Assunzione di funzioni di Comandante della Polizia locale in capo al Sindaco all'interno della Commissione Comunale Vigilanza Locali e Pubblico Spettacolo (CCVLPS).
[b]Massima [/b]
[color=red][b]Non si ritiene condivisibile l'assunzione in capo al Sindaco della responsabilità del Servizio di polizia locale, in quanto ciò comporterebbe il concentrarsi in capo al medesimo soggetto dei duplici aspetti di indirizzo e controllo da un lato, e gestione operativa del Comando dall'altro.
Inoltre l'art. 16 della L.R. 9/2009 prevede che il ruolo di Comandante della polizia locale sia affidato a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale.
Non pare un'alternativa praticabile la nomina di un operatore di Polizia locale esterno al Comune in cui si svolgerà la CCVLPS, in quanto quest'ultima, ex art. 141 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 365, è 'comunale, e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata[/b][/color]
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Il Sindaco chiede un parere in merito alla possibilità, per lo stesso, di svolgere nell'ambito della CCVLPS sia le funzioni di Presidente che quelle di Comandante della Polizia locale, in quanto responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge 448/2001.
Preliminarmente si osserva che lo scrivente Servizio, come già espresso con parere prot. n. 2964 del 16.03.2011, non ritiene condivisibile l'assunzione in capo al Sindaco della responsabilità del Servizio di polizia locale.
Ciò in considerazione del fatto che l'art. 2 della legge 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), e l'art. 8 comma 4 della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) prevedono in capo al Sindaco il potere di impartire direttive e di vigilare sull'espletamento di tale servizio.
Qualora il Sindaco venisse investito delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia locale, andrebbero a concentrarsi in capo al medesimo soggetto i duplici aspetti di indirizzo e controllo da un lato, e gestione operativa del Comando dall'altro. Ne deriverebbe che il Sindaco andrebbe ad impartire direttive a se stesso, e sarebbe altresì il soggetto preposto a controllare l'operato posto in essere da se medesimo.
Inoltre, si sottolinea che l'art. 16 della L.R. 9/2009 prevede che il ruolo di Comandante sia affidato a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, requisiti che il Sindaco del Comune che sottopone tale quesito non soddisfa.
A parere dello scrivente ufficio non sembra dunque corretto che un Sindaco conferisca a se stesso la responsabilità del Servizio di polizia locale.
In secondo luogo si evidenzia che, qualora il Comune non disponga di un Corpo di Polizia locale, è necessario che tale funzione venga svolta in forma associata, in base agli artt. 10 e 14 della L.R. 9/2009; tale obbligo ricade in capo al Comune dal venir meno, a decorrere dal 30 giugno 2016, della forma associativa preesistente.
[b]Non pare un'alternativa praticabile quella di nominare un operatore di Polizia locale esterno al Comune in cui si svolgerà la CCVLPS, in quanto l'art. 141 bis del Regolamento n. 635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773/1931) prevede testualmente: 'la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata'. [/b]
[b]Da ciò ne consegue che il Comandante del Corpo di polizia municipale nominato come componente, debba avere la responsabilità del Comune singolo o associato in cui la stessa CCVLPS viene convocata. [/b]
Infine, si segnala che la CCVLPS potrebbe essere gestita in forma associata tramite l'UTI in quanto rientrante nella lettera d) dell'art. 26 della L.R. 26/2014 'attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico'. La deliberazione della Giunta regionale n. 1093/2016 infatti, avente ad oggetto la declaratoria delle funzioni per le quali è previsto l'esercizio in forma associata ex artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014, nel dettaglio delle attività relative al punto d) 'attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico' dell'art. 26 L.R. 26/2014, prevede al punto h) che vi rientrino, tra gli altri, i provvedimenti autorizzatori in materia di 'pubblico spettacolo e giochi'.
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=46973