TAR Lazio (LT) Sez.I n.441 del 29 giugno 2016
Rifiuti.Ordine di rimozione e soci incolpevoli
L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario del bene presuppone necessariamente l'accertamento a carico di quest'ultimo di un comportamento doloso e colposo, non ravvisando l'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è possibile concludere che deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico del socio (ancorché in veste societaria come nel caso di specie) incolpevole, o, quantomeno, del quale l'amministrazione vigilante non abbia fornito prova o almeno plausibile e logica deduzione, attraverso adeguata istruttoria
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