Buongiorno,
2 panifici presenti nel nostro Comune hanno presentato, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, una Scia di vicinato ciascuno.
L'obiettivo principale sarebbe quello di permettere il consumo sul posto degli alimenti prodotti, oltre che di caffè.
Ora, ho letto diverse circolari ed interpretazioni, che si possono riassumere così:
*****Ad eccezione dei panifici non è consentita la consumazione di alimenti all’interno di attività artigianali del settore alimentare utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda salvo il caso venga svolta nella stessa sede anche attività di vendita al dettaglio configurando il locale come esercizio di vicinato.
Infatti, negli esercizi di vicinato appartenenti al settore alimentare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non è vietato o limitato se svolto tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Però, anche in questo caso, non possono essere impiegate sedie e tavoli associati o associabili ma è ammessa soltanto “la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio”. La circolare di cui sopra ribadisce ulteriormente che: “Tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via – salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato – in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento”.*****
Ora, la differenza sostanziale tra i 2 panifici che mi hanno inviato la Scia è la seguente:
- il panificio A, a differenza del panificio B, ha allestito i locali con tavolini e sedie associate, come se fosse un bar a tutti gli effetti.
Con questa premessa, la mia opinione è che si configura per il panificio A un'attività di somministrazione alimenti e bevande, anche nel caso il titolare dovesse affermare che non effettuano somministrazione assistita.
Qual è la vostra interpretazione al riguardo?
Grazie
Buongiorno,
2 panifici presenti nel nostro Comune hanno presentato, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, una Scia di vicinato ciascuno.
L'obiettivo principale sarebbe quello di permettere il consumo sul posto degli alimenti prodotti, oltre che di caffè.
Ora, ho letto diverse circolari ed interpretazioni, che si possono riassumere così:
*****Ad eccezione dei panifici non è consentita la consumazione di alimenti all’interno di attività artigianali del settore alimentare utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda salvo il caso venga svolta nella stessa sede anche attività di vendita al dettaglio configurando il locale come esercizio di vicinato.
Infatti, negli esercizi di vicinato appartenenti al settore alimentare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non è vietato o limitato se svolto tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Però, anche in questo caso, non possono essere impiegate sedie e tavoli associati o associabili ma è ammessa soltanto “la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio”. La circolare di cui sopra ribadisce ulteriormente che: “Tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via – salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato – in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento”.*****
Ora, la differenza sostanziale tra i 2 panifici che mi hanno inviato la Scia è la seguente:
- il panificio A, a differenza del panificio B, ha allestito i locali con tavolini e sedie associate, come se fosse un bar a tutti gli effetti.
Con questa premessa, la mia opinione è che si configura per il panificio A un'attività di somministrazione alimenti e bevande, anche nel caso il titolare dovesse affermare che non effettuano somministrazione assistita.
Qual è la vostra interpretazione al riguardo?
Grazie
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Ci siamo espressi molte volte nel senso che il PANIFICIO A rimane un esercizio di vicinato anche se ha tavoli sedie ed altri arredi (comprese stoviglie non a perdere).
Vedi: https://www.google.it/#q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita
L'orientamento restrittivo che si legge in alcune circolari è chiaramente illegittimo e alcune sentenze stanno dando torto a varie amministrazioni.
Da ultimo: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35435.0
Vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3667.0
Pur essendo favorevole ad una certa liberalizzazione, onestamente non sono d'accordo con questo orientamento. Ho letto tra l'altro diverse circolari e sentenze.
Nella fattispecie, le due sentenze che mi riportate non giustificherebbero così tanto la possibilità, da parte del panificio A, di svolgere quel tipo di attività.
Mi spiego:
-La prima sentenza recita testualmente: "Nel caso di specie, appare sostanzialmente indubbia e non è stata contestata dall’Amministrazione comunale di Firenze (né nel procedimento, né in giudizio) la conclusione in ordine all’assoluta assenza, nella fattispecie, di un “servizio assistito di somministrazione”, essendo assolutamente assenti quegli elementi (predisposizione di spazi per il consumo e di arredi, come tavoli, sedie; ecc.; assistenza ai tavoli; ecc.) indispensabili per lo svolgimento di un tale servizio"
Nel caso del panificio A quegli elementi sono presenti eccome, e sono proprio quelli che intenderei contestare.
-La seconda sentenza parte da una circolare che dice "A quest’ultimo proposito, infatti, in relazione agli arredi degli esercizi di vicinato, la Circolare si è limitata ad indicare come questi ultimi, svolgendo un’attività di vendita e non tipicamente di somministrazione, non possano utilizzare gli arredi-tipo di un esercizio di somministrazione, senza tuttavia introdurre il divieto esplicito di utilizzare una qualsiasi tipologia di seduta, quanto meno in ausilio al consumo sui piani d’appoggio.". Ora, quali sono gli arredi tipici della somministrazione? Tavoli e sedie. Tant'è che la sentenza nomina poi una "seduta quanto meno in ausilio al consumo sui piani di appoggio", che non sta a significare tavoli e sedie, bensì i tipici "mensola+sgabello" che si trovano spesso, ad esempio, nelle pizzerie da asporto. Il perchè poi questa sentenza alla fine parli di tavoli e sedute, viste anche le premesse che hanno portato alla sentenza stessa, resta un mistero; attenzione però, si parla dei "propri prodotti di gastronomia", non del caffè ad esempio.
Perchè alla fine, va bene liberalizzare, ma a questo punto non ci sarebbe più differenza tra un bar e un'attività del genere.
Pur essendo favorevole ad una certa liberalizzazione, onestamente non sono d'accordo con questo orientamento. Ho letto tra l'altro diverse circolari e sentenze.
Nella fattispecie, le due sentenze che mi riportate non giustificherebbero così tanto la possibilità, da parte del panificio A, di svolgere quel tipo di attività.
Mi spiego:
-La prima sentenza recita testualmente: "Nel caso di specie, appare sostanzialmente indubbia e non è stata contestata dall’Amministrazione comunale di Firenze (né nel procedimento, né in giudizio) la conclusione in ordine all’assoluta assenza, nella fattispecie, di un “servizio assistito di somministrazione”, essendo assolutamente assenti quegli elementi (predisposizione di spazi per il consumo e di arredi, come tavoli, sedie; ecc.; assistenza ai tavoli; ecc.) indispensabili per lo svolgimento di un tale servizio"
Nel caso del panificio A quegli elementi sono presenti eccome, e sono proprio quelli che intenderei contestare.
-La seconda sentenza parte da una circolare che dice "A quest’ultimo proposito, infatti, in relazione agli arredi degli esercizi di vicinato, la Circolare si è limitata ad indicare come questi ultimi, svolgendo un’attività di vendita e non tipicamente di somministrazione, non possano utilizzare gli arredi-tipo di un esercizio di somministrazione, senza tuttavia introdurre il divieto esplicito di utilizzare una qualsiasi tipologia di seduta, quanto meno in ausilio al consumo sui piani d’appoggio.". Ora, quali sono gli arredi tipici della somministrazione? Tavoli e sedie. Tant'è che la sentenza nomina poi una "seduta quanto meno in ausilio al consumo sui piani di appoggio", che non sta a significare tavoli e sedie, bensì i tipici "mensola+sgabello" che si trovano spesso, ad esempio, nelle pizzerie da asporto. Il perchè poi questa sentenza alla fine parli di tavoli e sedute, viste anche le premesse che hanno portato alla sentenza stessa, resta un mistero; attenzione però, si parla dei "propri prodotti di gastronomia", non del caffè ad esempio.
Perchè alla fine, va bene liberalizzare, ma a questo punto non ci sarebbe più differenza tra un bar e un'attività del genere.
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Ovviamente ogni orientamento motivato è il benvenuto .... però precisiamo che DIFFERENZE RIMANGONO fra somministrazione non assistita e somministrazione:
1) la somministrazione non assistita (nonostante il nome) è una forma di COMMERCIO, quindi si applicano i requisiti morali e professionali del commercio e la relativa disciplina (superfici ecc...)
2) la somministrazione CONSENTE il servizio al tavolo (la vera e ormai unica differenza)
3) e l'uso nella pubblicità dei riferimenti alla somministrazione (bar, ristorante ecc...)
Ovviamente, se il panificio vuole e può GLI CONVIENE di presentare anche la scia di somministrazione, così evita ogni problema. IL NODO rimane quello degli eventuali servizi igienici per i clienti!
Comunque, CONFERMO che le due sentenze citate non sono risolutive ma frutto di un chiaro orientamento .... CONFERMO tuttavia che la prassi è nel senso di limitare la somministrazione non assistita ....
Quindi in linea di massima gli arredi (tavoli/sedie ecc) sembrerebbero non contare nulla, e per verificare l'effettiva somministrazione assistita (cosa che, in un esercizio di vicinato con tavoli e sedie, a mio avviso è molto probabile) dovrebbero effettuare sopralluoghi/appostamenti gli organi preposti ed eventualmente contestare al momento, dico bene?
Non mi è chiara una cosa però; in teoria una Scia di vicinato (quella che servirebbe appunto ad un artigiano per la somministrazione non assistita) non richiederebbe la scheda dei requisiti professionali che invece richiede una Scia di somministrazione alimenti/bevande, quindi di quali requisiti professionali si parla?
Ricapitolando una persona va dal fornaio, si fa fare un caffè (prodotto non dal fornaio), si siede ad uno dei tanti tavoli presenti, ed è tutto a posto così? Volendo liberalizzare mi sa che ci confondono sempre più!!!
Grazie mille
Quindi in linea di massima gli arredi (tavoli/sedie ecc) sembrerebbero non contare nulla, e per verificare l'effettiva somministrazione assistita (cosa che, in un esercizio di vicinato con tavoli e sedie, a mio avviso è molto probabile) dovrebbero effettuare sopralluoghi/appostamenti gli organi preposti ed eventualmente contestare al momento, dico bene?
[color=red]Certo, ammesso e non concesso che siano questi gli obiettivi di vigilanza!?!?! Meglio sarebbe tuttavia acquisire le testimonianze dei clienti o accedere in borghese e ordinare al tavolo (se non si hanno controlli più impellenti da svolgere)[/color]
Non mi è chiara una cosa però; in teoria una Scia di vicinato (quella che servirebbe appunto ad un artigiano per la somministrazione non assistita) non richiederebbe la scheda dei requisiti professionali che invece richiede una Scia di somministrazione alimenti/bevande, quindi di quali requisiti professionali si parla?
[color=red]Certo che la richiede.
Un artigiano alimentare che vende i propri prodotti NON NECESSITA di requisiti professionali ma nel momento in cui vende i prodotti fuori dal luogo di produzione (non è questo il caso) o vende prodotti non da lui realizzati (bibite ecc...) allora soggiace alle ordinarie norme sul commercio compresi i requisiti professionali.
LO STESSO dicasi se effettua somministrazione.
Per fortuna normalmente il soggetto matura i requisiti come artigiano alimentare e quindi dopo 2 anni può tranquillamente possederli[/color]
Ricapitolando una persona va dal fornaio, si fa fare un caffè (prodotto non dal fornaio), si siede ad uno dei tanti tavoli presenti, ed è tutto a posto così? Volendo liberalizzare mi sa che ci confondono sempre più!!!
Grazie mille
[color=red]Certo.
Faccio 3 domande provocatorie:
1) cosa c'è di male a servire un caffè ad uno che lo chiede?
2) siamo sicuri che il caffè a 1,10 euro sia un prezzo concorrenziale? forse con qualche fornaio in più che lo serve i prezzi scendono (questa è la concorrenza)
3) ma se igienicamente non vi sono problemi, quid iuris?
ULTIMA NOTA POLEMICA: penso che solo in Italia, Uzbechistan e Corea (del Nord) ancora si discuta dei limiti alla somministrazione non assistita.
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Verissimo quello che dici, però penso (da posizione totalmente neutrale) anche a quei poveri soggetti che magari poco fa hanno acquistato una licenza di bar per decine di migliaia di euro, ed ora si ritrovano a pochi metri di distanza un panificio che può svolgere indicativamente tutte le sue funzioni. Anche se, in fin dei conti, di libera concorrenza si tratta. E per noi utenti magari i prezzi si potrebbero abbassare.
riferimento id:35773
Verissimo quello che dici, però penso (da posizione totalmente neutrale) anche a quei poveri soggetti che magari poco fa hanno acquistato una licenza di bar per decine di migliaia di euro, ed ora si ritrovano a pochi metri di distanza un panificio che può svolgere indicativamente tutte le sue funzioni. Anche se, in fin dei conti, di libera concorrenza si tratta. E per noi utenti magari i prezzi si potrebbero abbassare.
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VALUTAZIONE INECCEPIBILE ... ma l'apertura ai mercati genera sempre questi effetti (tanto che la riforma del 114/1998 fu accompagnata da un indennizzo). La concorrenza ELIMINA o quantomeno RIDUCE la rendita di posizione, quel margine di garanzia (pagato migliaia di euro) che consentiva al parrucchiere di non avere un concorrente a fianco, al commerciante di non avere altri a disturbarlo ed al bar/ristorante di avere una zona off-limits.
PURTROPPO ciò è inevitabile, ed in qualche momento deve accadere perchè il mercato poi torni all'equilibrio concorrenziale dove le licenze non si comprano ma si comprano le BUONE AZIENDE.
La lotta alla "somministrazione non assistita" fa parte del processo di resistenza anticoncorrenziale. Basta saperlo e sapere che NESSUNA NORMA prevede che non si possano usare tavoli, sedie, stoviglie di ceramica o macchinette del caffè ... NESSUNA NORMA!
[color=red][b]Ai posteri l'ardua sentenza[/b][/color]