Data: 2016-08-29 18:54:54

SCIA

Buonasera,
volevo dei chiarimenti in merito alla disciplina della SCIA presentata al SUAP ai sensi dell'art. 5 del dPR 160/2010 e art. 19 l. 241/90.
Il SUAP verificata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, in caso di verifica positiva la trasmette agli Enti/uffici
interessati per i controlli di competenza e per la verifica delle autocertificazioni rese. Eventuali provvedimenti di diniego devono essere adottati entro i 60 giorni,
qualora si accerta la carenza di requisiti ..... Trascorsi i 60 giorni è consentito intervenire solo ai sensi dell'art. 21 nonies.
Ora, i carabinieri contestano al SUAP di non aver sollecitato agli uffici interessati il riscontro alle autocertificazioni entro i 60 giorni e consentito alla SCIa di produrre
effetti senza che ciò avvenisse. Come rispondere a tale contestazione?

riferimento id:35757

Data: 2016-08-30 08:30:10

Re:SCIA


Buonasera,
volevo dei chiarimenti in merito alla disciplina della SCIA presentata al SUAP ai sensi dell'art. 5 del dPR 160/2010 e art. 19 l. 241/90.
Il SUAP verificata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, in caso di verifica positiva la trasmette agli Enti/uffici
interessati per i controlli di competenza e per la verifica delle autocertificazioni rese. Eventuali provvedimenti di diniego devono essere adottati entro i 60 giorni,
qualora si accerta la carenza di requisiti ..... Trascorsi i 60 giorni è consentito intervenire solo ai sensi dell'art. 21 nonies.
Ora, i carabinieri contestano al SUAP di non aver sollecitato agli uffici interessati il riscontro alle autocertificazioni entro i 60 giorni e consentito alla SCIa di produrre
effetti senza che ciò avvenisse. Come rispondere a tale contestazione?
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La contestazione è PRIVA DI FONDAMENTO nel senso che il SUAP ha fatto tutto quanto in proprio dovere nel trasmettere la SCIA agli uffici/enti competenti.
La scia contiene autocertificazioni ed è VALIDA ED EFFICACE fino a quando si dimostri che contiene false dichiarazioni (non esiste un obbligo)
Il DPR 445/2000 dispone:
[color=red][b]Art. 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.[/b][/color]
Quindi il dipendente SUAP non può essere chiamato a rispondere nè in caso di false dichiarazioni nè per il comportamento degli eventuali Enti/uffici che non dovessero controlarle.

A fronte di questa trasmissione esistono 2 possibilità per gli enti/uffici:
1) [b][color=blue]AUTOCERTIFICAZIONI[/color][/b]. Se si tratta di verifica di autocertificazioni in senso proprio allora gli uffici destinatari hanno l'obbligo di verificare e rispondere.
[color=red][b]Art. 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli
(articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)
1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivitàvolte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.[/b][/color]

2) [color=blue][b]VERIFICA ATTIVITA'[/b][/color]. Se si tratta di un invio ai fini del controllo l'ufficio/ente ricevente NON ha obbligo giuridico di controllare l'attività ma può assoggettarla a controllo a tappeto, campione o non effettuare alcun controllo.

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