Spreco di CIBO destinabile anche alla tutela degli ANIMALI - LEGGE 166/2016
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Una importante disposizione che consente la CESSIONE GRATUITA ad associazioni (per finalità di donazione a indigenti o per l'utilizzo a favore di animali) di cibo e farmaci
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[color=red][b]LEGGE 19 agosto 2016, n. 166
[/b][/color]Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la
limitazione degli sprechi. (16G00179)
(GU n.202 del 30-8-2016)
Vigente al: 14-9-2016
[color=red][b]SELEZIONE DEGLI ARTICOLI CHE SI RIFERISCONO ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI[/b][/color]
Art. 3
3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono
essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione
ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita' con metodo
aerobico.
5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di
prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al
consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di
raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai
soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la
responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime, nel rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Art. 4
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e
sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente
trasformate in prodotti destinati in via prioritaria
all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
Art. 17
1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non
domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono
beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il
comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa
proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
[color=red][size=14pt][b]IL TESTO COMPLETO: http://buff.ly/2bzV9Wa[/b][/size][/color]