Data: 2016-08-31 05:26:54

Spreco di CIBO e FARMACI - LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

Spreco di CIBO e FARMACI - LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

[img width=300 height=276]http://www.ideegreen.it/wp-content/uploads/2015/10/spreco-alimentare.jpg[/img]


[b]LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 [/b]
[color=red][b]Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di  prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la
limitazione degli sprechi. (16G00179) [/b][/color]
(GU n.202 del 30-8-2016)
[b]  Vigente al: 14-9-2016  [/b]
Capo I
Finalità e definizioni

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1

                              Finalita'

  1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre  gli  sprechi
per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione,  distribuzione
e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici  e  di  altri
prodotti,  attraverso  la  realizzazione  dei  seguenti  obiettivi
prioritari:
    a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari
a fini di  solidarieta'  sociale,  destinandole  in  via  prioritaria
all'utilizzo umano;
    b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e
di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale;
    c)  contribuire  alla  limitazione  degli  impatti  negativi
sull'ambiente e  sulle  risorse  naturali  mediante  azioni  volte  a
ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo
al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
    d)  contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  generali
stabiliti  dal  Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  180,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  dal  Piano  nazionale  di
prevenzione dello spreco alimentare previsto dal  medesimo  Programma
nonche' alla riduzione della  quantita'  dei  rifiuti  biodegradabili
avviati allo smaltimento in discarica;
    e)  contribuire  ad  attivita'  di  ricerca,  informazione  e
sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulle  materie
oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
giovani generazioni.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Al fine della presente legge si intendono per:
    a) «operatori del settore  alimentare»:  i  soggetti  pubblici  o
privati, operanti con o senza fini di lucro, che  svolgono  attivita'
connesse  ad  una  delle  fasi  di  produzione,  confezionamento,
trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
    b) «soggetti  donatari»:  gli  enti  pubblici  nonche'  gli  enti
privati costituiti per il perseguimento, senza  scopo  di  lucro,  di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio
di sussidiarieta' e in coerenza  con  i  rispettivi  statuti  o  atti
costitutivi, promuovono e realizzano attivita'  d'interesse  generale
anche mediante la produzione e  lo  scambio  di  beni  e  servizi  di
utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',  compresi  i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460;
    c) «eccedenze alimentari»:  i  prodotti  alimentari,  agricoli  e
agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti  di
igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: invenduti o non  somministrati  per  carenza  di  domanda;
ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti  aziendali
di  vendita;  rimanenze  di  attivita'  promozionali;  prossimi  al
raggiungimento  della  data  di  scadenza;  rimanenze  di  prove  di
immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni
provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori  nella
programmazione della produzione; non idonei alla  commercializzazione
per alterazioni dell'imballaggio  secondario  che  non  inficiano  le
idonee condizioni di conservazione;
    d)  «spreco  alimentare»:  l'insieme  dei  prodotti  alimentari
scartati  dalla  catena  agroalimentare  per  ragioni  commerciali  o
estetiche ovvero per  prossimita'  della  data  di  scadenza,  ancora
commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o  animale
e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono  destinati  a
essere smaltiti;
    e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;
    f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale  un
prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate
condizioni di conservazione. Gli alimenti  che  hanno  superato  tale
termine possono essere ceduti ai sensi  dell'articolo  4,  garantendo
l'integrita' dell'imballaggio primario  e  le  idonee  condizioni  di
conservazione;
    g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine  minimo
di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal  punto  di
vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e
non possono essere trasferiti ne' consumati.
Capo II
Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari
                              Art. 3

Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini  di  solidarieta'
                              sociale

[b]  1.  Gli  operatori  del  settore  alimentare  possono  cedere
gratuitamente le eccedenze alimentari a  soggetti  donatari  i  quali
possono  ritirarle  direttamente  o  incaricandone  altro  soggetto
donatario. [/b]
  2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma
gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo  umano,
prioritariamente a favore di persone indigenti.
[b]  3. Le eccedenze alimentari non  idonee  al  consumo  umano  possono
essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione
ad  autocompostaggio  o  a  compostaggio  di  comunita'  con  metodo
aerobico. [/b]
  4. Gli alimenti che presentano irregolarita' di  etichettatura  che
non siano riconducibili  alle  informazioni  relative  alla  data  di
scadenza  o  alle  sostanze  o  prodotti  che  provocano  allergie  e
intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.
  5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle  eccedenze  di
prodotti agricoli in campo o di prodotti  di  allevamento  idonei  al
consumo umano ed animale  ai  soggetti  donatari.  Le  operazioni  di
raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate  direttamente  dai
soggetti  donatari  o  da  loro  incaricati  sono  svolte  sotto  la
responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime,  nel  rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
                              Art. 4

          Modalita' di cessione delle eccedenze alimentari

  1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il
termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita'
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
[b]  2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene  e
sicurezza e della data  di  scadenza,  possono  essere  ulteriormente
trasformate  in    prodotti    destinati    in    via    prioritaria
all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. [/b]
  3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti
di  farina  prodotti  negli  impianti  di  panificazione  che  non
necessitano  di  condizionamento  termico,  che,  non  essendo  stati
venduti o somministrati entro le  ventiquattro  ore  successive  alla
produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi,  anche
della grande distribuzione, i produttori artigianali  o  industriali,
la  ristorazione  organizzata,  inclusi  gli  agriturismi,  e  la
ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.
                              Art. 5

Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la  cessione
                              gratuita

  1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le  cessioni
di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo  4,  devono  prevedere
corrette  prassi  operative  al  fine  di  garantire  la  sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti, in conformita' a quanto  stabilito
dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1,  comma  236,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente
legge.  Essi  sono  responsabili  del  mantenimento  dei  requisiti
igienico-sanitari dei  prodotti  alimentari  fino  al  momento  della
cessione, a partire dal quale si applicano  le  disposizioni  di  cui
alla legge 25 giugno 2003, n. 155.
  2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori
del settore alimentare operano una selezione degli alimenti  in  base
ai requisiti di qualita'  e  igienico-sanitari,  nel  rispetto  delle
norme vigenti.
  3.  Gli  operatori  del  settore  alimentare  adottano  le  misure
necessarie per evitare rischi di  commistione  o  di  scambio  tra  i
prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.
                              Art. 6

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,
                              n. 571

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
luglio 1982, n. 571, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora siano  stati  confiscati  prodotti  alimentari  idonei  al
consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone
la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di  finalita'  civiche  e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse  generale  anche  mediante  la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso  forme  di  mutualita',  compresi  i  soggetti  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
                              Art. 7

            Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

  1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di  utilita'
sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre
1997, n. 460,» sono sostituite dalle  seguenti:  «Gli  enti  pubblici
nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in  attuazione
del principio di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i  rispettivi
statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione  e  lo  scambio  di
beni e servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso  forme  di
mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
                              Art. 8

                      Tavolo di coordinamento

  1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, le funzioni e la composizione  del  Tavolo  permanente  di
coordinamento,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito  denominato
«Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:
    a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:
      1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del
Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di  beni
e servizi, nonche' a progetti innovativi finalizzati alla limitazione
degli sprechi;
      2) formulazione di proposte per lo sviluppo  di  iniziative  di
informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al  recupero  di
eccedenze alimentari nonche' per la promozione e la conoscenza  degli
strumenti,  anche  di  natura  fiscale,  in  materia  di  erogazioni
liberali;
      3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti
relativi  a  specifici  incentivi  per  i  soggetti  coinvolti  nella
donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e
nella donazione di denaro, beni e servizi;
      4) svolgimento di attivita' di monitoraggio delle  eccedenze  e
degli sprechi alimentari;
      5) promozione di progetti innovativi e studi  finalizzati  alla
limitazione degli sprechi alimentari e  all'impiego  delle  eccedenze
alimentari, con particolare riferimento alla loro  destinazione  agli
indigenti;
      6) formulazione di proposte per favorire la  messa  in  rete  e
l'aggregazione delle  iniziative  promosse  da  soggetti  pubblici  e
privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su  base
territoriale;
    b) il Tavolo e' composto da:
      1) tre rappresentanti del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, ad uno dei quali e' attribuito il compito  di
presiedere i lavori;
      2)  due  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali;
      3)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
      4) un rappresentante del Ministero della salute;
      5) due  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  di  cui  uno  facente  parte  del
Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo  del
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
      6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
      7)  quattro  rappresentanti  designati  dalle  associazioni
comparativamente piu' rappresentative della distribuzione;
      8)  un  rappresentante  di  ognuno  degli  enti  ed  organismi
caritativi iscritti  nell'Albo  istituito  presso  l'Agenzia  per  le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  ai  fini  dell'assegnazione  dei
prodotti alimentari;
      9)  tre  rappresentanti    designati    dalle    associazioni
comparativamente piu'  rappresentative  della  trasformazione,  anche
artigianale, e dell'industria agroalimentare;
      10)  due  rappresentanti  designati    dalle    associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  della  somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande, di cui uno  in  rappresentanza  della
ristorazione collettiva;
      11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;
      12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province
autonome;
      13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI);
      14)  due  rappresentanti  designati    dalle    associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  dei  mercati  agroalimentari
all'ingrosso;
      15) un rappresentante della cooperazione agricola.
  2. Le attivita' del Tavolo sono rese pubbliche  nel  sito  internet
del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e
costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.
  3. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di  spese
comunque denominati.
                              Art. 9

Promozione, formazione e misure preventive in  materia  di  riduzione
                            degli sprechi

  1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale  di
cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo  31
luglio 2005,  n.  177,  garantisce  che,  nell'ambito  delle  ore  di
trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo
45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle  medesime  ore  sia
finalizzato alla promozione di comportamenti  e  di  misure  volti  a
ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.
  2.  Al  fine  di  promuovere  modelli  di  consumo  e  di  acquisto
improntati a criteri di solidarieta' e di sostenibilita'  nonche'  di
incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza,
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,  della
salute e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
promuove campagne nazionali di comunicazione  dei  dati  raccolti  in
tema di recupero alimentare e di riduzione degli  sprechi,  anche  al
fine  di  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  e  le  imprese  sulle
conseguenze  negative  degli  sprechi  alimentari,  con  particolare
attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente  e
sul consumo di risorse  naturali  e  alle  possibili  misure  per  il
contrasto degli sprechi medesimi.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  di  concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e con  il  Ministero  della  salute,  promuove
campagne informative al fine  di  incentivare  la  prevenzione  della
produzione di rifiuti alimentari,  anche  con  specifico  riguardo  a
pratiche virtuose nelle attivita' della ristorazione  che  consentano
ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
  4.  Per  ridurre  gli  sprechi  alimentari  nel  settore  della
ristorazione, concorrendo altresi' al raggiungimento degli  obiettivi
del Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti,  le  regioni
possono  stipulare  accordi  o  protocolli  d'intesa  per  promuovere
comportamenti responsabili e pratiche virtuose  volti  a  ridurre  lo
spreco di cibo e per  dotare  gli  operatori  della  ristorazione  di
contenitori  riutilizzabili,  realizzati  in  materiale  riciclabile,
idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi  di  cibo.
Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei  comuni
interessati.
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  promuove,  presso  le  istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione  a
una sana alimentazione e a una produzione alimentare  ecosostenibile,
nonche' alla sensibilizzazione contro  lo  spreco  degli  alimenti  e
sugli  squilibri  esistenti  a  livello  nazionale  e  internazionale
nell'accesso al cibo.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5  del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  alle
attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 10

Misure volte a  ridurre  gli  sprechi  nella  somministrazione  degli
                              alimenti

  1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli  enti
gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere,  sociali  e  di
comunita', al fine di prevenire e ridurre  lo  spreco  connesso  alla
somministrazione  degli  alimenti,  anche  tenendo  conto  di  quanto
previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128.
                              Art. 11

Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate  alimentari
  alle persone indigenti e istituzione  di  un  fondo  nazionale  per
  progetti innovativi finalizzati alla limitazione  degli  sprechi  e
  all'impiego delle eccedenze

  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo  1,  comma  399,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella misura di
2 milioni di euro per l'anno 2016.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituito un fondo, con una dotazione di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,  destinato
al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla  ricerca
e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life  dei  prodotti
alimentari e  del  confezionamento  dei  medesimi,  finalizzati  alla
limitazione  degli  sprechi  e  all'impiego  delle  eccedenze,  come
definite  all'articolo  2  della  presente  legge,  con  particolare
riferimento  ai  beni  alimentari  e  alla  loro  destinazione  agli
indigenti, nonche' alla promozione  della  produzione  di  imballaggi
riutilizzabili  o  facilmente  riciclabili,  e  al  finanziamento  di
progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di  utilizzo  del
fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, si provvede, per l'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e,
per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 12

Finanziamento  degli  interventi  per  la  riduzione  dei  rifiuti
                            alimentari

  1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e'  destinato  anche  alla  promozione  di
interventi  finalizzati  alla  riduzione  dei  rifiuti  alimentari,
comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte  degli
operatori  nel  settore  della  ristorazione,  di    contenitori
riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli  avanzi
di cibo.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione  del  fondo  di
cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2017  e
2018.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2017  e  2018,  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
                              Art. 13

            Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155

  1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155,  e'  sostituito
dal seguente:
  «Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari,  farmaceutici  e  di
altri prodotti a  fini  di  solidarieta'  sociale).  -  1.  Gli  enti
pubblici nonche' gli enti privati costituiti  per  il  perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano
attivita' d'interesse generale anche  mediante  la  produzione  e  lo
scambio di beni e servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso
forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo  10  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano,  a  fini
di beneficenza, distribuzione gratuita  di  prodotti  alimentari,  di
prodotti farmaceutici  e  di  altri  prodotti  agli  indigenti,  sono
equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori  finali,
ai fini del corretto stato di conservazione,  trasporto,  deposito  e
utilizzo degli stessi».
                              Art. 14

Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati  a  fini
                      di solidarieta' sociale

  1. Si considerano cessioni a  titolo  gratuito  di  articoli  e  di
accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed
accessori siano stati conferiti dai privati  direttamente  presso  le
sedi operative dei soggetti donatari.
  2. I beni che non sono  destinati  a  donazione  in  conformita'  a
quanto previsto al comma 1 o che  non  sono  ritenuti  idonei  ad  un
successivo utilizzo sono gestiti in conformita'  alla  normativa  sui
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Al fine  di  contribuire  alla  sostenibilita'  economica  delle
attivita'  di  recupero  degli  indumenti  e  degli  accessori  di
abbigliamento di cui al comma 1, favorendo  il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo  impatti
negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato  1
dell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione  e
igienizzazione per  l'ottenimento  delle  seguenti  specifiche»  sono
sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione,  ove
quest'ultima si renda necessaria  per  l'ottenimento  delle  seguenti
specifiche».
                              Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  in  materia
  di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e  donazione  di
  medicinali

  1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono individuate modalita'  che  rendono  possibile  la
donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali
da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e
ancora nel periodo  di  validita',  in  modo  tale  da  garantire  la
qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie, con  esclusione  dei
medicinali da conservare in frigorifero  a  temperature  controllate,
dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o  psicotrope  e  dei
medicinali  dispensabili  solo  in  strutture  ospedaliere.  Con  il
medesimo decreto  sono  definiti  i  requisiti  dei  locali  e  delle
attrezzature idonei a  garantirne  la  corretta  conservazione  e  le
procedure volte alla tracciabilita' dei lotti dei medicinali ricevuti
e distribuiti. Alle ONLUS e' consentita la distribuzione gratuita  di
medicinali  non  utilizzati  direttamente  ai  soggetti  indigenti  o
bisognosi,  dietro  presentazione  di  prescrizione  medica,  ove
necessaria, a condizione che dispongano  di  personale  sanitario  ai
sensi di quanto  disposto  dalla  normativa  vigente.  Gli  enti  che
svolgono attivita' assistenziale  sono  equiparati,  nei  limiti  del
servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla  detenzione  e
alla conservazione dei medicinali. E' vietata  qualsiasi  cessione  a
titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».
                              Art. 16

Disposizioni in materia di cessione gratuita di  derrate  alimentari,
  di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'
  sociale

  1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero  12),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
sono provate con modalita' telematiche  da  parte  del  cedente  agli
uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo  della
guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora
e del luogo di inizio del trasporto, della  destinazione  finale  dei
beni  nonche'  dell'ammontare  complessivo,  calcolato  sulla  base
dell'ultimo prezzo di vendita, dei  beni  gratuitamente  ceduti,  ivi
incluse le derrate alimentari. La  comunicazione  deve  pervenire  ai
suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui  si  riferiscono
le cessioni gratuite in essa  indicate  e  puo'  non  essere  inviata
qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per
ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si  riferisce
la comunicazione. Per  le  cessioni  di  beni  alimentari  facilmente
deperibili si e' esonerati dall'obbligo di comunicazione.
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con  proprio
provvedimento, definisce le modalita' telematiche  riepilogative  per
l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  Governo  provvede  ad  apportare  le  modifiche
necessarie all'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  441,  al  fine  di
adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. La comunicazione di cui al comma  1  e'  valida  anche  ai  fini
dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13  maggio
1999, n. 133. Alle cessioni di  cui  all'articolo  3  della  presente
legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
10 novembre 1997, n. 441.
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  dopo  le  parole:  «Le  derrate  alimentari  e  i  prodotti
farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti,  da
individuare con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»;
      2) le parole: «alle  ONLUS»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il
perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'  civiche  e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse  generale  anche  mediante  la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'»;
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
del presente comma si applicano a condizione  che  per  ogni  singola
cessione sia predisposto un documento di  trasporto  progressivamente
numerato ovvero un documento equipollente,  contenente  l'indicazione
della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario
e dell'eventuale incaricato del trasporto,  nonche'  della  qualita',
della quantita' o del peso dei beni ceduti.»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
il  soggetto  beneficiario  effettui  un'apposita  dichiarazione
trimestrale di utilizzo dei beni  ceduti,  da  conservare  agli  atti
dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi  dei  documenti
di trasporto o  di  documenti  equipollenti  corrispondenti  ad  ogni
cessione,  e  in  cui  attesti  il  proprio  impegno  a  utilizzare
direttamente  i  beni  ricevuti  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali, e che,  a  pena  di  decadenza  dai  benefici  fiscali
previsti dal  presente  decreto,  ne  realizzi  l'effettivo  utilizzo
diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro».
  6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole:  «I  prodotti  alimentari»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione,  purche'
siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario  e  le  idonee
condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche'  altri
prodotti, da individuare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale  senza  scopo
di lucro,»;
    b) dopo le parole: «decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici
nonche' agli enti privati  costituiti  per  il  perseguimento,  senza
scopo di lucro, di finalita'  civiche  e  solidaristiche  e  che,  in
attuazione del principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano
attivita' d'interesse generale anche  mediante  la  produzione  e  lo
scambio di beni e servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso
forme di mutualita',».
  7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Tavolo
permanente di  coordinamento  di  cui  all'articolo  8,  con  proprio
decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, gli  altri  prodotti  destinati  a  fini  di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro, di  cui  all'articolo  13,
comma  2,  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  e
all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  come
modificati dal presente articolo.
                              Art. 17

      Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

  1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alle  utenze  non
domestiche  relative  ad  attivita'  commerciali,    industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o  distribuiscono
beni alimentari, e che  a  titolo  gratuito  cedono,  direttamente  o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il
comune puo' applicare un  coefficiente  di  riduzione  della  tariffa
proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
                              Art. 18

                        Disposizioni finali

  1.  Le  donazioni  di  cui  alla  presente  legge,  come  definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta
per la loro validita' e alle stesse non si applicano le  disposizioni
di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 agosto 2016

                            MATTARELLA

                                    Renzi, Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:35783

Data: 2016-09-04 08:09:15

Riduzione della tassa rifiuti a IMPRESE che donano il cibo L. 166/2016

Le caratteristiche della nuova agevolazione sulla tassa rifiuti prevista dalla legge anti spreco alimentare

[b]Prevista con la recente L. 19 agosto 2016, n. 166 la possibilità per i comuni di prevedere la riduzione della tassa rifiuti alle utenze non domestiche che cedono a titolo gratuito agli indigenti beni alimentari.[/b]

[color=red][b]Art. 17, L. 19 agosto 2016, n. 166 (G.U. 30 agosto 2016, n. 202)[/b][/color]

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000161814

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