Data: 2016-08-31 05:41:51

Spreco di CIBO destinabile anche alla tutela degli ANIMALI - LEGGE 166/2016

Spreco di CIBO destinabile anche alla tutela degli ANIMALI - LEGGE 166/2016

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Una importante disposizione che consente la CESSIONE GRATUITA ad associazioni (per finalità di donazione a indigenti o per l'utilizzo a favore di animali) di cibo e farmaci
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[color=red][b]LEGGE 19 agosto 2016, n. 166
[/b][/color]Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la
limitazione degli sprechi. (16G00179)
(GU n.202 del 30-8-2016)
Vigente al: 14-9-2016

[color=red][b]SELEZIONE DEGLI ARTICOLI CHE SI RIFERISCONO ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI[/b][/color]

Art. 3
3. Le eccedenze alimentari non  idonee  al  consumo  umano  possono
essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione
ad  autocompostaggio  o  a  compostaggio  di  comunita'  con  metodo
aerobico.

  5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle  eccedenze  di
prodotti agricoli in campo o di prodotti  di  allevamento  idonei  al
consumo umano ed animale  ai  soggetti  donatari.  Le  operazioni  di
raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate  direttamente  dai
soggetti  donatari  o  da  loro  incaricati  sono  svolte  sotto  la
responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime,  nel  rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 4

2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene  e
sicurezza e della data  di  scadenza,  possono  essere  ulteriormente
trasformate  in    prodotti    destinati    in    via    prioritaria
all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

Art. 17
  1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alle  utenze  non
domestiche  relative  ad  attivita'  commerciali,    industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o  distribuiscono
beni alimentari, e che  a  titolo  gratuito  cedono,  direttamente  o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il
comune puo' applicare un  coefficiente  di  riduzione  della  tariffa
proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

[color=red][size=14pt][b]IL TESTO COMPLETO: http://buff.ly/2bzV9Wa[/b][/size][/color]

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