Data: 2016-09-01 06:20:48

Riforma del PROCESSO - DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Riforma del PROCESSO - DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

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[color=red][b]DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 [/b][/color]
[b]Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte  di
cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per  la
giustizia amministrativa. (16G00186) [/b]
(GU n.203 del 31-8-2016)
[b]  Vigente al: 31-8-2016  [/b]
Capo I

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di
cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per la definizione del contenzioso presso  la  Corte  di
cassazione  e  adottare  misure  per  l'efficienza  degli  uffici
giudiziari;
  Considerata la finalita' di assicurare una  maggiore  funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti
misure;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonche' in
materia  di  magistratura  amministrativa  e  di  organizzazione  dei
relativi uffici;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze;

                                Emana


                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e  del  ruolo
  per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita'  per
  la definizione del contenzioso

  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare  temporaneamente  i  magistrati  addetti  all'ufficio  del
massimario e del  ruolo  con  anzianita'  di  servizio  nel  predetto
ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni  della  Corte  per  lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
  Il collegio giudicante della Corte non puo' essere composto da piu'
di un magistrato dell'ufficio del massimario e del  ruolo,  applicato
ai sensi del comma che precede.».

                              Art. 2

Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre  i  tempi  di
  copertura delle vacanze nell'organico degli  uffici  giudiziari  di
  primo grado

  1. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per  una
sola volta, a un periodo  di  formazione  teorico-pratica  presso  le
Corti di appello, i tribunali  ordinari,  gli  uffici  requirenti  di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e  i
tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»
sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a  domanda  e  per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso  la
Corte di cassazione, le Corti di appello, i  tribunali  ordinari,  la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti
di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e
i tribunali per i minorenni  della  durata  complessiva  di  diciotto
mesi.»;
    b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite  le  seguenti:  «con  il  Consiglio  nazionale  forense
relativamente agli uffici di legittimita', nonche'».
  2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8:
      1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi  a  concorso»  sono
inserite le seguenti «e  di  quelli  aumentati  ai  sensi  del  comma
3-bis»;
      2) dopo il comma 3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Entro
cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali  del  concorso  il
Ministro  della  giustizia  richiede  al  Consiglio  superiore  della
magistratura di assegnare ai concorrenti  risultati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, ulteriori  posti  disponibili  o  che  si
renderanno tali entro sei mesi  dall'approvazione  della  graduatoria
medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli  messi
a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede  entro
un mese dalla richiesta.»;
    b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato.
  3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine  di  consentire
una piu' celere copertura delle vacanze  nell'organico  degli  uffici
giudiziari di primo  grado,  il  tirocinio  dei  magistrati  ordinari
dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi  negli  anni  2014  e
2015  e  nominati  con  decreto  ministeriale  adottato  a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in
via straordinaria,  la  durata  di  dodici  mesi  e  si  articola  in
sessioni, una delle  quali  della  durata  di  due  mesi,  anche  non
consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura
ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi,  effettuata
presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi  in  cui
si articola  la  sessione  presso  gli  uffici  giudiziari,  a  norma
dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n.  26  del
2006, hanno la seguente durata:
    a) tre mesi, per il primo periodo;
    b) due mesi, per il secondo periodo;
    c) cinque mesi, per il terzo periodo.
  4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano  anche  ai
concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  e'
autorizzata la spesa di euro  5.804.334  per  l'anno  2017,  di  euro
6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro
3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro
3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro
3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro
3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.

                              Art. 3

  Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati

  1. All'articolo 194, primo comma,  del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12,  le  parole:  «,  ad  una  sede  da  lui  chiesta»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

                              Art. 4

Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e  divieto
  di assegnazione del personale dell'amministrazione della  giustizia
  ad altre amministrazioni

  1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale  amministrativo
di  cui  al  periodo  precedente  non  puo'  essere  destinato
temporaneamente  ad  altri  uffici  del  distretto  giudiziario  di
appartenenza senza il nulla-osta  del  presidente  del  tribunale  di
sorveglianza.».
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio  1997,  n.  127,  il  personale  in  servizio  presso
l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per  il  personale
con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato  o
assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31  dicembre
2019.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente
ai comandi, ai distacchi e alle  assegnazioni,  in  corso  nonche'  a
quelli presso gli organi costituzionali.

                              Art. 5

Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
  Corte  di  cassazione  e  modifica  del  limite  di  eta'  per  il
  conferimento di funzioni direttive di legittimita'

  1. Al fine di assicurare la continuita'  negli  incarichi  apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione
e la Procura Generale della Corte di  cassazione,  in  ragione  delle
molteplici  iniziative  di  riforma  intraprese  per  la  definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema  Corte  di
cassazione e la Procura Generale, i quali  non  abbiano  compiuto  il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2016  e  che
debbano essere  collocati  a  riposo  nel  periodo  compreso  fra  la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.  Per  tutti
gli altri magistrati  ordinari  resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014.
  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza  del  posto  messo  a  concorso,  assicurano
almeno quattro anni di servizio prima della data  di  collocamento  a
riposo. Le funzioni direttive  di  cui  all'articolo  10,  comma  14,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza  del  posto  messo  a  concorso,  assicurano
almeno tre anni di  servizio  prima  della  data  di  collocamento  a
riposo.».

                              Art. 6

Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n.  111,  in  materia  di  norme
                    sull'ordinamento giudiziario

  1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  «a) alla lettera I il  numero:  "366"  e'  sostituito  dal  numero:
"314";
  b) alla lettera L il numero:  "9.039"  e'  sostituito  dal  numero:
"9.091".».
Capo II

[color=red][b]Misure urgenti per la Giustizia amministrativa[/b][/color]

                              [b] Art. 7

        Disposizioni sul processo amministrativo telematico [/b]

  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Al processo  amministrativo  telematico  si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.
    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si  applica
per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»;
    b) all'articolo 136:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. I difensori, le parti nei casi in cui  stiano  in  giudizio
personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e
i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche  in
considerazione  della  ricorrenza  di  particolari  ragioni  di
riservatezza legate alla posizione delle parti o  alla  natura  della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio  se  la  questione  sorge  in  udienza  possono  dispensare
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito  di  cui
al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e
negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita'  telematiche
previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme  di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e
dei documenti.»;
      2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti» e le
parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
      3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
      «2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'  telematiche
la copia informatica, anche per immagine, di un atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia  conforme,
attesta  la  conformita'  della  copia  al  predetto  atto  mediante
l'asseverazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di
conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto  o
del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di
cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto  la  veste
di pubblici ufficiali.
      2-quater. Il presidente della  sezione  o  il  collegio  se  la
questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in
causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il  deposito  di
scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare  mediante
upload attraverso il sito istituzionale.».
  2. Alle norme di attuazione,  di  cui  all'allegato  2  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1°  gennaio  2017,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere  eseguite»
sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;
    b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. E' assicurata la possibilita'  di  depositare  con  modalita'
telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  dell'ultimo
giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro  le  ore  24:00
del  giorno  di  scadenza  e'  generata  la  ricevuta  di  avvenuta
accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente,  andato
a buon fine. Agli effetti dei termini a  difesa  e  della  fissazione
delle udienze camerali e pubbliche  il  deposito  degli  atti  e  dei
documenti in scadenza  effettuato  oltre  le  ore  12:00  dell'ultimo
giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;
    c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Nei casi in  cui  e'  previsto  il  deposito  di  atti  e
documenti  in  forma  cartacea,  il  segretario  forma  un  fascicolo
cartaceo  recante  i  dati  identificativi  del  procedimento;  nel
fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante  del  fascicolo
d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli  atti
legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti  depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal  segretario  ai  sensi  del
comma 4.»;
    d)  all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-bis,  sono  inseriti  i
seguenti:
    «1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,  tutti  gli
adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione  inerenti
ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal  1°  gennaio  2017
sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto  disciplinato
nel decreto di cui al comma 1.
    1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi,  degli
scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con
PEC  o,  nei  casi  previsti,  mediante  upload  attraverso  il  sito
istituzionale, dai domiciliatari anche non  iscritti  all'Albo  degli
avvocati. Le comunicazioni di segreteria  sono  fatte  alla  PEC  del
domiciliatario.»;
    e) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
    «13-bis.  Misure  transitorie  per  l'uniforme  applicazione  del
processo amministrativo telematico.
    1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il
collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il
punto  di  diritto  sottoposto  al  suo  esame    e    vertente
sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo
amministrativo  telematico  ha  gia'  dato  luogo  a  significativi
contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di  altri  tribunali
amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali  da  incidere
in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte,  con  ordinanza
emanata su richiesta di parte o d'ufficio e  pubblicata  in  udienza,
puo' chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale  o
della sezione staccata di appartenenza di  sottoporre  al  presidente
del Consiglio di Stato istanza di rimessione  del  ricorso  all'esame
dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione  del
giudizio  alla  prima  udienza  successiva  al  sessantesimo  giorno
dall'udienza in cui e'  pubblicata  l'ordinanza.  Il  presidente  del
tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni  dalla
richiesta;  il  silenzio  equivale  a  rigetto.  Il  presidente  del
Consiglio di Stato  comunica  l'accoglimento  della  richiesta  entro
trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti  al
tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione della
plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio  di  Stato
entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equivale  a
rigetto. L'adunanza plenaria e' calendarizzata  non  oltre  tre  mesi
dalla richiesta, e decide la sola questione di  diritto  relativa  al
processo amministrativo telematico.».
  3. Le modifiche introdotte dal presente  articolo,  nonche'  quelle
disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2015,  n.  132,  hanno  efficacia  con  riguardo  ai  giudizi
introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo  grado,  a
far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati  anteriormente  a
tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento  del  grado
di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e  comunque  non
oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per  i
giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere  depositata  almeno  una
copia  cartacea  del  ricorso  e  degli  scritti  difensivi,  con
l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico.
  5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute
negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  non  si
applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39
e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo  della
giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal  1°  gennaio  2017  i
depositi telematici degli  atti  processuali  e  dei  documenti  sono
effettuati dai difensori e dalle Pubbliche  amministrazioni  mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante  dai  pubblici  elenchi,  gestiti  dal  Ministero  della
giustizia.
  7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle  attivita'
relative  all'avvio  del  processo  amministrativo  telematico,  di
garantire  le  disponibilita'  delle  risorse  umane  e  strumentali
occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di
servizio, e' istituita una commissione  di  monitoraggio,  presieduta
dal presidente  aggiunto  del  Consiglio  di  Stato  e  composta  dal
presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita'  di  ruolo,  dal  segretario  generale  della  giustizia
amministrativa,  dal  responsabile  del  servizio  centrale  per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione,  nonche',  ove
necessario,  da  altri  componenti  aventi  particolari  competenze
tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati  dal  consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa in misura non  superiore
a tre. La partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a  titolo
totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale  e  delle
risorse strumentali e  logistiche  del  segretariato  generale  della
giustizia amministrativa. Il presidente  aggiunto  del  Consiglio  di
Stato  riferisce  mensilmente  al  consiglio  di  presidenza  della
giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della  commissione
e  propone  le  eventuali  modifiche  organizzative  che  si  rendono
necessarie per la migliore funzionalita' del processo  amministrativo
telematico.
  8. E' abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge  30
giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
agosto 2016, n. 161.

                              [b]Art. 8

              Ufficio per il processo amministrativo [/b]

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata  del  processo  e  la
piena  attuazione  del  processo  amministrativo  telematico,  dopo
l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito  il
seguente:
  «Art.  53-ter  (Ufficio  per  il  processo).  -  1.  A  supporto
dell'attivita'  dei  magistrati  amministrativi  sono  costituite
strutture  organizzative  interne  degli  uffici  di  segreteria  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
regione  siciliana,  dei  tribunali  amministrativi    regionali,
denominate:  "ufficio  per  il  processo",  mediante  l'utilizzo,
nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella  A  allegata
al presente  provvedimento,  del  personale  di  segreteria  di  area
funzionale III. Alla suddetta attivita' possono, altresi', concorrere
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a  norma  dell'articolo  37,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio  disciplinato  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  17  marzo
2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento  del  tirocinio
per l'accesso alla professione forense  ai  sensi  dell'articolo  41,
comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti
e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del  caso,
prevedendo  un  unico  ufficio  per  una  pluralita'  di  sezioni
dell'ufficio giudiziario, nonche' eventualmente  fissando  il  limite
dimensionale  minimo  dell'ufficio  giudiziario,  necessario  per
l'attivazione dell'ufficio per il processo.».
  2. Le disposizioni attuative del comma 1  sono  emanate  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.
[b]
                              Art. 9

    Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa [/b]

  1. Per  assicurare  la  funzionalita'  del  Servizio  centrale  per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione  della  giustizia
amministrativa,  nonche'  per  l'attuazione  del  programma  di
digitalizzazione degli uffici giudiziari,  in  vista  dell'avvio  del
processo amministrativo telematico previsto per il 1°  gennaio  2017,
la dotazione  organica  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle  aree
funzionali, delle posizioni economiche e  dei  profili  professionali
del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato  e  dei
tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella  A
allegata  al  presente  decreto  e  secondo  i  posti  di  funzione
dirigenziali, cosi' come previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.
  2. La  copertura  e'  assicurata  mediante  autorizzazione  di  una
procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita'  di  personale,  a
tempo  indeterminato,  mediante  procedure  concorsuali  pubbliche
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, da inquadrare rispettivamente, tre,
come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale,  trenta  nella  III
Area del personale non  dirigenziale,  posizione  economica  F1,  nel
profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area
del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nel  profilo
professionale di assistente informatico.
  3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2,
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato  si  provvede,  nei
limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia
amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto,  e
della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali  e
alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche'
alla individuazione di nuovi  profili  anche  tecnici,  nel  rispetto
dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
  4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge  23  dicembre  2014,
n.190, e  successive  modificazioni,  nonche'  in  deroga  ai  limiti
assunzionali previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di  turn
over.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  con  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6.

                              Art. 10

Proroga degli effetti del trattenimento  in  servizio  di  magistrati
  amministrativi e contabili e avvocati dello Stato

  1. Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'  della  giustizia
amministrativa  e  in  particolare  delle  funzioni  consultive  e
giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo
5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio  di  Stato
nella posizione equivalente ai magistrati ordinari  individuati  allo
stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il  settantesimo
anno di eta' al 31 dicembre 2016.
  2. Per assicurare la funzionalita' della Avvocatura dello Stato, le
disposizioni dell'articolo  5,  comma  1,  si  applicano  anche  agli
avvocati  dello  Stato  nella  posizione  equivalente  ai  magistrati
ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016.
  3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalita' della Corte  dei
conti, gli effetti dell'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114,  sono  differiti  al  31  dicembre  2017  per  i
magistrati  contabili  in  servizio,  con  funzioni  direttive  o
semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2016  e  che  debbano  essere  collocati  a
riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016
e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta
fermo il termine ultimo  di  permanenza  in  servizio  stabilito  dal
citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

                              Art. 11

                      Disposizioni finanziarie

  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita  dalla  seguente:
«1075», le parole: «821 nel corso  dell'anno  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
  2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83,  la  parola:  «40.966.000»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita  dalla  seguente:
«51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla  seguente:
«50.650.000».
  3. All'articolo 22, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, la  parola:  «37.766.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «49.450.000».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  5,
pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017,  a  6.214.395
euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019,  a  3.254.431
euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021,  a  3.563.285
euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023,  a  3.702.158
euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a  3.841.032
euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari  a  euro
2.553.700 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma  11-bis
del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia
amministrativa, che  restano,  pertanto,  acquisite  all'entrata  del
bilancio dello Stato.
                              Art. 12

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 agosto 2016

                            MATTARELLA


                            Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                            ministri

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

Tabella A

      CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
                        RIEPILOGO NAZIONALE
    QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE FUNZIONALI- POSIZIONI ECONOMICHE
                        DOTAZIONE ORGANICA
                DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI

              Parte di provvedimento in formato grafico

riferimento id:35801

Data: 2016-09-01 06:38:35

Re:Riforma del PROCESSO - DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Per aggiornamento sulla COMPLESSIVA [color=red][b]RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE[/b][/color] si veda:

[img]http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/img/header/logo_camera.jpg[/img]

http://www.camera.it/leg17/522?tema=riforma_del_processo_civile

riferimento id:35801

Data: 2016-10-30 06:37:56

Re:Riforma del PROCESSO - DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168


LEGGE 25 ottobre 2016, n. 197
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31  agosto
2016,  n.  168,  recante  misure  urgenti  per  la  definizione  del
contenzioso presso la Corte di  cassazione,  per  l'efficienza  degli
uffici  giudiziari,  nonche'  per  la  giustizia  amministrativa.
(16G00210)
(GU n.254 del 29-10-2016)
  Vigente al: 30-10-2016 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                              Art. 1

  1. Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure  urgenti
per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per
l'efficienza  degli  uffici  giudiziari,  nonche'  per  la  giustizia
amministrativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 ottobre 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

                      MODIFICAZIONI APPORTATE
                      IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168

  All'articolo 1:
    al comma 1:
      all'alinea, le parole:  «del  regio  decreto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al  regio
decreto»;
      al  primo  capoverso,  dopo  le  parole:  «puo'  applicare
temporaneamente» sono inserite le seguenti: «,  per  un  periodo  non
superiore a tre anni e non rinnovabile,» e dopo  le  parole:  «a  due
anni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano conseguito  almeno  la
terza valutazione di professionalita',»;
      al secondo capoverso, le parole: «Il collegio giudicante  della
Corte non puo' essere composto da» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Di ciascun collegio giudicante della Corte di  cassazione  non  puo'
fare parte» e le parole: «del  comma  che  precede»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del terzo comma».
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. (Misure per la ragionevole durata del procedimento per
la decisione del ricorso per cassazione). - 1. Al codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 375:
      1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "La Corte, a  sezione  semplice,  pronuncia  con  ordinanza  in
camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la  trattazione  in
pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale  deve  pronunciare,  ovvero  che  il
ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di  cui  all'articolo
376 in esito  alla  camera  di  consiglio  che  non  ha  definito  il
giudizio";
    b)  all'articolo  376,  primo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Se, a un sommario  esame  del  ricorso,  la
suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente,  omessa
ogni formalita', rimette gli atti alla sezione semplice";
    c) all'articolo 377:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Fissazione
dell'udienza  o  dell'adunanza  in  camera  di  consiglio  e  decreto
preliminare del presidente";
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il
presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando
occorre, ordina con  decreto  l'integrazione  del  contraddittorio  o
dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione  a  norma
dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata";
    d) all'articolo 379:
      1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
      "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a
esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i  difensori
delle parti a svolgere le loro difese";
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
      "Non sono ammesse repliche";
    e) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
    "Art. 380-bis.  (Procedimento  per  la  decisione  in  camera  di
consiglio  sull'inammissibilita'  o  sulla  manifesta  fondatezza  o
infondatezza del ricorso). - Nei  casi  previsti  dall'articolo  375,
primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore  della  sezione
indicata nell'articolo 376, primo  comma,  il  presidente  fissa  con
decreto l'adunanza  della  Corte  indicando  se  e'  stata  ravvisata
un'ipotesi  di  inammissibilita',  di  manifesta  infondatezza  o  di
manifesta fondatezza del ricorso.
    Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il
decreto e' notificato  agli  avvocati  delle  parti,  i  quali  hanno
facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
    Se ritiene che non ricorrano le  ipotesi  previste  dall'articolo
375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte  in  camera  di  consiglio
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice";
      f) dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente:
      "Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione  in  camera  di
consiglio dinanzi alla  sezione  semplice). -  Della  fissazione  del
ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi
dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati
delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima.  Il
pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue  conclusioni
scritte non oltre venti  giorni  prima  dell'adunanza  in  camera  di
consiglio. Le parti possono depositare  le  loro  memorie  non  oltre
dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico  ministero
e delle parti";
      g) l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente:
      "Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze  di
regolamento di giurisdizione e di competenza). -  Nei  casi  previsti
dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede  al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
      Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza
sono notificati, almeno  venti  giorni  prima,  agli  avvocati  delle
parti, che hanno facolta' di  presentare  memorie  non  oltre  cinque
giorni prima della medesima adunanza.
      In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento  del
pubblico ministero e delle parti";
      h)  all'articolo  390,  primo  comma,  le  parole:  "o  siano
notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi  di
cui all'articolo 380-ter" sono sostituite  dalle  seguenti:  "o  sino
alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano  notificate  le
conclusioni  scritte  del  pubblico  ministero  nei  casi  di  cui
all'articolo 380-ter";
      i) all'articolo 391:
        1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
        "Sulla  rinuncia  e  nei  casi  di  estinzione  del  processo
disposta per legge la Corte  provvede  con  ordinanza  in  camera  di
consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi  contro  lo  stesso
provvedimento  fissati  per  la  pubblica  udienza.  Provvede  il
presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della
decisione";
        2) al secondo  comma,  dopo  le  parole:  "Il  decreto"  sono
inserite le seguenti: ", l'ordinanza";
      l) all'articolo 391-bis:
        1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
        "Se la sentenza o  l'ordinanza  pronunciata  dalla  Corte  di
cassazione e' affetta da errore  materiale  o  di  calcolo  ai  sensi
dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai  sensi  dell'articolo
395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la  correzione  o
la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La
correzione puo' essere chiesta,  e  puo'  essere  rilevata  d'ufficio
dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo'  essere  chiesta
entro il termine perentorio di sessanta  giorni  dalla  notificazione
ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento";
        2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
        "Sulla correzione la Corte  pronuncia  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma";
        3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
        "Sul ricorso per revocazione, anche per le  ipotesi  regolate
dall'articolo  391-ter,  la  Corte  pronuncia  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo  comma,  se
ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla  pubblica  udienza
della sezione semplice".
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati
alla medesima data per  i  quali  non  e'  stata  fissata  udienza  o
adunanza in camera di consiglio».
  All'articolo 2:
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo  II
del decreto legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  e  al  fine  di
consentire una piu'  celere  copertura  delle  vacanze  nell'organico
degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio  dei  magistrati
ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi  negli  anni
2014 e 2015 e nominati con  decreto  ministeriale  adottato  a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  ad
eccezione dei magistrati ordinari vincitori  del  concorso  riservato
alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto  del  Ministro
della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 71 del 12  dicembre  2014,  e  nominati  con
decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre  2015,  ha,  in  via
straordinaria, la durata di dodici mesi e si  articola  in  sessioni,
una delle quali della durata di un mese effettuata presso  la  Scuola
superiore della magistratura ed una  della  durata  di  undici  mesi,
anche non  consecutivi,  effettuata  presso  gli  uffici  giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione  presso
gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del  citato
decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
      a) tre mesi, per il primo periodo;
      b) due mesi, per il secondo periodo;
      c) sei mesi, per il terzo periodo».
  All'articolo 3:
    al comma 1, le parole: «del regio decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e le
parole: «"ad una sede"» sono sostituite dalle seguenti:  «",  ad  una
sede"»;
  Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1  concernenti  la  modifica  del
termine non si  applicano  ai  magistrati  assegnati  in  prima  sede
all'esito  del  tirocinio  che  hanno  assunto  l'effettivo  possesso
dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano  in  ogni
caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra  sede  o
di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di  entrata
in vigore del presente decreto».
  All'articolo 4:
    al comma 3, le parole:  «e  alle  assegnazioni,  in  corso»  sono
sostituite dalle seguenti: «e alle assegnazioni in corso».
  All'articolo 5:
    al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo,  le  parole:  «al
momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data».
  All'articolo 6:
    al comma 1, alinea, le parole: «alla legge  30  luglio  2007,  n.
111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge  5  marzo  1991,  n.
71»;
    alla rubrica, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono
sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71».
  All'articolo 7:
    al comma 1:
      alla lettera a),  capoverso  1-ter,  le  parole:  «soggetti  al
processo amministrativo telematico» sono sostituite  dalle  seguenti:
«soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico»;
    alla lettera b):
      al numero 1) e' premesso il seguente:
      «01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "o
di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia
delle comunicazioni di segreteria e' sufficiente che vada a buon fine
una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente
il collegio difensivo"»;
      al numero 1), capoverso  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  la
parola:  «dispensare»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  previo
provvedimento motivato,»;
      il numero 2) e' sostituito dal seguente:
      «2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
      "2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2,  tutti  gli  atti  e  i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari,  del  personale  degli
uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica"»;
      al numero 3):
      al  capoverso  2-ter,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«all'articolo 22, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di
cui al» e dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:  «Analogo
potere di attestazione di  conformita'  e'  esteso  agli  atti  e  ai
provvedimenti presenti nel  fascicolo  informatico,  con  conseguente
esonero dal  versamento  dei  diritti  di  copia.  Resta  escluso  il
rilascio della copia  autentica  della  formula  esecutiva  ai  sensi
dell'articolo 475 del  codice  di  procedura  civile,  di  competenza
esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari»;
      al  capoverso  2-quater,  le  parole:  «a  depositare»  sono
sostituite dalle seguenti: «a depositarli»  e  le  parole:  «il  sito
istituzionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  sito  internet
istituzionale»;
    al comma 2:
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
      «c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Al fine di garantire la tenuta del  sistema  e  la
perfetta  ricezione  dei  depositi,  il  Segretario  generale  della
giustizia amministrativa  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,  i
limiti delle dimensioni  del  singolo  file  allegato  al  modulo  di
deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e  se
non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo
o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio se la questione sorge  in  udienza  possono  autorizzare  il
deposito cartaceo"»;
    alla lettera d), capoverso 1-quater, al primo periodo, la parola:
«devono» e'  sostituita  dalla  seguente:  «possono»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «sono  fatte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere fatte»;
    alla lettera e):
      all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo IV,»;
    al capoverso 13-bis:
      le parole: «13-bis.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Art.
13-bis.»;
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «e l'applicazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  sull'applicazione»  e  le  parole:
«chiedere al presidente  del  tribunale  amministrativo  regionale  o
della sezione staccata di appartenenza di» sono soppresse, il secondo
periodo e' soppresso, al terzo periodo, le parole:  «della  plenaria»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'adunanza plenaria» e, al quinto
periodo, le parole: «e'  calendarizzata  non  oltre  tre  mesi  dalla
richiesta,» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  convocata  per  una
data non successiva a tre mesi dalla richiesta»;
    al comma 3,  le  parole:  «dall'articolo  38,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma  1-bis,
del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  132»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo»;
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle  norme  di
attuazione, di cui all'allegato 2 al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
    "1-bis. In attuazione del criterio di graduale  introduzione  del
processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si  procede
alla  sperimentazione  delle  nuove  disposizioni  presso  tutti  i
tribunali amministrativi regionali e le sezioni  giurisdizionali  del
Consiglio  di  Stato.  L'individuazione  delle  concrete  modalita'
attuative  della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi  della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto"»;
    al comma 7:
      al primo periodo, le parole da: «nonche', ove necessario,» fino
a: «tre» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' da altri componenti
aventi    particolari    competenze    tecniche,    anche    esterni
all'amministrazione,  scelti  dal  consiglio  di  presidenza  della
giustizia amministrativa in misura non superiore a due,  di  cui  uno
nell'ambito di un elenco  di  tre  soggetti  indicati  dal  Consiglio
nazionale forense e uno nell'ambito di  un  elenco  di  tre  soggetti
indicati dalle associazioni specialistiche  piu'  rappresentative  di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera s),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo»;
      e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Alle  sedute  del
consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa  nelle  quali
possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la  migliore
funzionalita' del processo amministrativo telematico partecipano, con
diritto  di  voto  in  relazione  all'adozione  di  tali  misure,  il
presidente aggiunto del  Consiglio  di  Stato  ed  il  presidente  di
tribunale amministrativo regionale  con  la  maggiore  anzianita'  di
ruolo.»;
    al comma 8,  le  parole:  «E'  abrogato»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Sono  abrogati  il  comma  1-bis  dell'articolo  38  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e»;
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
    «8-bis. A decorrere dal  1º  gennaio  2017,  i  pareri  resi  dal
Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi  all'attivita'
consultiva sono sottoscritti con firma digitale.
    8-ter. In considerazione dell'avvio del  processo  amministrativo
telematico previsto per il 1º gennaio 2017, l'articolo 192 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 192. (L) - (Modalita' di pagamento). -  1.  Salvo  il  caso
previsto  dal  comma  2,  il  contributo  unificato  e'  corrisposto
mediante:
      a) versamento ai concessionari;
      b) versamento in conto corrente postale intestato alla  sezione
di tesoreria provinciale dello Stato;
      c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio  e  di
valori bollati.
    2. Il contributo unificato per  i  ricorsi  proposti  dinanzi  al
giudice amministrativo e' versato  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
    3. Il comma 2 si applica ai  ricorsi  depositati  successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  medesimo  comma
2. Nelle more dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  2,  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.
    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
resta fermo il disposto dell'articolo 191.
    5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
    8-quater.  Le  disposizioni  in  materia  di  contenzioso  sulle
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei
comuni, delle province e delle regioni, previste  dal  libro  quarto,
titolo  VI,  del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applicano anche al  contenzioso  sulle  operazioni  elettorali  delle
citta' metropolitane.
    8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. (Sinteticita' e chiarezza degli atti di  parte). -  1.
Al fine di assicurare la sinteticita' e la chiarezza  degli  atti  di
parte, anche  in  considerazione  dell'avvio  e  dell'attuazione  del
processo amministrativo telematico, al decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma  2,  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  ",  secondo  quanto  disposto  dalle  norme  di
attuazione";
    b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Processo
amministrativo  telematico  e  criteri  di  redazione  degli  atti
processuali";
      2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente:
      "Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli
atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del
giudizio in coerenza con i principi di sinteticita'  e  chiarezza  di
cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso
e  gli  altri  atti  difensivi  secondo  i  criteri  e  nei  limiti
dimensionali stabiliti con decreto del presidente  del  Consiglio  di
Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di
presidenza della giustizia  amministrativa,  il  Consiglio  nazionale
forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di
categoria degli avvocati amministrativisti.
      2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli
atti  difensivi  si  tiene  conto  del  valore  effettivo  della
controversia, della sua natura  tecnica  e  del  valore  dei  diversi
interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti
sono  escluse  le  intestazioni  e  le  altre  indicazioni  formali
dell'atto.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i
quali, per specifiche ragioni,  puo'  essere  consentito  superare  i
relativi limiti.
      4. Il Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa,
anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui  al
comma 1, effettua un  monitoraggio  annuale  al  fine  di  verificare
l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di
formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e'  soggetto  ad
aggiornamento  con  cadenza  almeno  biennale,  con  il  medesimo
procedimento di cui al comma 1.
      5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti  limiti.  L'omesso  esame  delle
questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non  e'
motivo di impugnazione".
      2. Dalla data di entrata in vigore del decreto  del  presidente
del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle
norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:
        a) al comma 6  dell'articolo  120  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  n.  104
del 2010, le parole da: "Al fine di consentire" fino  alla  fine  del
comma sono soppresse;
        b) il comma  2-bis  dell'articolo  40  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, e' abrogato».
  All'articolo 8:
    al comma 1, capoverso Art. 53-ter, comma  1,  primo  periodo,  le
parole:  «tabella  A  allegata  al  presente  provvedimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «tabella A allegata  al  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter  e  19-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426».
  All'articolo 11:
    al comma 2, dopo  le  parole:  «All'articolo  22,  comma  1,»  e'
inserita la seguente: «alinea,» e  dopo  le  parole:  «n.  83,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132,»;
    al comma 4, dopo le  parole:  «3.841.032  euro»  e'  inserita  la
seguente: «annui»;
    al comma 6, dopo le  parole:  «euro  2.553.700»  e'  inserita  la
seguente: «annui».

riferimento id:35801

Data: 2016-10-30 06:38:43

Re:Riforma del PROCESSO - DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

[size=18pt][b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 [/b][/size]
[color=red][b]Testo del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 203 del 31  agosto  2016),  coordinato  con  la
legge di conversione 25  ottobre  2016,  n.  197  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1),  recante:  «Misure  urgenti  per  la
definizione del  contenzioso  presso  la  Corte  di  cassazione,  per
l'efficienza  degli  uffici  giudiziari,  nonche'  per  la  giustizia
amministrativa.». (16A07778) [/b][/color]
(GU n.254 del 29-10-2016)
  Vigente al: 29-10-2016 
Capo I

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di
cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari

[color=blue][i]Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. [/i][/color]

   
                              Art. 1

Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e  del  ruolo
  per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita'  per
  la definizione del contenzioso

  1. All'articolo 115 (( dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
  «Il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare temporaneamente, (( per un periodo non superiore a tre anni
e non rinnovabile )), i magistrati addetti all'ufficio del massimario
e del ruolo con anzianita'  di  servizio  nel  predetto  ufficio  non
inferiore a due anni, ((  che  abbiano  conseguito  almeno  la  terza
valutazione di professionalita' )), alle sezioni della Corte  per  lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'.
  (( Di ciascun collegio giudicante della  Corte  di  cassazione  non
puo' fare parte )) piu' di un magistrato dell'ufficio del  massimario
e del ruolo, applicato ai sensi (( del terzo comma )).».
                            (( Art. 1 bis


          Misure per la ragionevole durata del procedimento
            per la decisione del ricorso per cassazione

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 375:
  1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di
consiglio in ogni altro caso, salvo che la  trattazione  in  pubblica
udienza  sia  resa  opportuna  dalla  particolare  rilevanza  della
questione di diritto sulla quale  deve  pronunciare,  ovvero  che  il
ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di  cui  all'articolo
376 in esito  alla  camera  di  consiglio  che  non  ha  definito  il
giudizio»;
  b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: «Se, a un  sommario  esame  del  ricorso,  la  suddetta
sezione non ravvisa tali  presupposti,  il  presidente,  omessa  ogni
formalita', rimette gli atti alla sezione semplice»;
  c) all'articolo 377:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Fissazione
dell'udienza  o  dell'adunanza  in  camera  di  consiglio  e  decreto
preliminare del presidente»;
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il primo presidente, il presidente della  sezione  semplice  o  il
presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando
occorre, ordina con  decreto  l'integrazione  del  contraddittorio  o
dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione  a  norma
dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata»;
  d) all'articolo 379:
  1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
  «Dopo la relazione il presidente invita  il  pubblico  ministero  a
esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i  difensori
delle parti a svolgere le loro difese»;
  2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  «Non sono ammesse repliche»;
  e) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
  «Art.  380-bis.  (Procedimento  per  la  decisione  in  camera  di
consiglio  sull'inammissibilita'  o  sulla  manifesta  fondatezza  o
infondatezza del ricorso). - Nei  casi  previsti  dall'articolo  375,
primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore  della  sezione
indicata nell'articolo 376, primo  comma,  il  presidente  fissa  con
decreto l'adunanza  della  Corte  indicando  se  e'  stata  ravvisata
un'ipotesi  di  inammissibilita',  di  manifesta  infondatezza  o  di
manifesta fondatezza del ricorso.
  Almeno venti giorni prima della data stabilita per  l'adunanza,  il
decreto e' notificato  agli  avvocati  delle  parti,  i  quali  hanno
facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
  Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio  rimette
la causa alla pubblica udienza della sezione semplice»;
  f) dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 380-bis.1.  (Procedimento  per  la  decisione  in  camera  di
consiglio dinanzi alla sezione  semplice).  -  Della  fissazione  del
ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi
dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati
delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima.  Il
pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue  conclusioni
scritte non oltre venti  giorni  prima  dell'adunanza  in  camera  di
consiglio. Le parti possono depositare  le  loro  memorie  non  oltre
dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico  ministero
e delle parti»;
  g) l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente:
  «Art. 380-ter. (Procedimento per  la  decisione  sulle  istanze  di
regolamento di giurisdizione e di competenza). -  Nei  casi  previsti
dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede  al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
  Le conclusioni e il decreto del  presidente  che  fissa  l'adunanza
sono notificati, almeno  venti  giorni  prima,  agli  avvocati  delle
parti, che hanno facolta' di  presentare  memorie  non  oltre  cinque
giorni prima della medesima adunanza.
  In camera di consiglio la  Corte  giudica  senza  l'intervento  del
pubblico ministero e delle parti»;
  h) all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le
conclusioni  scritte  del  pubblico  ministero  nei  casi  di  cui
all'articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti:  «o  sino  alla
data dell'adunanza  camerale,  o  finche'  non  siano  notificate  le
conclusioni  scritte  del  pubblico  ministero  nei  casi  di  cui
all'articolo 380-ter»;
  i) all'articolo 391:
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta  per
legge la Corte provvede con ordinanza in camera di  consiglio,  salvo
che debba decidere  altri  ricorsi  contro  lo  stesso  provvedimento
fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto,
se non e' stata ancora fissata la data della decisione»;
  2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite  le
seguenti: «, l'ordinanza»;
  l) all'articolo 391-bis:
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione
e' affetta da errore materiale o di calcolo  ai  sensi  dell'articolo
287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4),
la parte interessata puo' chiederne la correzione  o  la  revocazione
con ricorso ai sensi degli articoli 365  e  seguenti.  La  correzione
puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in
qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il  termine
perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei  mesi
dalla pubblicazione del provvedimento»;
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «Sulla  correzione  la  Corte  pronuncia  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma»;
  3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  «Sul  ricorso  per  revocazione,  anche  per  le  ipotesi  regolate
dall'articolo  391-ter,  la  Corte  pronuncia  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo  comma,  se
ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla  pubblica  udienza
della sezione semplice».
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati
alla medesima data per  i  quali  non  e'  stata  fissata  udienza  o
adunanza in camera di consiglio. ))
                              Art. 2

Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre  i  tempi  di
  copertura delle vacanze nell'organico degli  uffici  giudiziari  di
  primo grado

  1. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per  una
sola volta, a un periodo  di  formazione  teorico-pratica  presso  le
Corti di appello, i tribunali  ordinari,  gli  uffici  requirenti  di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e  i
tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»
sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a  domanda  e  per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso  la
Corte di cassazione, le Corti di appello, i  tribunali  ordinari,  la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti
di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza  e
i tribunali per i minorenni  della  durata  complessiva  di  diciotto
mesi.»;
    b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»
sono inserite  le  seguenti:  «con  il  Consiglio  nazionale  forense
relativamente agli uffici di legittimita', nonche'».
  2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8:
      1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi  a  concorso»  sono
inserite le seguenti «e  di  quelli  aumentati  ai  sensi  del  comma
3-bis»;
      2) dopo il comma 3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Entro
cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali  del  concorso  il
Ministro  della  giustizia  richiede  al  Consiglio  superiore  della
magistratura di assegnare ai concorrenti  risultati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria, ulteriori  posti  disponibili  o  che  si
renderanno tali entro sei mesi  dall'approvazione  della  graduatoria
medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli  messi
a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede  entro
un mese dalla richiesta.»;
    b) all'articolo 13, il comma 2 e' abrogato.
  3. (( In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo  II
del decreto legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  e  al  fine  di
consentire una piu'  celere  copertura  delle  vacanze  nell'organico
degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio  dei  magistrati
ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi  negli  anni
2014 e 2015 e nominati con  decreto  ministeriale  adottato  a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  ad
eccezione dei magistrati ordinari vincitori  del  concorso  riservato
alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto  del  Ministro
della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 71 del 12  dicembre  2014,  e  nominati  con
decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre  2015,  ha,  in  via
straordinaria, la durata di dodici mesi e si  articola  in  sessioni,
una delle quali della durata di un mese effettuata presso  la  Scuola
superiore della magistratura ed una  della  durata  di  undici  mesi,
anche non  consecutivi,  effettuata  presso  gli  uffici  giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione  presso
gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del  citato
decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
  a) tre mesi, per il primo periodo;
  b) due mesi, per il secondo periodo;
    c) sei mesi, per il terzo periodo. ))
  4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano  anche  ai
concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  e'
autorizzata la spesa di euro  5.804.334  per  l'anno  2017,  di  euro
6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro
3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro
3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro
3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro
3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.
                              Art. 3


                      Disposizioni in materia
              di tramutamenti successivi dei magistrati

  1. All'articolo 194, primo comma, ((  dell'ordinamento  giudiziario
di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, le parole:  «,  ad
una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «(( , ad una
sede ))» e le parole: «tre  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quattro anni».
  (( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la  modifica  del
termine non si  applicano  ai  magistrati  assegnati  in  prima  sede
all'esito  del  tirocinio  che  hanno  assunto  l'effettivo  possesso
dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano  in  ogni
caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra  sede  o
di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. ))
                              Art. 4

Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e  divieto
  di assegnazione del personale dell'amministrazione della  giustizia
  ad altre amministrazioni

  1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale  amministrativo
di  cui  al  periodo  precedente  non  puo'  essere  destinato
temporaneamente  ad  altri  uffici  del  distretto  giudiziario  di
appartenenza senza il nulla-osta  del  presidente  del  tribunale  di
sorveglianza.».
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio  1997,  n.  127,  il  personale  in  servizio  presso
l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per  il  personale
con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato  o
assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31  dicembre
2019.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente
ai comandi, ai distacchi (( e alle assegnazioni in corso )) nonche' a
quelli presso gli organi costituzionali.
                              Art. 5

Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
  Corte  di  cassazione  e  modifica  del  limite  di  eta'  per  il
  conferimento di funzioni direttive di legittimita'

  1. Al fine di assicurare la continuita'  negli  incarichi  apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione
e la Procura generale della Corte di  cassazione,  in  ragione  delle
molteplici  iniziative  di  riforma  intraprese  per  la  definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema  Corte  di
cassazione e la Procura generale, i quali  non  abbiano  compiuto  il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2016  e  che
debbano essere  collocati  a  riposo  nel  periodo  compreso  fra  la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.  Per  tutti
gli altri magistrati  ordinari  resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014.
  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati  che,  ((  alla
data )) della vacanza del posto messo a concorso,  assicurano  almeno
quattro anni di servizio prima della data di collocamento  a  riposo.
Le funzioni direttive di  cui  all'articolo  10,  comma  14,  possono
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, ((  alla  data  ))
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre  anni
di servizio prima della data di collocamento a riposo.».
                              Art. 6


Modifiche (( alla legge 5 marzo 1991, n. 71 )), in materia  di  norme
                    sull'ordinamento giudiziario

  1. Alla Tabella B, allegata (( alla legge 5 marzo 1991, n.  71  )),
sono apportate le seguenti modificazioni:
    «a) alla lettera I il numero: "366"  e'  sostituito  dal  numero:
"314";
    b) alla lettera L il numero: "9.039" e'  sostituito  dal  numero:
"9.091".».
Capo II

Misure urgenti per la giustizia amministrativa
                              Art. 7


        Disposizioni sul processo amministrativo telematico

  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º gennaio
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221.
  1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1  non  si  applica
per i ricorsi (( soggetti alla disciplina del processo amministrativo
telematico )).»;
    b) all'articolo 136:
  (( 01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
indirizzo di posta elettronica certificata.  Ai  fini  dell'efficacia
delle comunicazioni di segreteria e' sufficiente che vada a buon fine
una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente
il collegio difensivo»; ))
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. I difensori, le parti  nei  casi  in  cui  stiano  in  giudizio
personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e
i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche  in
considerazione  della  ricorrenza  di  particolari  ragioni  di
riservatezza legate alla posizione delle parti o  alla  natura  della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio se la questione sorge  in  udienza  possono  dispensare,  ((
previo provvedimento motivato )),  dall'impiego  delle  modalita'  di
sottoscrizione e di deposito di  cui  al  comma  2-bis  ed  al  primo
periodo del presente comma; in  tali  casi  e  negli  altri  casi  di
esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto
di cui all'articolo 13,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione,  si
procede  al  deposito  ed  alla  conservazione  degli  atti  e  dei
documenti.»;
  2) (( il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «2-bis. Salvi i casi di  cui  al  comma  2,  tutti  gli  atti  e  i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari,  del  personale  degli
uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica»; ))
  3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'  telematiche  la
copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia  conforme,
attesta  la  conformita'  della  copia  al  predetto  atto  mediante
l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.  ((  Analogo  potere  di
attestazione di conformita' e' esteso agli atti  e  ai  provvedimenti
presenti nel  fascicolo  informatico,  con  conseguente  esonero  dal
versamento dei diritti di copia.  Resta  escluso  il  rilascio  della
copia autentica della formula esecutiva ai  sensi  dell'articolo  475
del  codice  di  procedura  civile,  di  competenza  esclusiva  delle
segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione
di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto
o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di  conformita'
di cui al presente comma i difensori  assumono  ad  ogni  effetto  la
veste di pubblici ufficiali. ))
  2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione
sorge in udienza possono autorizzare il  privato  chiamato  in  causa
dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti
difensivi o di documenti mediante PEC, (( a depositarli  ))  mediante
upload attraverso (( il sito internet istituzionale )).».
  2. Alle norme di attuazione,  di  cui  all'allegato  2  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º  gennaio  2017,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere  eseguite»
sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;
    b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. E' assicurata  la  possibilita'  di  depositare  con  modalita'
telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  dell'ultimo
giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro  le  ore  24:00
del  giorno  di  scadenza  e'  generata  la  ricevuta  di  avvenuta
accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente,  andato
a buon fine. Agli effetti dei termini a  difesa  e  della  fissazione
delle udienze camerali e pubbliche  il  deposito  degli  atti  e  dei
documenti in scadenza  effettuato  oltre  le  ore  12:00  dell'ultimo
giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;
    c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti
in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo  recante
i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo  cartaceo,  che
si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono  inseriti
l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il  deposito
in  forma  cartacea  e  i  documenti  depositati.  L'aggiornamento
dell'indice e' curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;
  (( c-bis) all'articolo 13, comma  1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del  sistema  e  la
perfetta  ricezione  dei  depositi,  il  Segretario  generale  della
giustizia amministrativa  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,  i
limiti delle dimensioni  del  singolo  file  allegato  al  modulo  di
deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e  se
non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo
o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio se la questione sorge  in  udienza  possono  autorizzare  il
deposito cartaceo»; ))
    d)  all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-bis,  sono  inseriti  i
seguenti:
  «1-ter. Salvi i casi in cui e'  diversamente  disposto,  tutti  gli
adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione  inerenti
ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal  1º  gennaio  2017
sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto  disciplinato
nel decreto di cui al comma 1.
  1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi  dei  ricorsi,  degli
scritti difensivi e della documentazione  possono  essere  effettuati
con PEC o, nei casi previsti,  mediante  upload  attraverso  il  sito
istituzionale, dai domiciliatari anche non  iscritti  all'Albo  degli
avvocati. Le comunicazioni di segreteria (( possono essere  fatte  ))
alla PEC del domiciliatario.»;
    e) ((  nel  titolo  IV,  ))dopo  l'articolo  13  e'  inserito  il
seguente:
  «Art. 13-bis. (Misure transitorie per l'uniforme  applicazione  del
processo amministrativo telematico) - 1. Per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio  di  primo  grado  cui  e'
assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al
suo esame e vertente sull'interpretazione (( e  sull'applicazione  ))
delle norme in tema di processo  amministrativo  telematico  ha  gia'
dato luogo a significativi  contrasti  giurisprudenziali  rispetto  a
decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio
di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di
una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio  e
pubblicata in udienza, puo' sottoporre al presidente del Consiglio di
Stato istanza di rimessione del ricorso  all'esame  ((  dell'adunanza
plenaria )), contestualmente rinviando la  trattazione  del  giudizio
alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza  in
cui e' pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio  di  Stato
comunica l'accoglimento  della  richiesta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, e in tal  caso  nell'udienza  davanti  al  tribunale  il
processo e' sospeso  fino  all'esito  della  decisione  dell'adunanza
plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio  di  Stato
entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equivale  a
rigetto. ((  L'adunanza  plenaria  e'  convocata  per  una  data  non
successiva a tre mesi dalla richiesta )) e decide la  sola  questione
di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».
  3. Le modifiche introdotte dal presente  articolo,  nonche'  quelle
disposte (( dall'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n.83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo )),  hanno
efficacia  con  riguardo  ai  giudizi  introdotti  con  i  ricorsi
depositati, in primo o in secondo grado, a far data  dal  1°  gennaio
2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano  ad
applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono
pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le
norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 1º gennaio 2018 per  i
giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere  depositata  almeno  una
copia  cartacea  del  ricorso  e  degli  scritti  difensivi,  con
l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico.
  5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute
negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  non  si
applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39
e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo  della
giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal  1º  gennaio  2017  i
depositi telematici degli  atti  processuali  e  dei  documenti  sono
effettuati dai difensori e dalle Pubbliche  amministrazioni  mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante  dai  pubblici  elenchi,  gestiti  dal  Ministero  della
giustizia.
  (( 6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle  norme  di
attuazione, di cui all'allegato 2 al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
    «1-bis. In attuazione del criterio di graduale  introduzione  del
processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si  procede
alla  sperimentazione  delle  nuove  disposizioni  presso  tutti  i
tribunali amministrativi regionali e le sezioni  giurisdizionali  del
Consiglio  di  Stato.  L'individuazione  delle  concrete  modalita'
attuative  della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi  della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto». ))
  7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle  attivita'
relative  all'avvio  del  processo  amministrativo  telematico,  di
garantire  le  disponibilita'  delle  risorse  umane  e  strumentali
occorrenti nonche' di verificare il rispetto dei connessi obblighi di
servizio, e' istituita una commissione  di  monitoraggio,  presieduta
dal presidente  aggiunto  del  Consiglio  di  Stato  e  composta  dal
presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita'  di  ruolo,  dal  segretario  generale  della  giustizia
amministrativa,  dal  responsabile  del  servizio  centrale  per
l'informatica e le tecnologie di comunicazione, (( nonche'  da  altri
componenti aventi  particolari  competenze  tecniche,  anche  esterni
all'amministrazione,  scelti  dal  consiglio  di  presidenza  della
giustizia amministrativa in misura non superiore a due,  di  cui  uno
nell'ambito di un elenco  di  tre  soggetti  indicati  dal  Consiglio
nazionale forense e uno nell'ambito di  un  elenco  di  tre  soggetti
indicati dalle associazioni specialistiche  piu'  rappresentative  di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera s),  della  legge  31  dicembre
2012,  n.  247,  nel  settore  del  diritto  amministrativo  )).  La
partecipazione alla commissione e' obbligatoria e a titolo totalmente
gratuito. La commissione si avvale  del  personale  e  delle  risorse
strumentali e logistiche del segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa.  Il  presidente  aggiunto  del  Consiglio  di  Stato
riferisce mensilmente al  consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e  propone
le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la
migliore funzionalita' del  processo  amministrativo  telematico.  ((
Alle  sedute  del  consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate
ad assicurare la migliore funzionalita' del  processo  amministrativo
telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione
di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato  ed  il
presidente di tribunale  amministrativo  regionale  con  la  maggiore
anzianita' di ruolo. ))
  8.  ((  Sono  abrogati  il  comma  1-bis  dell'articolo  38  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e ))  il  comma
1-bis dell'articolo 2 del  decreto-legge  30  giugno  2016,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
  (( 8-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  i  pareri  resi  dal
Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi  all'attivita'
consultiva sono sottoscritti con firma digitale.
  8-ter. In considerazione  dell'avvio  del  processo  amministrativo
telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n.115, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 192.(L) (Modalita' di pagamento). - 1. Salvo il caso previsto
dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante:
  a) versamento ai concessionari;
  b) versamento in conto corrente postale intestato alla  sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato;
  c) versamento presso le rivendite  di  generi  di  monopolio  e  di
valori bollati.
  2. Il contributo  unificato  per  i  ricorsi  proposti  dinanzi  al
giudice amministrativo e' versato  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
  3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di cui  al  medesimo  comma  2.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si  applicano
le disposizioni di cui al comma 1.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del  presente  articolo,
resta fermo il disposto dell'articolo 191.
  5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
  8-quater.  Le  disposizioni  in  materia  di  contenzioso  sulle
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei
comuni, delle province e delle regioni, previste  dal  libro  quarto,
titolo  VI,  del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applicano anche al  contenzioso  sulle  operazioni  elettorali  delle
citta' metropolitane.
  8-quinquies. Dalle disposizioni del presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
                            (( Art. 7 bis


            Sinteticita' e chiarezza degli atti di parte

  1. Al fine di assicurare la sinteticita' e la chiarezza degli  atti
di parte, anche in considerazione dell'avvio  e  dell'attuazione  del
processo amministrativo telematico, al decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma  2,  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  secondo  quanto  disposto  dalle  norme  di
attuazione»;
    b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Processo
amministrativo  telematico  e  criteri  di  redazione  degli  atti
processuali»;
  2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente:
  «Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticita'  e  la  chiarezza  degli
atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del
giudizio in coerenza con i principi di sinteticita'  e  chiarezza  di
cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso
e  gli  altri  atti  difensivi  secondo  i  criteri  e  nei  limiti
dimensionali stabiliti con decreto del presidente  del  Consiglio  di
Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di
presidenza della giustizia  amministrativa,  il  Consiglio  nazionale
forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di
categoria degli avvocati amministrativisti.
  2. Nella fissazione dei limiti dimensionali  del  ricorso  e  degli
atti  difensivi  si  tiene  conto  del  valore  effettivo  della
controversia, della sua natura  tecnica  e  del  valore  dei  diversi
interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti
sono  escluse  le  intestazioni  e  le  altre  indicazioni  formali
dell'atto.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti  i  casi  per  i
quali, per specifiche ragioni,  puo'  essere  consentito  superare  i
relativi limiti.
  4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche
mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al  comma
1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e
lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e  di  formulare
eventuali  proposte  di  modifica.  Il  decreto  e'  soggetto  ad
aggiornamento  con  cadenza  almeno  biennale,  con  il  medesimo
procedimento di cui al comma 1.
  5. Il giudice e' tenuto a esaminare  tutte  le  questioni  trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti  limiti.  L'omesso  esame  delle
questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non  e'
motivo di impugnazione».
  2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del  presidente  del
Consiglio di Stato previsto al comma  1  dell'articolo  13-ter  delle
norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:
  a)  al  comma  6  dell'articolo  120  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  n.  104
del 2010, le parole da: «Al fine di consentire» fino  alla  fine  del
comma sono soppresse;
  b) il comma 2-bis dell'articolo  40  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e' abrogato. ))
                              Art. 8


              Ufficio per il processo amministrativo

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata  del  processo  e  la
piena  attuazione  del  processo  amministrativo  telematico,  dopo
l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito  il
seguente:
  «Art.  53-ter  (Ufficio  per  il  processo).  -  1.  A  supporto
dell'attivita'  dei  magistrati  amministrativi  sono  costituite
strutture  organizzative  interne  degli  uffici  di  segreteria  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
regione  siciliana,  dei  tribunali  amministrativi    regionali,
denominate:  "ufficio  per  il  processo",  mediante  l'utilizzo,
nell'ambito della  dotazione  organica  di  cui  alla  ((  tabella  A
allegata al decreto-legge 31 agosto 2016,  n.  168,  e  di  cui  agli
articoli  19-ter  e  19-quater  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 )), del personale di  segreteria  di
area funzionale  III.  Alla  suddetta  attivita'  possono,  altresi',
concorrere  coloro  che  svolgono,  presso  i  predetti  uffici,  il
tirocinio formativo a norma dell'articolo  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98,  o  la  formazione  professionale  a  norma
dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  o
il tirocinio disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la  disciplina
per lo svolgimento  del  tirocinio  per  l'accesso  alla  professione
forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31  dicembre
2012,  n.  247.  Con  il  regolamento  di  organizzazione  di  cui
all'articolo 53-bis, sono individuati i  compiti  e  l'organizzazione
dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico
ufficio per  una  pluralita'  di  sezioni  dell'ufficio  giudiziario,
nonche'  eventualmente  fissando  il  limite  dimensionale  minimo
dell'ufficio giudiziario, necessario per  l'attivazione  dell'ufficio
per il processo.».
  2. Le disposizioni attuative del comma 1  sono  emanate  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 9


                    Disposizioni per l'efficienza
                  della giustizia amministrativa

  1. Per  assicurare  la  funzionalita'  del  Servizio  centrale  per
l'informatica  e  le  tecnologie  di  comunicazione  della  giustizia
amministrativa,  nonche'  per  l'attuazione  del  programma  di
digitalizzazione degli uffici giudiziari,  in  vista  dell'avvio  del
processo amministrativo telematico previsto per il 1º  gennaio  2017,
la dotazione  organica  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle  aree
funzionali, delle posizioni economiche e  dei  profili  professionali
del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato  e  dei
tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella  A
allegata  al  presente  decreto  e  secondo  i  posti  di  funzione
dirigenziali, cosi' come previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.
  2. La  copertura  e'  assicurata  mediante  autorizzazione  di  una
procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita'  di  personale,  a
tempo  indeterminato,  mediante  procedure  concorsuali  pubbliche
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  da  inquadrare  rispettivamente,
tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale,  trenta  nella
III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nel
profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area
del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nel  profilo
professionale di assistente informatico.
  3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2,
con decreto del Presidente del Consiglio di Stato  si  provvede,  nei
limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della giustizia
amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto,  e
della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali  e
alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche'
alla individuazione di nuovi  profili  anche  tecnici,  nel  rispetto
dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
  4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190,  e  successive  modificazioni,  nonche'  in  deroga  ai  limiti
assunzionali previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di  turn
over.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  con  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6.
                              Art. 10

Proroga degli effetti del trattenimento  in  servizio  di  magistrati
  amministrativi e contabili e avvocati dello Stato

  1. Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'  della  giustizia
amministrativa  e  in  particolare  delle  funzioni  consultive  e
giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo
5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio  di  Stato
nella posizione equivalente ai magistrati ordinari  individuati  allo
stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il  settantesimo
anno di eta' al 31 dicembre 2016.
  2. Per assicurare la funzionalita' della Avvocatura dello Stato, le
disposizioni dell'articolo  5,  comma  1,  si  applicano  anche  agli
avvocati  dello  Stato  nella  posizione  equivalente  ai  magistrati
ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2016.
  3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalita' della Corte  dei
conti, gli effetti dell'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114,  sono  differiti  al  31  dicembre  2017  per  i
magistrati  contabili  in  servizio,  con  funzioni  direttive  o
semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2016  e  che  debbano  essere  collocati  a
riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016
e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta
fermo il termine ultimo  di  permanenza  in  servizio  stabilito  dal
citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Capo III

Disposizioni finanziarie e finali
                              Art. 11


                      Disposizioni finanziarie

  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita  dalla  seguente:
«1075», le parole: «821 nel corso  dell'anno  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
  2. All'articolo 22, comma 1, (( alinea,  ))  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, (( convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, )) la parola: «40.966.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita  dalla
seguente: «50.650.000».
  3. All'articolo 22, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
agosto 2015, n. 132, la  parola:  «37.766.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «49.450.000»
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  5,
pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017,  a  6.214.395
euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019,  a  3.254.431
euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021,  a  3.563.285
euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023,  a  3.702.158
euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a  3.841.032
euro (( annui )) a decorrere dall'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari  a  euro
2.553.700 ((  annui  ))  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37,  comma  10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  gia'
destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle  spese  di
funzionamento della giustizia amministrativa, che restano,  pertanto,
acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
                              Art. 12


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
                                                            Allegato
                                                        (articolo 9)

  Tabella A

      CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
                        RIEPILOGO NAZIONALE
    QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE FUNZIONALI- POSIZIONI ECONOMICHE
                        DOTAZIONE ORGANICA
                DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI

   

Dirigenti
Dirigente generale                          2
Dirigente                                  49
Dirigente tecnico                            3
                                    TOTALE 54
Area funzionale III
Ex posizione economica C3 -C2 -C1
Funzionario                                244
Funzionario informatico                    35
                                    TOTALE 279
Area funzionale II
Ex posizione economica B3 - B2 - B1        577
Assistente informatico                      68
                                    TOTALE 645
Area funzionale I
Ex posizione economica A1
                                    TOTALE 77
TOTALE COMPLESSIVO                        1055

   

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