L'ufficio edilizia sostiene che, ai sensi dell'art.99 comma 4 della L.R. 65/14, in un capannone con destinazione d'uso artigianale può essere attivato un esercizio di vendita a condizione che l'attività prevalente sia l'artigianale e che non vi siano interventi edilizi. Quindi si chiede come può essere delimitata la superficie di vendita se non possono essere effettuate opere edilizie?
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L'ufficio edilizia sostiene che, ai sensi dell'art.99 comma 4 della L.R. 65/14, in un capannone con destinazione d'uso artigianale può essere attivato un esercizio di vendita a condizione che l'attività prevalente sia l'artigianale e che non vi siano interventi edilizi. Quindi si chiede come può essere delimitata la superficie di vendita se non possono essere effettuate opere edilizie?
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La risposta dell'ufficio edilizia è CORRETTA. La destinazione d'uso principale (in termini di superficie utilizzata) è quella che determina la compatibilità. Quindi un artigiano che utilizza meno del 50% della superficie per attività commerciale è compatibile con la destinazione artigianale (a meno che lo strumento urbanistico comunale non abba un espresso divieto, ma non sembra questo il caso).
NESSUNA NORMA impone che le superfici diverse siano delimitate FISICAMENTE e quindi è sufficiente che l'interessato alleghi PLANIMETRIA dove indica l'area commerciale e quella artigianale.
CONSIGLIATE semmai allo stesso (soprattutto per evitare problemi in vigilanza) di realizzare delimitazioni non fisse (es. degli arredi, tavoli, mobili, diverso colore del pavimento, strisce rosse, catenelle, cartello di divieto di accesso), così da assicurarsi che il pubblico dell'esercizio commerciale non acceda all'area artigiana.