Data: 2016-08-30 13:38:22

Accomandante SOCIO-LAVORATORE matura il requisito professionale SAB

Accomandante SOCIO-LAVORATORE matura il requisito professionale SAB

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[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV “Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese”

[color=red][b]Risoluzione n. 138792 del 18 maggio 2016[/b][/color]
[color=red][b]
Oggetto: Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Socio accomandante di s.a.s[/b][/color]

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede se al
socio accomandante di una s.a.s. esercente l’attività di somministrazione possa venir riconosciuto il
possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimenti e per la
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto
legislativo n. 59 del 2010.
In precedenza socio accomandatario, con atto notarile del 7-9-2011 è divenuto socio
accomandante ma ha continuato a lavorare nella società, risultando, infatti, regolarmente iscritto
all’INPS quale “titolare d impresa.com” dal 1-7-2005 al 31-12-2015.
Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
E’ socio accomandante colui che, in una società in accomandita semplice s.a.s. o in una
società in accomandita per azioni s.a.p.a., ha una responsabilità limitata alla quota conferita per le
obbligazioni sociali.
Tale categoria di soci è distinta dai soci accomandatari, che rispondono delle obbligazioni
contratte dalla società solidamente e illimitatamente.
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere
affari in nome della società, se non in forza di procura per singoli affari. Tuttavia possono prestare
la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo della società lo
consente, possono dare autorizzazioni e pareri a poter compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71, del decreto
legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera presso
attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
“ … in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
[b]In relazione a tale disposizione la scrivente Direzione Generale ha avuto ripetutamente modo
di sostenere che nel caso in cui il socio di un’impresa operante nel comparto alimentare o della
somministrazione possa dimostrare di aver svolto un’attività lavorativa effettiva a norma con le
contribuzioni previdenziali previste, in grado a loro volta di attestare l’acquisizione delle
competenze in relazione allo specifico settore di attività, non vi sono motivi ostativi al
riconoscimento della qualificazione professionale.[/b]
In conseguenza di quanto sopra, considerato che, anche nel caso oggetto della richiesta di
parere, il soggetto in questione, pur rivestendo dal 2011 il ruolo di socio accomandante, ha
concretamente prestato la propria attività lavorativa in seno all’azienda, peraltro dimostrata dalle
relative contribuzioni, [color=red][b]si ritiene che il possesso della qualificazione professionale possa essere
riconosciuto.[/b][/color]
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

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