relativamente  ai
servizi di pagamento che essi gia' offrono;
      2) prevedere che i prestatori di servizi di  pagamento  possano
rifiutare  la  richiesta  di  accesso  al  conto  di  pagamento  con
caratteristiche di base se il consumatore e' gia' titolare in  Italia
di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi  di
cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva  2014/92/UE,  salvo
il caso di trasferimento del conto, oppure per  motivi  di  contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
      3) prevedere la possibilita' di includere, tra i servizi che  i
prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto
di pagamento con caratteristiche di  base,  anche  servizi  ulteriori
rispetto a quelli  previsti  dall'articolo  17,  paragrafo  1,  della
direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori  a
livello nazionale, esclusa  la  concessione  di  qualsiasi  forma  di
affidamento;
      4)  per  i  servizi  inclusi  nel  conto  di  pagamento  con
caratteristiche di base, diversi da quelli  richiamati  dall'articolo
17,  paragrafo  5,  della  direttiva  2014/92/UE,  prevedere,  ove
opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e
stabilire che il canone annuo e il costo delle  eventuali  operazioni
eccedenti siano ragionevoli e coerenti con  finalita'  di  inclusione
finanziaria;
      5) esercitare la facolta', prevista dall'articolo 18, paragrafo
4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi
regimi tariffari a seconda del livello  di  inclusione  bancaria  del
consumatore,  individuando  le  fasce  di  clientela  socialmente
svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche  di
base e' offerto senza spese;
      6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei
consumatori piu' vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza
per la gestione responsabile delle  loro  finanze,  informarli  circa
l'orientamento che le organizzazioni di consumatori  e  le  autorita'
nazionali possono fornire  loro  e  incoraggiare  le  iniziative  dei
prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura  di
un conto  di  pagamento  con  caratteristiche  di  base  con  servizi
indipendenti di educazione finanziaria;
    l) mantenere, ove non in contrasto con la  direttiva  2014/92/UE,
le disposizioni vigenti piu' favorevoli alla tutela dei consumatori;
    m)  apportare  alla  normativa  vigente  le  abrogazioni  e  le
modificazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con  le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 15

Delega al Governo per il recepimento della  direttiva  (UE)  2015/849
  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2015,
  relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario  a  fini
  di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che  modifica  il
  regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
  e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo  e  del
  Consiglio e  la  direttiva  2006/70/CE  della  Commissione,  e  per
  l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i  dati  informativi
  che  accompagnano  i  trasferimenti  di  fondi  e  che  abroga  il
  regolamento (CE) n. 1781/2006


  1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  e  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al fine
di  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  (UE)  2015/849  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio  o
di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il  quadro  normativo
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2015/847  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i
dati informativi che accompagnano i  trasferimenti  di  fondi  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  in  quanto  compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) al fine di orientare e gestire efficacemente le  politiche  di
contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per  fini
illegali e  di  graduare  i  controlli  e  le  procedure  strumentali
all'attuazione delle medesime politiche in funzione  del  rischio  di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale
ed europea in materia di tutela della riservatezza e  protezione  dei
dati personali:
      1) attribuire al Comitato di sicurezza  finanziaria,  istituito
dal  decreto-legge  12  ottobre  2001,  n.  369,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,  e  disciplinato
dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo
preposto  all'elaborazione  dell'analisi  nazionale  del  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle  strategie  per
farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi  gravanti
sul  mercato  comune  e  relativi  ad  attivita'  transfrontaliere,
elaborata dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  6  della
direttiva (UE) 2015/849;
      2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie  esigenze
di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che  gli
esiti  dell'analisi  nazionale  del  rischio  siano  documentati,
aggiornati  e  messi  a  disposizione    degli    organismi    di
autoregolamentazione interessati e  dei  soggetti  destinatari  degli
obblighi stabiliti in attuazione della  direttiva  (UE)  2015/849,  a
supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui  settori  di
relativa  competenza  e  dell'adozione  di  conseguenti  misure
proporzionate al rischio;
      3) prevedere che le autorita' e  le  amministrazioni  pubbliche
competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del  rischio  e
degli indirizzi strategici del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella
predisposizione degli  strumenti  e  dei  presidi,  finalizzati  alla
prevenzione e al contrasto del riciclaggio e  del  finanziamento  del
terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio
gravante sui settori di  rispettiva  competenza,  anche  al  fine  di
sostenere i  destinatari  degli  obblighi  soggetti  alla  rispettiva
vigilanza nell'applicazione di  misure  di  adeguata  verifica  della
clientela efficaci e proporzionate al rischio;
      4) tenuto conto della natura dell'attivita', delle dimensioni e
della complessita' organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale
del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari
degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)  2015/849
adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione
dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui  sono
esposti nell'esercizio della propria attivita' e predispongano misure
di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;
    b) al fine di assicurare la proporzionalita' e l'efficacia  delle
misure adottate in attuazione della direttiva  (UE)  2015/849  e  nel
rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere  la
possibilita' di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei  soggetti
destinatari degli obblighi vigenti in conformita' con  le  previsioni
della medesima direttiva in  funzione  di  prevenzione  dell'uso  del
sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi  di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo;
    c) al fine di  garantire  l'efficiente  e  razionale  allocazione
delle risorse da destinare al  contrasto  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'
criminose e di finanziamento  del  terrorismo  e  l'effettivita'  del
sistema di prevenzione, in  attuazione  del  principio  di  approccio
basato sul rischio:
      1)  affidare  al  Comitato  di    sicurezza    finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la
decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti  in  attuazione
della direttiva (UE) 2015/849 le persone  fisiche  o  giuridiche  che
esercitano, in modo occasionale o  su  scala  limitata,  un'attivita'
finanziaria  che  implichi  scarsi  rischi  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del  terrorismo,  purche'  siano  soddisfatti  tutti  i
seguenti criteri:
        1.1) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini assoluti,
per tale intendendo l'attivita'  il  cui  fatturato  complessivo  non
ecceda una determinata soglia;
        1.2)  l'attivita'  finanziaria  e'  limitata  a  livello  di
operazioni, per tale  intendendo  un'attivita'  che  non  ecceda  una
soglia massima per cliente e per singola operazione,  individuata  in
funzione del tipo di attivita' finanziaria;
        1.3) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita' principale;
        1.4) l'attivita' finanziaria  e'  accessoria  e  direttamente
collegata all'attivita' principale;
        1.5) l'attivita' principale non  e'  un'attivita'  menzionata
all'articolo 2,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)  2015/849,  ad
eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1,  numero  3),
lettera e);
        1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai  clienti
dell'attivita' principale e non e' offerta al pubblico in generale;
      2)  prevedere  che,  in  presenza  di  un  esiguo  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  emerso  all'esito  di
un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita
all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  destinatari  degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano
esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e
del  titolare  effettivo,  concorrendo  ciascuna  delle  seguenti
condizioni:
        2.1) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero  e'
soggetto a un limite mensile massimo delle  operazioni  di  250  euro
utilizzabile solo nel territorio nazionale;
        2.2)  l'importo  massimo  memorizzato  elettronicamente  non
supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
        2.3) lo strumento di pagamento e'  utilizzato  esclusivamente
per l'acquisto di beni o servizi;
        2.4) lo strumento di pagamento non e' alimentato  con  moneta
elettronica anonima;
        2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul
rapporto  di  affari  sufficiente  a  consentire  la  rilevazione  di
operazioni anomale o sospette;
      3) per gli emittenti di moneta elettronica e per  i  prestatori
di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione  europea
che prestano servizi di  pagamento  ovvero  di  emissione  di  moneta
elettronica nel territorio della  Repubblica  tramite  agenti  ovvero
soggetti convenzionati:
        3.1) prevedere l'obbligo di istituire un  punto  di  contatto
centrale  al  ricorrere  dei  presupposti  individuati  dalle  norme
tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10,
della direttiva  (UE)  2015/849,  in  modo  da  garantire  l'efficace
adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
        3.2) attribuire alla Banca d'Italia il  compito  di  adottare
una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle  funzioni
che devono essere svolte dai punti di contatto;
      4) al fine di  assicurare  la  proporzionalita'  tra  l'entita'
delle misure preventive di adeguata verifica  della  clientela  e  il
livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo
connesso a determinate tipologie  di  clientela  o  di  relazioni  di
affari, apportare alle disposizioni vigenti in  materia  di  adeguata
verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla  relativa
definizione le  modifiche  necessarie  a  garantirne  la  coerenza  e
l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard  internazionali  del
Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e  dalla  direttiva
(UE) 2015/849;
      5)  al  fine  di  assicurare  la  razionalizzazione  e  la
semplificazione  degli  adempimenti  richiesti  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2015/849,  consentire  che  i  soggetti  obbligati  si
avvalgano  dell'identificazione  del  cliente  effettuata  da  terzi
purche':
        5.1) la responsabilita' finale della  procedura  di  adeguata
verifica della clientela rimanga, in ultima istanza,  ascrivibile  al
soggetto destinatario degli  obblighi  di  cui  alla  direttiva  (UE)
2015/849;
        5.2) sia comunque garantita la responsabilita' dei  terzi  in
ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso  l'obbligo
di segnalazione delle operazioni  sospette  e  di  conservazione  dei
documenti,  qualora  intrattengano  con  il  cliente  un  rapporto
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
    d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche,
degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust  e  di
contrastare  fenomeni  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'
criminose e di  finanziamento  del  terrorismo  commessi  o  comunque
agevolati  ricorrendo  strumentalmente  alla  costituzione  ovvero
all'utilizzo di societa', di  amministrazioni  fiduciarie,  di  altri
istituti affini o di atti e  negozi  giuridici  idonei  a  costituire
autonomi centri di imputazione giuridica:
      1) prevedere che le persone giuridiche  e  gli  altri  analoghi
soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  del  codice  civile,  ottengano  e  conservino
informazioni  adeguate,  accurate  e  aggiornate  sulla  propria
titolarita' effettiva e  statuire  idonee  sanzioni  a  carico  degli
organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo,  anche  apportando
al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
      2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e
della normativa nazionale ed  europea  in  materia  di  tutela  della
riservatezza e di protezione dei dati personali, le  informazioni  di
cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale  rappresentante,
in un'apposita sezione, ad  accesso  riservato,  del  registro  delle
imprese  di  cui  alla  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  rese
tempestivamente disponibili:
        2.1) alle autorita' competenti, senza alcuna restrizione;
        2.2)  alle  autorita'  preposte  al  contrasto  dell'evasione
fiscale, con le modalita' e secondo i termini idonei  ad  assicurarne
l'utilizzo per tali finalita';
        2.3) ai  soggetti  destinatari  degli  obblighi  di  adeguata
verifica della clientela, stabiliti  in  attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che  l'accesso
alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la
propria incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'  o
altrimenti incapaci;
        2.4) ad altri soggetti, compresi  i  portatori  di  interessi
diffusi,  titolari  di  un  interesse  specifico,  qualificato  e
differenziato all'accesso, previa apposita  richiesta  e  sempre  che
l'accesso alle informazioni  non  esponga  il  titolare  effettivo  a
pericoli per la propria incolumita' ovvero riguardi  persone  fisiche
minori di eta' o altrimenti incapaci;
      3)  prevedere,  in  capo  al  trustee  di  trust  espressi,
disciplinati ai sensi della convenzione sulla  legge  applicabile  ai
trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985,
resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
        3.1) dichiarare di agire in veste di  trustee,  in  occasione
dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero
dell'esecuzione  di  una  prestazione  occasionale  con  taluno  dei
soggetti  destinatari  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
        3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate  e
aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, per tali intendendo
le informazioni relative all'identita' del  fondatore,  del  trustee,
del guardiano, se  esistente,  dei  beneficiari  o  della  classe  di
beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust;
        3.3)  rendere  le  informazioni  di  cui  al  numero  3.2)
prontamente accessibili alle autorita' competenti;
      4) prevedere che, per i trust produttivi di  effetti  giuridici
rilevanti,  a  fini  fiscali,  per  l'ordinamento  nazionale,  le
informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano
registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese  di  cui
alla legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  rese  accessibili  alle
autorita'  competenti,  senza  alcuna  restrizione  e  ai  soggetti
destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela,
stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849,  previo
espresso accreditamento;
      5)  apportare  le  modifiche  necessarie  a  garantire  che  i
prestatori di servizi  relativi  a  societa'  o  trust,  diversi  dai
professionisti assoggettati agli obblighi ai  sensi  della  normativa
vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849,  e
i loro titolari effettivi siano provvisti di  adeguati  requisiti  di
professionalita' e di onorabilita';
      6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o  altre  forme
di assicurazione legate a investimenti, prevedere che  i  destinatari
degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)  2015/849
applichino, oltre alle misure di adeguata  verifica  della  clientela
prescritte per il cliente e per il titolare effettivo,  le  ulteriori
misure di adeguata verifica della clientela di  cui  all'articolo  14
della  medesima  direttiva,  sul  beneficiario  del  contratto  di
assicurazione  sulla  vita  o  di  un'altra  assicurazione  legata  a
investimenti,  non  appena  individuato  o  designato,  nonche'
sull'effettivo  percipiente  della  prestazione  liquidata  e  sui
rispettivi titolari effettivi;
    e) al fine di  prevenire,  individuare  o  compiere  i  necessari
approfondimenti  investigativi  su  attivita'  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose o di finanziamento del  terrorismo  e
nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed  europea  in
materia di  tutela  della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati
personali,  prevedere  che  i  soggetti  destinatari  degli  obblighi
stabiliti in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849  assolvano
all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40  della  direttiva
medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilita' dei dati
e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo  e
su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del  rapporto
o dell'operazione e la loro utilizzabilita' da parte delle  autorita'
competenti anche attraverso  la  semplificazione  degli  adempimenti,
richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei  predetti
dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati  pubbliche
esistenti;
    f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze
in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi  di  attivita'
criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine  di  migliorare
il  coordinamento  e  la  cooperazione  tra  le  autorita'  e  le
amministrazioni  pubbliche  competenti  e  di  adeguare  il  quadro
normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva  (UE)  2015/849
in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di  operazioni
sospette e delle  altre  informazioni  che  riguardano  attivita'  di
riciclaggio, reati presupposto associati o attivita' di finanziamento
del terrorismo, nonche' di comunicazione dei risultati delle  analisi
svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi  di
sospetto, tenuto conto  delle  indicazioni  della  Piattaforma  delle
Unita'  di  informazione  finanziaria  (FIU)  dell'Unione  europea,
prevedere che, per lo svolgimento  di  dette  funzioni,  l'Unita'  di
informazione finanziaria per l'Italia:
      1) abbia  tempestivo  accesso  alle  informazioni  finanziarie,
amministrative  e,  ferma  restando  la  previa  autorizzazione
dell'autorita'  giudiziaria  procedente  rispetto  alle  informazioni
coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative  in
possesso delle autorita' e degli  organi  competenti  necessarie  per
assolvere  i  propri  compiti  in  modo  adeguato,  anche  attraverso
modalita' concordate  che  garantiscano  le  finalita'  di  cui  alla
direttiva  (UE)  2015/849,  nel  rispetto,  per  le  informazioni
investigative, dei principi di pertinenza e di  proporzionalita'  dei
dati e delle notizie  trattati  rispetto  agli  scopi  per  cui  sono
richiesti;
      2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma
delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando  ogni
informazione ritenuta utile per il trattamento  o  per  l'analisi  di
informazioni  collegate  al  riciclaggio  o  al  finanziamento  del
terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e  tecnologie
avanzate per l'incrocio dei dati,  subordinando  al  previo  consenso
della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni  ricevute
per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa e fornendo  a  sua
volta il consenso alle  controparti  estere  a  simili  utilizzazioni
delle informazioni  rese  a  condizione  che  non  siano  compromesse
indagini in corso;
      3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base
a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la
rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca  modalita'
di  comunicazione  al  soggetto  segnalante  degli  esiti  delle
segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei  flussi  di
ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
    g) rafforzare i presidi di  tutela  della  riservatezza  e  della
sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni  sospette,
dei risultati delle analisi  e  delle  informazioni  acquisite  anche
negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di  violazioni
potenziali o effettive della normativa di  prevenzione  dell'utilizzo
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo;
    h) al fine di garantire il rispetto dei principi  di  ne  bis  in
idem sostanziale e di effettivita', proporzionalita' e  dissuasivita'
delle  sanzioni  irrogate  per  l'inosservanza  delle  disposizioni
adottate in attuazione della direttiva (UE)  2015/849,  nel  rispetto
dei compiti e delle funzioni tipici delle autorita' di  vigilanza  e,
ove compatibili  e  nei  limiti  delle  specifiche  attribuzioni  ivi
previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  72,  apportare  al
decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  a  ogni  altra
disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:
      1) limitare la previsione di  fattispecie  incriminatrici  alle
sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica
e di conservazione  dei  documenti,  perpetrate  attraverso  frode  o
falsificazione,  e  di  violazione  del  divieto  di  comunicazione
dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate  alla
gravita' della condotta e non eccedenti, nel  massimo,  tre  anni  di
reclusione e 30.000 euro di multa;
      2)  graduare  l'entita'  e  la  tipologia  delle  sanzioni
amministrative tenuto conto:
        2.1)  della  natura,  di  persona  fisica  o  giuridica,  del
soggetto cui e' ascrivibile la violazione;
        2.2) del settore  di  attivita',  delle  dimensioni  e  della
complessita' organizzativa dei soggetti obbligati e, in  funzione  di
cio', delle differenze  tra  enti  creditizi  e  finanziari  e  altri
soggetti obbligati;
      3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona
giuridica, la sanzione possa essere applicata ai  membri  dell'organo
di gestione o alle  altre  persone  fisiche  titolari  di  poteri  di
amministrazione, direzione o  controllo  all'interno  dell'ente,  ove
venga accertata la loro responsabilita';
      4) prevedere che, in  caso  di  violazioni  gravi,  ripetute  o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette,  di
conservazione  dei  documenti  e  di  controlli  interni,  le  misure
sanzionatorie comprendano almeno:
        4.1) una dichiarazione  pubblica  che  individua  la  persona
fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
        4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica  di
porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;
        4.3) nel caso in cui l'autore della violazione  sia  soggetto
ad autorizzazione o  altro  titolo  abilitativo,  la  revoca  o,  ove
possibile,  la  sospensione  dell'autorizzazione  ovvero  un'altra
sanzione  disciplinare  equivalente  da  parte  dell'autorita'  di
vigilanza  di  settore  o  dell'organismo  di  autoregolamentazione
competenti,  nel  rispetto  dei  presupposti  e  delle  procedure
eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;
        4.4)  per  le  persone  fisiche,  titolari  di  poteri  di
amministrazione, direzione  o  controllo  all'interno  della  persona
giuridica obbligata e ritenute responsabili della  violazione  ovvero
per  qualsiasi  altra  persona  fisica  ritenuta  responsabile  della
violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio  delle  funzioni
per un tempo non superiore a cinque anni;
        4.5)  sanzioni  amministrative  pecuniarie  con  un  minimo
edittale non inferiore a 2.500 euro e con un  massimo  edittale  pari
almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle  violazioni
accertate, quando tale importo puo' essere  determinato,  e  comunque
non inferiore a un milione di euro;
      5) fatte salve le misure di cui al  numero  4),  prevedere,  in
caso di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime
delle disposizioni in materia di adeguata verifica  della  clientela,
di  segnalazione  di  operazioni  sospette,  di  conservazione  dei
documenti e di  controlli  interni,  commesse  da  enti  creditizi  o
finanziari:
        5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese  tra  30.000
euro e il 10 per cento  del  fatturato  ove  applicate  alla  persona
giuridica;
        5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese  tra  10.000
euro e un massimo di 5 milioni di euro  ove  applicate  alle  persone
fisiche responsabili;
      6) per le violazioni di  scarse  offensivita'  e  pericolosita'
commesse da enti creditizi o  finanziari  prevedere,  in  alternativa
alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della  violazione
e un ordine che impone alla persona giuridica  di  porre  termine  al
comportamento  vietato  e  di  astenersi  dal  ripeterlo,  nonche'
l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione
del medesimo ordine;
      7) nel rispetto della  legislazione  vigente,  attribuire  alle
autorita' di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento
e in modo da assicurare agli interessati la  piena  conoscenza  degli
atti istruttori e il contraddittorio in forma  scritta  e  orale  con
l'autorita' procedente, disposizioni attuative con  riferimento  alle
sanzioni  da  esse  irrogate,  aventi  a  oggetto,  tra  l'altro,  la
definizione della nozione di fatturato utile  per  la  determinazione
della  sanzione,  la  procedura  sanzionatoria  e  le  modalita'  di
pubblicazione delle sanzioni;
      8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel
rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente
articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da
prestatori di servizi di pagamento  e  per  le  infrazioni  di  altre
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da
istituti  di  moneta  elettronica  e  da  prestatori  di  servizi  di
pagamento;
      9)  nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'  e  di
adeguatezza e della normativa nazionale  ed  europea  in  materia  di
tutela  della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  personali,
disciplinare le  modalita'  di  pubblicazione  dei  provvedimenti  di
irrogazione delle sanzioni,  in  attuazione  dell'articolo  60  della
direttiva (UE) 2015/849;
      10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi  contenuti  nei
numeri 2), 3), 4.1),  4.2),  4.3)  e  4.4),  apportare  le  opportune
modifiche  alle  disposizioni  sanzionatorie  di  diritto  interno,
applicabili alla violazione dei regolamenti  europei  in  materia  di
contrasto  del  finanziamento  del  terrorismo,  garantendo  altresi'
omogeneita'  sanzionatoria  rispetto  alle  previsioni  restrittive
contenute  nei  regolamenti  europei  adottati  per  contrastare
l'attivita'  dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionali;
    i) al fine di  non  recare  pregiudizio  allo  svolgimento  delle
indagini e delle analisi finanziarie riconducibili  all'attivita'  di
prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento  del  terrorismo  nonche'  di  garantire  l'efficiente
svolgimento, da parte delle autorita'  preposte,  delle  funzioni  di
rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il  Garante  per
la protezione  dei  dati  personali,  limitazioni  o  esclusioni  del
diritto di accesso ai dati personali  previsto  dall'articolo  7  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  se  i  trattamenti  di  dati
personali sono effettuati in base alle  disposizioni  in  materia  di
contrasto  del  finanziamento  del  terrorismo  e  di  contrasto
dell'attivita' dei Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionali;
    l) al fine di monitorare e di contrastare i  fenomeni  criminali,
compresi il riciclaggio di denaro  e  il  reimpiego  di  proventi  di
attivita' illecite connessi o comunque riconducibili  alle  attivita'
di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro  e  di
preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di
cui alla legge 17 gennaio 2000,  n.  7,  predisporre  una  disciplina
organica di settore idonea a  garantire  le  piene  tracciabilita'  e
registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei  predetti
oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati  quale  corrispettivo  per
l'acquisto  o  per  la  vendita  dei  medesimi  e  delle  relative
caratteristiche identificative, nonche' la tempestiva  disponibilita'
di  tali  informazioni  alle  Forze  di  polizia,  a  supporto  delle
rispettive funzioni  istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, e l'individuazione  di  specifiche  sanzioni,  di
natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la  normativa  di
pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    m)  prevedere  espressamente  che  le  disposizioni  adottate  in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino  applicazione  anche
con riferimento alle attivita'  esercitate  per  via  telematica  dai
destinatari degli obblighi;
    n) apportare alle  disposizioni  vigenti  emanate  in  attuazione
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le  modifiche  necessarie  al
corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)  2015/849
nell'ordinamento nazionale  e  all'attuazione  del  regolamento  (UE)
2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI,  degli
strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro
il riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e il finanziamento
del terrorismo nonche' delle risoluzioni del Consiglio  di  sicurezza
delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio  dell'Unione
europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionali,  compreso  quanto  necessario  a  garantire  che  le
autorita' e le  amministrazioni  pubbliche  coinvolte  dispongano  di
meccanismi efficaci, tali  da  consentire  loro  di  cooperare  e  di
coordinarsi nell'elaborazione e  nell'attuazione  delle  politiche  e
delle attivita' di  lotta  al  riciclaggio  e  al  finanziamento  del
terrorismo, prevedendo, ove  opportuno,  il  ricorso  alla  normativa
secondaria;
    o)  prevedere  che,  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di
registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i  dati
e  le  informazioni  acquisiti  in  sede  di  adeguata  verifica  nel
fascicolo relativo a ciascun cliente;
    p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla  prestazione
professionale non sia possibile, in quanto  sussista  un  obbligo  di
legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per  sua
natura non possa essere  rinviata  o  in  quanto  l'astensione  possa
ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione  nei  casi
in cui l'operazione e' sospetta;
    q) al fine di assicurare un piu' efficace e  immediato  controllo
sulla  regolarita'  dell'esercizio  dell'attivita'  degli  agenti  in
attivita'  finanziaria  che  prestano  esclusivamente  servizi  di
pagamento per conto di istituti di pagamento ai  sensi  dell'articolo
128-quater,  commi  6  e  7,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel  settore  dei  servizi  di
rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi
e della normativa nazionale ed europea in  materia  di  tutela  della
riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  personali,  istituire  un
registro informatizzato  presso  l'Organismo  previsto  dall'articolo
128-undecies del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.
385 del 1993. Tale registro, consultabile dai  predetti  istituti  di
pagamento, e' alimentato  mediante  le  informazioni,  fornite  dagli
stessi intermediari, riguardanti  esclusivamente  le  estinzioni  dei
rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
  3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti  legislativi
ivi previsti non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, dovendosi provvedere con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione  vigente.  In
considerazione  della  complessita'  della  materia  trattata  e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli  eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema  di  decreto  legislativo  la
corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui  saldi  di
finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino
nuovi o maggiori oneri, che non  trovano  compensazione  nel  proprio
ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196.
                              Art. 16

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  settembre
  2015, che modifica la direttiva 98/70/CE,  relativa  alla  qualita'
  della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE,
  sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE)  2015/1513  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,  relativa  alla
qualita' della benzina e del  combustibile  diesel,  e  la  direttiva
2009/28/CE,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della  direttiva
medesima, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
    a) adottare le definizioni di  residuo  della  lavorazione  e  di
residui dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,  della  pesca  e  della
silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513,  al  fine  di
consentire la massima utilizzazione delle opportunita' di impiego  di
residui per produrre biocarburanti;
    b) valutare la possibilita' di concorrere  all'adempimento  degli
obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche  per  mezzo  dei  biocarburanti
utilizzabili per il  settore  del  trasporto  aereo  civile,  secondo
quanto previsto dalla medesima direttiva  98/70/CE,  come  modificata
dalla  direttiva  (UE)  2015/1513,  allo  scopo  di  assicurare  il
perseguimento degli obiettivi di riduzione  delle  emissioni  di  gas
serra  attraverso  una  regolamentazione  specifica  che  eviti  la
competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.
                              Art. 17

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
  2015, relativa alla limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di
  taluni  inquinanti  originati  da  impianti  di  combustione  medi,
  nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
  producono emissioni nell'atmosfera

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2015/2193  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle    emissioni
nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti  originati  da  impianti  di
combustione medi, il Governo provvede anche al  riordino  del  quadro
normativo degli stabilimenti che producono emissioni  nell'atmosfera,
nel quale e' compresa la disciplina  degli  impianti  di  combustione
medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva  i  principi  e
criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in  quanto
compatibili,  nonche'  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici:
    a) aggiornare la disciplina generale relativa  agli  stabilimenti
che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, mediante la  modifica  e  l'integrazione  delle
disposizioni della parte quinta  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  riferite  a  tali  stabilimenti  per  quanto  riguarda
l'installazione  e  l'esercizio,  le  procedure  autorizzative,  la
determinazione dei valori limite  di  emissione,  i  controlli  e  le
azioni conseguenti ai controlli;
    b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti
di cui alla lettera a), anche al fine di garantire  il  coordinamento
con  la  normativa  vigente  in  materia  di  autorizzazione  unica
ambientale;
    c)  aggiornare  l'allegato  I  alla  parte  quinta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori  limite
di emissione alla luce delle  migliori  tecnologie  disponibili,  con
priorita' per gli impianti di combustione e  per  la  classificazione
delle sostanze inquinanti;
    d) riconoscere agli impianti di  combustione  medi  esistenti  un
periodo di tempo sufficiente per adeguarsi  sul  piano  tecnico  alle
nuove prescrizioni;
    e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali  e  amministrative
previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in conformita' alle  disposizioni  dell'articolo  32,  comma  1,
lettera d), della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  in  modo  da
assicurare l'effettivita', la  proporzionalita'  e  la  dissuasivita'
delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non  sottoposti
ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle  sanzioni
previste per violazioni di  analoga  natura  commesse  nell'esercizio
degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,
nonche'  dello  specifico  impatto  emissivo  degli  stabilimenti  da
disciplinare.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 18

Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che
  abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

  1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Governo  e'  autorizzato  a
dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento  marittimo  e
che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
                              Art. 19

Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  decisione  quadro
  2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
  contro la corruzione nel settore privato

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  dell'economia  e  delle  finanze,  un  decreto
legislativo recante le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla
decisione quadro 2003/568/GAI del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
relativa alla lotta contro la corruzione  nel  settore  privato,  nel
rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi  generali
rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2,  3,  5  e  9,  e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi e  criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
    a) prevedere, tenendo  conto  delle  disposizioni  incriminatrici
gia' vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o da', per  se'
o per altri, anche per interposta persona, denaro  o  altra  utilita'
non dovuti a un  soggetto  che  svolge  funzioni  dirigenziali  o  di
controllo o che comunque presta attivita' lavorativa con  l'esercizio
di funzioni direttive presso societa' o enti privati, affinche'  esso
compia od ometta un atto in violazione  degli  obblighi  inerenti  al
proprio ufficio;
    b) prevedere che sia altresi' punito chiunque, nell'esercizio  di
funzioni dirigenziali o di controllo,  ovvero  nello  svolgimento  di
un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso
societa' o enti privati, sollecita o riceve, per  se'  o  per  altri,
anche per interposta persona, denaro o  altra  utilita'  non  dovuti,
ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
    c) prevedere la punibilita' dell'istigazione alle condotte di cui
alle lettere a) e b);
    d) prevedere che per il reato di  corruzione  tra  privati  siano
applicate la pena della reclusione non inferiore  nel  minimo  a  sei
mesi e  non  superiore  nel  massimo  a  tre  anni  nonche'  la  pena
accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'
nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo
presso societa' o enti privati, ove gia' condannato per  le  condotte
di cui alle lettere b) e c);
    e) prevedere  la  responsabilita'  delle  persone  giuridiche  in
relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione
pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a  seicento
quote  nonche'  con  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231.
  2. Sullo  schema  del  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica secondo le  modalita'  e  i  termini  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 20

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della  direttiva
  2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio
  2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti
  connessi e sulla concessione di  licenze  multiterritoriali  per  i
  diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore  e  dei  diritti
connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i
diritti su opere musicali per l'uso online nel  mercato  interno,  il
Governo si attiene, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  anche  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a) assicurare che la Societa' italiana degli autori ed editori  e
gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva  garantiscano  idonei
requisiti di trasparenza, efficienza e  rappresentativita',  comunque
adeguati  a  fornire  ai  titolari  dei  diritti  una  puntuale
rendicontazione dell'attivita' svolta nel loro interesse;
    b) vietare alla Societa' italiana degli autori ed editori e  agli
altri organismi di gestione collettiva di  imporre  ai  titolari  dei
diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente  necessario  per
la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;
    c) definire i requisiti di adesione alla Societa' italiana  degli
autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla
base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
    d) prescrivere che gli  statuti  della  Societa'  italiana  degli
autori ed editori e degli  altri  organismi  di  gestione  collettiva
stabiliscano  adeguati,  equilibrati  ed  efficaci  meccanismi  di
partecipazione  dei  loro  membri    al    processo    decisionale
dell'organismo;
    e) stabilire che la Societa' italiana degli autori ed  editori  e
gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva  distribuiscano
regolarmente e con la necessaria  diligenza  gli  importi  dovuti  ai
titolari dei diritti che  hanno  loro  conferito  mandato  e  che  la
distribuzione  avvenga  entro  nove  mesi  a  decorrere  dalla  fine
dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i
proventi dei diritti;
    f) prevedere che la Societa' italiana degli autori ed  editori  e
gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano  gli  importi
dovuti ai titolari dei diritti con criteri  di  economicita',  quanto
piu'  possibile  su  base  analitica,  in  rapporto  alle  singole
utilizzazioni delle opere;
    g) prevedere che gli utilizzatori siano  obbligati  a  presentare
alla Societa' italiana degli autori ed editori e agli altri organismi
di gestione collettiva, nel rispetto dei  tempi  richiesti,  rapporti
periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un  modello
tipizzato,  nonche'  ogni  informazione  necessaria  relativa  alle
utilizzazioni oggetto  delle  licenze  o  dei  contratti;  stabilire,
inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti  sanzioni
amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
    h) assicurare la messa a disposizione, da  parte  della  Societa'
italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di  gestione
collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei
reclami,  l'implementazione  di  sistemi  efficienti  di  risoluzione
alternativa  delle  controversie  e  il  ricorso  a  procedure
giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
    i) riformare l'attivita' di riscossione della  Societa'  italiana
degli  autori  ed  editori  e  degli  altri  organismi  di  gestione
collettiva in modo da aumentarne l'efficacia  e  la  diligenza  e  in
particolare,  con  riferimento    all'attivita'    dei    mandatari
territoriali,  da  garantire  trasparenti  modalita'  di  selezione
pubblica sulla base di adeguati requisiti di  professionalita'  e  di
onorabilita',  il  rafforzamento  dei  controlli  sul  loro  operato,
un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonche' l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite,  evitando  la  costituzione  di
situazioni di potenziale  conflitto  di  interessi  e  di  cumulo  di
mandati incompatibili;
    l)  prevedere  forme  di  riduzione  o  di  esenzione  dalla
corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a  organizzatori  di
spettacoli dal vivo  con  meno  di  cento  partecipanti,  ovvero  con
giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonche' in  caso  di
eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  garantendo  che,
in tali  ipotesi,  la  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
    m) assicurare la trasparenza della Societa' italiana degli autori
ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva  attraverso
la previsione dell'obbligo  di  pubblicazione,  nei  rispettivi  siti
internet,  dello  statuto,  delle  condizioni  di  adesione,  della
tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e  delle  linee  di
politica  generale  sulla  distribuzione  degli  importi  dovuti  ai
titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale  nonche',
per gli organismi  di  gestione  collettiva  operanti  in  virtu'  di
specifiche  disposizioni  di  legge,  attraverso  la  previsione
dell'obbligo di trasmettere alle Camere  una  relazione  annuale  sui
risultati dell'attivita' svolta;
    n) ridefinire, in conformita' alle disposizioni  della  direttiva
2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal  mercato,  i
requisiti minimi necessari per  le  imprese  che  intendono  svolgere
attivita'  di  intermediazione  dei  diritti  connessi,  attualmente
stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
previsto dall'articolo 39, comma  3,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, prevedendone la conseguente riforma.
                              Art. 21

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del  25  novembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  caseine  e  ai
  caseinati  destinati  all'alimentazione  umana  e  che  abroga  la
  direttiva 83/417/CEE del Consiglio

  1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Governo  e'  autorizzato  a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  25  novembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai  caseinati
destinati  all'alimentazione  umana  e  che  abroga  la  direttiva
83/417/CEE del Consiglio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Selva di Val Gardena, addi' 12 agosto 2016

                            MATTARELLA


                        Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                          Allegato A

                                                (Articolo 1, comma 1)
    1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio,  del  30  novembre  2009,
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi  in  provenienza  dai
paesi terzi;
    2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015,
che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda  determinate
prescrizioni tecniche relative alla codifica  di  tessuti  e  cellule
umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).
                                                          Allegato B

                                                (Articolo 1, comma 1)
    1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti  d'autore
e  dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online
nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);
    2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 luglio 2014, sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al
conto di pagamento,  sul  trasferimento  del  conto  di  pagamento  e
sull'accesso al  conto  di  pagamento  con  caratteristiche  di  base
(termine di recepimento: 18 settembre 2016);
    3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio,  del  20  aprile  2015,
sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
e che abroga la  decisione  95/553/CE  (termine  di  recepimento:  1°
maggio 2018);
    4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che
stabilisce i metodi di calcolo e gli  obblighi  di  comunicazione  ai
sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla  qualita'  della  benzina  e  del  combustibile  diesel
(termine di recepimento: 21 aprile 2017);
    5)  direttiva  (UE)  2015/720  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per
quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse  di  plastica  in
materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);
    6)  direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della  Commissione  (termine  di  recepimento:  26  giugno
2017);
    7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,  relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva
2009/28/CE,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);
    8)  direttiva  (UE)  2015/2193  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);
    9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre  2015,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel  settore  fiscale
(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).

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