Risoluzione n. 138831 del 15 maggio 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona - Sequestro amministrativo del centro massaggi all’insegna “Tuina” e delle relative attrezzature
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Giovedì, 01 Settembre 2016
La risoluzione n. 138831 del 15 maggio 2016 reca chiarimenti in merito all’attività di massaggi Tuina, ovvero di massaggi rivolti al benessere della persona.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
Risoluzione n. 138831 del 18 maggio 2016
[color=red][b]Oggetto: Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere
della persona - Sequestro amministrativo del centro massaggi all’insegna “Tuina” e
delle relative attrezzature[/b][/color]
Si fa riferimento alla nota inviata a mezzo PEC per competenza da parte dell’Associazione in
copia conoscenza, la quale richiede a codesto Comune l’immediato dissequestro dei locali nei quali
viene svolta, in nome e per conto di un’associata, l’attività di massaggi Tuina, ovvero di massaggi
rivolti al benessere della persona.
La medesima Associazione aveva avuto già modo di inoltrare alla scrivente Direzione un’altra
richiesta, inviata ad altro Comune, con i medesimi fini e relativa ad un’altra associata che,
analogamente, svolgeva un’attività di massaggi “Tuina” o “Thai Massage”, ovvero di massaggi
rivolti al benessere della persona e alla quale, analogamente, erano stati posti sotto sequestro i locali
nei quali tale attività era svolta, in quanto non a norma con quanto richiesto dalla legge n. 1 del
1990, relativa all’attività di estetista.
[color=red][b]Evidenzia, pertanto, come anche in questo nuovo caso l’operato sequestro cautelativo risulti
illogico ed immotivato, in quanto ispirato ad un non corretto approfondimento di leggi e disposti
che sottendono sia all’attività di estetista, sia all’attività in discipline bio-naturali, stante la
circostanza che la disciplina esercitata, ossia il massaggio Tuina, non è disciplinata dalla legge n. 1
del 1990, relativa all’attività di estetista.[/b][/color]
Riferisce, altresì, che nel verbale di ispezione del 3 maggio 2016, redatto dai N.A.S. di
Padova, non risulterebbero individuati elementi oggettivi e concreti in base ai quali sia possibile
qualificare come “estetici” i massaggi ivi eseguiti.
Al riguardo, la scrivente Direzione, per quanto di propria competenza, non può che ribadire
quanto già rappresentato con la citata precedente nota recante analogo quesito..
In via preliminare, evidenzia che con la nota n. 68457 del 14-5-2015, inviata anche al
competente Ministero della Salute, ha sostenuto che in mancanza di specifiche disposizioni
legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di
carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, ma riguardanti il più
generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non dovessero essere sottoposte a
specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista,
fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni
eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente
all’idoneità dei locali).
[b]Nella medesima nota, altresì, la scrivente ha richiamato la circostanza che il Ministero della
Salute, con la nota n. 36979 del 7-8-2013, ha precisato che l’attività del massaggio thailandese non
è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità
estetica, concordando, quindi, con la scrivente Direzione Generale sulla non applicabilità della
disciplina dell’attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi.[/b]
Infine, con nota n. 117339 del 14-7-2015, la scrivente Direzione ha avuto modo di ritenere
che l’attività di operatore di massaggi Tuina dovesse essere inserita nell’ambito più ampio della
categoria delle c.d. “Discipline Bio-Naturali”, non regolamentate a livello nazionale.
Per effetto di tale circostanza, molte Regioni hanno disciplinato la materia.
Peraltro, stante l’assenza di riferimenti normativi in questo specifico settore la Corte
Costituzionale ha censurato di illegittimità costituzionale quelle leggi regionali che hanno violato il
principio sancito nella sentenza n. 153 del 2006, secondo il quale “L’individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere
necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di
quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”, da ciò derivando
che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.
Inoltre, anche che con la sentenza n. 2904 del 2014 il T.A.R. Sicilia – Palermo, ha escluso
l’afferenza al campo estetico o sanitario dell’attività di massaggio rientrante nel campo delle
discipline bio-naturali, chiarendo così l’estraneità della materia oggetto del giudizio al campo della
disciplina di attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990.
[b]Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già
espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1
del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una
attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.[/b]
In ogni caso, la presente nota è inviata anche a codesto Ministero della Salute per eventuali e
ulteriori determinazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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[color=red][size=18pt][b]SI VEDA ANCHE[/b][/size][/color]
Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.
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